Sentenza n. 1199/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 19769/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il diniego di accesso a una segnalazione e alla corrispondenza relativa, concernenti presunte irregolarità nella governance della fondazione
Esito
Favorevole al resistente (ente vigilato)
Prevale il privato
La controversia
La fondazione aveva chiesto al Ministero l'accesso a una segnalazione e alla relativa corrispondenza con i segnalanti, ritenendole utili per valutare iniziative difensive e giudiziarie, anche in relazione a possibili violazioni delle regole statutarie su incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dalle cariche. Il Ministero aveva negato l'accesso sostenendo che la segnalazione avesse natura meramente sollecitatoria, che non avesse determinato causalmente l'attivazione della vigilanza e che mancasse un nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e una situazione giuridica concreta da tutelare. In appello, il Ministero ha inoltre dedotto il carattere generico e ipotetico delle esigenze difensive, l'assenza di utilità dei nominativi dei segnalanti dopo le verifiche già svolte dall'Autorità, nonché il rischio che l'ostensione potesse consentire iniziative ritorsive fondate sulle clausole statutarie relative a ineleggibilità e decadenza. È stata infine contestata l'idoneità della vicenda a ledere l'immagine della fondazione, poiché l'interlocuzione tra Ministero e fondazione non avrebbe avuto risonanza esterna.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto irrilevante che la segnalazione non avesse avuto efficacia causale determinante nell'avvio della vigilanza, poiché tale circostanza non sottrae i documenti all'ambito del diritto di accesso, avente carattere generale, salvo le cause di esclusione previste dalla legge. Ha confermato l'esistenza di un interesse concreto, diretto e attuale della fondazione: nell'accesso difensivo non è necessario indicare in modo puntuale e già definito la situazione giuridica finale da tutelare, essendo sufficiente prospettare in modo non implausibile né pretestuoso l'utilità dei documenti per valutare ed eventualmente promuovere iniziative giudiziarie. Le verifiche eventualmente svolte dal Ministero non escludono l'interesse della fondazione a verificare autonomamente possibili violazioni normative o statutarie e ad assumere iniziative a propria tutela. Quanto alla riservatezza e al rischio di ritorsioni, il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il soggetto sottoposto a controllo ha interesse a conoscere integralmente i documenti utilizzati dall'amministrazione, inclusi esposti e denunce, non sussistendo in via generale un diritto all'anonimato del denunciante. Tuttavia, il Ministero dovrà verificare concretamente l'eventuale sussistenza di rischi ritorsivi e, ove accertati, consentire l'accesso oscurando le generalità e gli ulteriori elementi identificativi dei segnalanti. La statuizione del TAR sull'eventuale oscuramento non era stata specificamente censurata. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell'appellata.
Norme richiamate
art. 24 l. 241/1990
le cause di esclusione del diritto di accesso sono normativamente stabilite
Il diritto di accesso ha carattere generale e può essere escluso soltanto nei casi previsti dalla legge; la mancata efficacia causale determinante della segnalazione sull'avvio della vigilanza non costituisce, di per sé, una causa di esclusione.
artt. 22 ss. l. 241/1990
L'accesso documentale, nella sua declinazione difensiva, richiede un interesse concreto, diretto e attuale e una prospettazione non implausibile né pretestuosa dell'utilità dei documenti per la valutazione o l'esercizio di iniziative di tutela.
Massime di principio
- Il soggetto sottoposto a un'attività di controllo o vigilanza ha un interesse qualificato a conoscere i documenti utilizzati dall'amministrazione, comprese le segnalazioni e denunce acquisite nel procedimento, anche quando la segnalazione non abbia avuto efficacia causale determinante nell'avvio dell'attività amministrativa, salvo che ricorra una specifica causa legale di esclusione dell'accesso.
- Ai fini dell'accesso difensivo non è necessario che il richiedente individui in modo puntuale e già definito la situazione giuridica finale da tutelare; è sufficiente una prospettazione concreta, non implausibile e non pretestuosa dell'utilità della documentazione per valutare o eventualmente esercitare iniziative giurisdizionali.
- L'esistenza di verifiche già svolte dall'autorità di vigilanza non elimina, di per sé, l'interesse del soggetto vigilato a conoscere gli atti e a verificare autonomamente eventuali violazioni normative o statutarie rilevanti per la propria tutela.
- La riservatezza del segnalante non comporta, in via generale, un diritto all'anonimato quando la segnalazione coinvolga terzi; tuttavia, l'amministrazione deve valutare concretamente eventuali rischi ritorsivi e, se accertati, consentire l'accesso mediante oscuramento delle generalità e degli altri elementi identificativi.
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