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Sentenza

Sentenza n. 91/2026 - Catania, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento della Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Enna - Area I - prot. in uscita n.-OMISSIS- del 12/08/2025 notificato in data 21/08/2025 - con il quale è stato adottato nei confronti del sig. -OMISSIS- il diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi corta da fuoco per difesa personale; - della nota della Prefettura UTG di Enna - fascicolo -OMISSIS-/AI/P.A. - pervenuta al sig. -OMISSIS- in data 08/07/2025 con cui si è invitato lo stesso "a voler far pervenire ulteriori elementi di aggiornamento circa l’esistenza di circostanze specifiche ed attuali di bisogno" ; - della nota della Prefettura di Enna - UPUI - prot. uscita n. -OMISSIS-, notificata il 23/07/2025 con cui è stato comunicato il preavviso di rigetto di rinnovo della licenza di porto d’armi corta da fuoco per difesa personale, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990; - di tutti gli atti preliminari, annessi, connessi, presupposti e conseguenziale o successivi, ancorché non conosciuti e non comunicati, ed anche se non espressamente menzionati.

Giustizia amministrativa202502512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi corta da fuoco per difesa personale, preceduto da richiesta di aggiornamento e preavviso di rigetto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato il diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 42 e 43 TULPS, la violazione dell’art. 3 della l. 241/1990, il difetto e la carenza di motivazione e di istruttoria, l’illogicità e contraddittorietà della motivazione, il travisamento dei fatti, lo sviamento, l’erroneità e contraddittorietà dei presupposti, la violazione del legittimo affidamento e dei principi di buona amministrazione, ragionevolezza e proporzionalità, nonché la violazione dell’art. 41 Cost. Ha sostenuto che la propria attività professionale comporta il trasporto personale, anche fuori provincia, di gioielli e altri oggetti preziosi, oltre alla movimentazione di ingenti somme di denaro, in orari serali e nei giorni festivi, quando gli sportelli bancari non sono normalmente operativi. Ha inoltre dedotto che la vigilanza armata prospettata dall’Amministrazione, anche ove praticabile, potrebbe soltanto ridurre e non eliminare il rischio connesso alle concrete modalità dell’attività svolta. La questione centrale riguardava l’insufficiente considerazione del dimostrato bisogno dell’arma e la mancata spiegazione del mutamento rispetto ai precedenti rilasci e rinnovi della licenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, rinviando all’Amministrazione il riesercizio del potere. Ai sensi dell’art. 42, comma 3, TULPS, il rilascio della licenza per difesa personale presuppone un dimostrato bisogno, la cui prova grava sull’interessato e deve riguardare condizioni concrete e attuali, non desumibili automaticamente dalla sola professione svolta, dalla consistenza degli interessi patrimoniali o dalla movimentazione di denaro. Tuttavia, il pericolo non deve necessariamente consistere in minacce specifiche già verificatesi: può essere rappresentato dalla probabilità di aggressioni connesse al possesso e al trasporto legittimo di denaro e preziosi. Nel caso concreto, il provvedimento non aveva adeguatamente valutato i viaggi per l’acquisto dei preziosi, gli spostamenti anche fuori provincia, gli orari prolungati dell’attività e la chiusura in fasce orarie non coperte ordinariamente dai servizi bancari. L’Amministrazione può modificare il proprio orientamento e negare il rinnovo anche sulla base di indirizzi generali di contenimento della circolazione delle armi, ma deve svolgere una congrua istruttoria e motivare puntualmente il mutamento rispetto ai precedenti rilasci o rinnovi, indicando il cambiamento delle circostanze di fatto o soggettive, l’insorgenza di motivi ostativi oppure la diversa ponderazione tra l’interesse privato alla difesa e l’interesse pubblico. La motivazione è stata ritenuta insufficiente anche perché i rimedi alternativi indicati, come la vigilanza armata, non risultavano idonei a eliminare il rischio nelle concrete modalità dell’attività. Le spese sono state compensate, con rimborso del contributo unificato al ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 3, r.d. 773/1931 (TULPS)

    Il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza non inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale.

    La norma attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza una valutazione discrezionale, subordinando la licenza per difesa personale alla prova, da parte dell’interessato, di condizioni concrete e attuali di dimostrato bisogno, tali da giustificare la deroga al divieto generale di circolare armati e al principio dell’affidamento istituzionale della tutela dell’incolumità alle Forze di polizia.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego di rinnovo deve essere adeguatamente motivato, soprattutto quando si discosta da precedenti rilasci o rinnovi e quando non considera le specifiche circostanze addotte dall’interessato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La norma è richiamata quale base del preavviso di rigetto, senza che la sentenza ne sviluppi uno specifico profilo interpretativo.

  • artt. 10, 11 e 43 r.d. 773/1931 (TULPS)

    Richiamati tra le disposizioni dedotte dal ricorrente; la sentenza concentra la ratio decidendi sull’art. 42, comma 3, e sulla motivazione del diniego.

  • artt. 3, 41 e 97 Cost.

    Richiamati dal ricorrente in relazione ai principi di ragionevolezza, proporzionalità, buona amministrazione e libertà di iniziativa economica; la decisione valorizza soprattutto l’adeguatezza della motivazione e della ponderazione amministrativa.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per giustificare l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Il “dimostrato bisogno” richiesto dall’art. 42, comma 3, TULPS per il porto d’armi a uso di difesa personale deve essere provato dall’interessato mediante circostanze concrete e attuali; non è automaticamente desumibile dalla sola tipologia professionale, dalla consistenza degli interessi patrimoniali o dalla movimentazione di denaro.
  • Il rischio rilevante ai fini del dimostrato bisogno non deve necessariamente tradursi in minacce specifiche già verificatesi, potendo consistere nella probabilità concreta di aggressioni collegata alle modalità di detenzione, trasporto e movimentazione di denaro e preziosi.
  • Nel procedimento di rinnovo di una licenza di porto d’armi, l’Amministrazione può modificare la propria precedente valutazione e negare il rinnovo, ma deve svolgere una congrua istruttoria e motivare puntualmente il mutamento delle condizioni di fatto o soggettive, l’eventuale sopravvenienza di motivi ostativi oppure la diversa ponderazione tra l’interesse del privato alla difesa e l’interesse pubblico al contenimento della circolazione delle armi.
  • Il diniego di rinnovo è illegittimo per difetto di motivazione quando non considera le specifiche e normali modalità di svolgimento dell’attività del richiedente, comprese le esigenze di spostamento, gli orari di esercizio e le circostanze che rendano soltanto parzialmente efficaci i rimedi alternativi prospettati dall’Amministrazione.
  • Il riesercizio del potere conseguente all’annullamento di un diniego di rinnovo deve conformarsi alla sentenza, tenendo conto delle circostanze concrete dedotte dall’interessato e fornendo una motivazione adeguata sulla sussistenza o insussistenza del dimostrato bisogno.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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