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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-326/20

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2022. — « MONO » SIA contro Valsts ieņēmumu dienests. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administratīvā apgabaltiesa. — Rinvio pregiudiziale – Accise – Direttiva 2008/118/CE – Esenzione dall’accisa armonizzata – Prodotti destinati ad essere utilizzati nell’ambito di relazioni diplomatiche o consolari – Condizioni di applicazione dell’esenzione fissate dallo Stato membro ospitante – Pagamento tramite mezzi diversi dai contanti. — Causa C-326/20

Giurisprudenza europea62020CJ0326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato una norma lettone che subordinava l’esenzione dall’accisa per prodotti forniti ad ambasciate, consolati e alla rappresentanza NATO in Lettonia al pagamento del prezzo mediante mezzi diversi dai contanti. Ha ritenuto che, pur spettando agli Stati membri fissare condizioni e limiti all’esenzione, tale potere è vincolato dal principio di proporzionalità e non può svuotare l’effetto utile dell’articolo 12 della direttiva 2008/118/CE. Poiché il certificato di esenzione previsto dal diritto UE consente già di controllare il rispetto delle condizioni, la misura lettone è stata giudicata incompatibile con il diritto dell’Unione.

Esenzione dall’accisa per prodotti destinati a relazioni diplomatiche e consolari: incompatibilità con il diritto UE di una condizione nazionale che imponga il pagamento del prezzo con mezzi diversi dai contanti.

La questione giuridica

Se l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/118/CE consenta allo Stato membro ospitante di subordinare l’esenzione dall’accisa per prodotti destinati all’uso nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari alla condizione che il destinatario effettivo abbia pagato direttamente il fornitore tramite mezzi di pagamento diversi dai contanti, e se tale condizione possa essere imposta come misura nazionale di dettaglio per prevenire frodi e abusi.

Principio di diritto

L’articolo 12 della direttiva 2008/118/CE osta a una disciplina dello Stato membro ospitante che, nell’ambito dell’esenzione dall’accisa per prodotti destinati all’uso in relazioni diplomatiche o consolari, imponga come condizione ulteriore e necessaria che il prezzo sia pagato con mezzi diversi dai contanti. Pur potendo gli Stati membri fissare condizioni e limiti applicativi e adottare misure antifrode, tali misure devono rispettare il principio di proporzionalità; nel caso di specie, il certificato di esenzione previsto dall’articolo 13 e dal regolamento di esecuzione n. 282/2011 è già idoneo a verificare il diritto all’esenzione, sicché l’obbligo di pagamento non cash va oltre quanto necessario.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2008/118/CE
  • Articolo 12 della direttiva 2008/118/CE
  • Articolo 13 della direttiva 2008/118/CE
  • Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961)
  • Articolo 34 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche
  • Articolo 36 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche
  • Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (1963)
  • Articolo 49 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari
  • Articolo 50 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
  • Articolo 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011

Esenzione dall’accisa per prodotti destinati a relazioni diplomatiche e consolari

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia) in materia di accise. La Corte era chiamata a interpretare l’articolo 12 della direttiva 2008/118/CE alla luce di una normativa lettone che subordinava l’esenzione al pagamento con mezzi diversi dai contanti.

Fatti e procedimento principale

La società "MONO" SIA aveva dichiarato in sospensione d’accisa prodotti soggetti ad accisa, in particolare alcol e sigarette, destinati ad ambasciate e servizi consolari di vari Stati nonché alla rappresentanza NATO in Lettonia. L’amministrazione tributaria lettone aveva contestato l’esenzione perché i destinatari non avevano pagato i prodotti direttamente con mezzi non cash, come richiesto dall’articolo 20, paragrafo 5, punto 2, della legge lettone sulle accise.

Il giudice del rinvio osservava che:

  • la fornitura ai soggetti diplomatici e consolari non era contestata;
  • era stato utilizzato il certificato di esenzione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011;
  • il pagamento era stato effettuato, in concreto, da una società britannica in base a una cessione di crediti;
  • la normativa UE non prevede espressamente una condizione di pagamento non cash per l’esenzione diplomatica e consolare.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato:

  • l’articolo 12 della direttiva 2008/118/CE, che esenta dall’accisa i prodotti destinati a essere utilizzati nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari e consente agli Stati membri ospitanti di fissare condizioni e limiti;
  • l’articolo 13 della medesima direttiva, che impone il certificato di esenzione per la circolazione dei prodotti in regime di sospensione d’accisa verso i destinatari esenti;
  • la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, in particolare gli articoli 34 e 36;
  • la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, in particolare gli articoli 49 e 50;
  • l’articolo 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, relativo al certificato di esenzione IVA/accise.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se:

  • l’esenzione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, fosse subordinabile a un pagamento effettuato tramite mezzi diversi dai contanti, effettivamente eseguito e effettuato dai destinatari reali dei beni;
  • l’articolo 12, paragrafo 2, autorizzasse gli Stati membri a fissare condizioni di questo tipo per le operazioni in ambito diplomatico e consolare.

Ragionamento della Corte

La Corte ha ricordato che la direttiva 2008/118/CE mira a istituire un regime armonizzato delle accise e che l’articolo 12 introduce esenzioni specifiche, tra cui quelle per le missioni diplomatiche e consolari, per garantire che i beneficiari possano effettivamente usufruirne.

Pur riconoscendo agli Stati membri un margine di discrezionalità nell’applicazione dell’esenzione, la Corte ha rilevato che tale margine è limitato dal sistema armonizzato della direttiva e, in particolare, dal certificato di esenzione previsto dall’articolo 13 e disciplinato dal regolamento di esecuzione n. 282/2011. Questo certificato contiene già dati sufficienti per verificare:

  • l’identità del beneficiario;
  • la natura, quantità e valore dei beni;
  • la destinazione ufficiale o privata dei prodotti;
  • la validazione da parte delle autorità competenti.

La Corte ha poi osservato che la lotta contro frodi ed abusi è certamente un obiettivo legittimo. Tuttavia, il requisito del pagamento con mezzi diversi dai contanti, pur idoneo in astratto a fornire tracce del pagamento, non aggiunge elementi utili sul rispetto delle condizioni sostanziali di esenzione che non siano già ricavabili dal certificato di esenzione. Inoltre, la realtà della vendita può essere provata da fattura quietanzata o scontrino di cassa, documenti che lo Stato membro può richiedere insieme al certificato.

Di conseguenza, la misura nazionale è stata ritenuta non proporzionata, perché eccede quanto necessario per controllare la corretta applicazione dell’esenzione.

Decisione e dispositivo

La Corte ha risposto che l’articolo 12 della direttiva 2008/118/CE osta a una normativa dello Stato membro ospitante che subordini l’esenzione dall’accisa, per prodotti destinati all’uso nel quadro di relazioni diplomatiche e consolari, alla condizione che il prezzo di acquisto sia pagato con mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Principio affermato

La decisione afferma che gli Stati membri possono disciplinare le modalità applicative dell’esenzione diplomatica e consolare, ma non possono introdurre condizioni ulteriori che svuotino o restringano in modo sproporzionato l’esenzione armonizzata prevista dal diritto UE. Il certificato di esenzione è già lo strumento predisposto dal legislatore dell’Unione per controllare il diritto all’esenzione.

Come è indicizzato

Materieacciserelazioni diplomatiche e consolariesenzioni fiscaliproporzionalitàprevenzione di frodi e abusi

Testo integrale

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