Sentenza n. 5238/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l’impugnazione della sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per nove mesi e del rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR deducendo, con due motivi strettamente connessi, l’erronea e irragionevole valutazione della documentazione probatoria, l’insufficienza e illogicità della motivazione, nonché eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, errore sui presupposti, illogicità, irragionevolezza e sproporzione. Ha sostenuto che, al momento dei fatti del 19 marzo 2018, durante un periodo di convalescenza per stato ansioso-depressivo e sotto terapia farmacologica, la capacità di intendere e di volere fosse totalmente compromessa, sicché la patologia avrebbe dovuto essere considerata quale causa esimente e non come mera attenuante. Ha valorizzato una certificazione sanitaria, una relazione psichiatrica di parte e la temporanea sospensione del procedimento disciplinare per ragioni psicofisiche. Ha inoltre contestato la ricostruzione del fatto relativo alla paletta segnaletica rinvenuta nell’autovettura, sostenendo che si trattasse di parte di un giocattolo, che non ne fosse provato l’uso improprio e che egli non fosse consapevole della sua presenza. Infine ha contestato la proporzionalità della sospensione disciplinare di nove mesi. Il Ministero ha chiesto il rigetto dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito e respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto che la dinamica della sottrazione dei prodotti alimentari, caratterizzata dalla rimozione delle etichette antitaccheggio e dall’occultamento della merce, fosse incompatibile con una condotta inconsapevole e denotasse una volontà cosciente di eludere i controlli. La perizia psichiatrica di parte, redatta oltre due anni dopo i fatti, basata sulla versione dell’interessato e riferita soltanto alla sottrazione della merce, è stata ritenuta sostanzialmente irrilevante e comunque non idonea a dimostrare l’incapacità di intendere e di volere, anche perché non considerava l’uso della paletta. La sospensione temporanea del procedimento disciplinare, intervenuta oltre un anno dopo i fatti e durata meno di un mese, non dimostrava un’alterazione psichica al momento della condotta. Il giudice ha inoltre valorizzato la sentenza penale di primo grado, non irrevocabile, che aveva escluso il vizio di mente e ritenuto sussistente il fatto di furto sotto il profilo oggettivo e soggettivo, dichiarando l’imputato non punibile per particolare tenuità del fatto. Quanto alla paletta, la sentenza penale irrevocabile relativa al reato di cui all’art. 497-ter c.p. non aveva escluso l’uso improprio fuori servizio, ma soltanto la contraffazione dell’oggetto; le fotografie e il parcheggio sulle strisce pedonali consentivano invece di ritenere ragionevole la valutazione amministrativa secondo cui l’esposizione della paletta mirava a evitare una contravvenzione. L’Amministrazione aveva esaminato in modo completo testimonianze, dichiarazioni dell’interessato, documentazione e immagini di videosorveglianza, senza palesi travisamenti, manifeste illogicità, irragionevolezze o abnormità. La valutazione della gravità dell’illecito e la scelta della sanzione costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto ab externo per figure sintomatiche di eccesso di potere. Il principio di proporzionalità e il gradualismo sanzionatorio non consentono al giudice di sostituirsi all’autorità disciplinare, salvo che la misura sia abnorme, manifestamente illogica, irragionevole o evidentemente sproporzionata. La sospensione di nove mesi, inferiore alla sanzione espulsiva e applicata tenendo conto delle condizioni di salute e del modico valore della merce, è stata ritenuta ragionevole e non abnorme. La sentenza del TAR è stata quindi confermata; le spese del grado d’appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 530 c.p.p.
Richiamato in relazione alle assoluzioni pronunciate dal giudice penale; la sentenza penale di primo grado ha escluso il vizio di mente ma ha dichiarato l’imputato non punibile per particolare tenuità del fatto.
art. 131-bis c.p.
La sentenza penale di primo grado ha ritenuto sussistente il reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo, escludendo la punibilità per particolare tenuità del fatto.
art. 497-ter c.p.
La sentenza penale irrevocabile ha escluso la configurabilità del reato di possesso di segni distintivi contraffatti perché non era provata la contraffazione della paletta, senza escluderne l’uso improprio fuori servizio rilevante sul piano disciplinare.
art. 5, comma 4, TUE
Richiamato quale fondamento europeo del principio di proporzionalità, che opera come canone di raffronto ma non consente, di per sé, il sindacato sul merito delle valutazioni amministrative.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari della parte privata.
art. 9, paragrafi 1 e 4, e art. 10 Regolamento UE 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei dati relativi alla salute e degli altri dati personali della parte privata.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati sanitari e identificativi.
Massime di principio
- Nei procedimenti disciplinari a carico di appartenenti alle forze armate o di polizia, la valutazione della capacità di intendere e di volere deve essere compiuta in concreto, considerando la dinamica della condotta e tutti gli elementi istruttori; una patologia psichica o una terapia farmacologica non costituiscono automaticamente causa esimente se le modalità dell’azione rivelano pianificazione, consapevolezza e finalizzazione dell’agire.
- Una consulenza psichiatrica di parte redatta a notevole distanza temporale dai fatti, basata prevalentemente sul racconto dell’interessato e priva di esame di tutti gli addebiti disciplinari, non è idonea, da sola, a dimostrare la totale incapacità di intendere e di volere al momento della condotta.
- La sospensione temporanea di un procedimento disciplinare per ragioni psicofisiche, intervenuta molto tempo dopo i fatti e di breve durata, non dimostra di per sé che l’incolpato fosse incapace di intendere e di volere al momento dell’illecito.
- La valutazione della gravità dell’infrazione disciplinare e la scelta della sanzione rientrano nella discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice soltanto per vizi manifesti, quali travisamento dei fatti, manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzione o abnormità; il principio di proporzionalità non consente la sostituzione della valutazione giudiziale a quella dell’autorità disciplinare.
- Nel procedimento disciplinare non trova applicazione il principio penalistico dell’oltre ogni ragionevole dubbio; l’amministrazione può fondare la decisione su un quadro probatorio grave, univoco e concordante, adeguatamente motivato e valutato nel suo complesso.
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