Sentenza n. 327/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento -del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 180 del 14.3.2019, mediante il quale è stata modificata la graduatoria generale di merito del concorso indetto con d.d.g. n. 85 del 01°.02.2018, graduatoria approvata con decreto n. 1210 del 27.12.2018, pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio il 28 dicembre 2018; -delle valutazioni compiute dalla Commissione Giudicatrice, costituita per la classe di concorso “ADMM_sostegno” nella scuola secondaria di primo grado per le Regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Sardegna e Umbria, su base regionale ed in relazione ai posti per la Regione Marche, in merito al punteggio per titoli spettante alla ricorrente e del conseguente errato punteggio finale ad ella attribuito ed in base al quale la medesima è stata collocata alla 53^ posizione; -di ogni atto e provvedimento connesso, correlato e consequenziale e, in particolare: --del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 163 del 8.3.2019, mediante il quale sono state apportate rettifiche alla graduatoria iniziale e la ricorrente è stata erroneamente collocata alla 33^ posizione; --del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 262 del 29.4.2019, mediante il quale la graduatoria è stata ulteriormente rettificata inserendo a pieno titolo nella graduatoria di merito, approvata con il citato d.d.g. n. 1210, tre candidati precedentemente ammessi con riserva; e per l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi attribuito il punteggio ad essa spettante e ad essere conseguentemente collocata in graduatoria nella posizione corrispondente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie di merito di un concorso per il reclutamento di docenti di sostegno, nella parte relativa alla valutazione dei titoli e al punteggio attribuito alla ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, partecipante e idonea al concorso regionale per il reclutamento di docenti a tempo indeterminato nella classe ADMM, sostegno nella scuola secondaria di primo grado, ha impugnato le graduatorie approvate e successivamente rettificate, lamentando l'erronea e riduttiva valutazione dei titoli universitari, post lauream e di servizio dichiarati nella domanda di partecipazione. In particolare, sosteneva che il punteggio per titoli avrebbe dovuto essere pari a 57,60 punti anziché 29,60, con conseguente collocazione al primo posto anziché alle posizioni 17, 33 e infine 53 delle graduatorie rettificate. Nel corso del giudizio l'Amministrazione, a seguito degli incombenti istruttori disposti dal TAR, ha riconosciuto l'omessa attribuzione di 19 punti per il titolo relativo alla specializzazione specifica di cui al criterio A.2.2 e di 1,5 punti per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, elevando il punteggio per titoli a 50,1 punti e quello complessivo a 90,10. Sono invece rimasti contestati il mancato riconoscimento di 6 punti per il diploma di laurea e di ulteriori 1,5 punti per il diploma di perfezionamento post diploma o post lauream. L'Amministrazione ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, poiché la ricorrente era stata assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2019 presso la sede di Ancona, aveva superato il periodo di prova ed era stata immessa nei ruoli con ricostruzione di carriera. La ricorrente ha sostenuto che l'assegnazione fosse dipesa dai benefici della legge n. 104/1992 e che, senza tali benefici, avrebbe avuto interesse alla diversa collocazione in graduatoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente non ha dimostrato che l'assunzione e l'assegnazione presso la sede di Ancona fossero state determinate dai benefici di assistenza familiare, mentre il contratto prodotto dall'Amministrazione attestava che l'assunzione era avvenuta in ragione della collocazione comunque utile nella graduatoria concorsuale e della preferenza espressa per la provincia di Ancona. Inoltre, le operazioni di reclutamento relative all'anno scolastico 2019/2020 erano ormai esaurite e la ricorrente non aveva dichiarato di mantenere interesse all'accertamento dell'illegittimità degli atti ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. Il Collegio ha tuttavia applicato la soccombenza virtuale per la regolazione delle spese: l'istruttoria aveva dimostrato che l'Amministrazione aveva effettivamente omesso di attribuire 20,5 punti per due titoli, mentre era corretta la mancata valutazione del diploma di laurea e del diploma di perfezionamento, poiché il primo non risultava indicato nella domanda di partecipazione e il secondo mancava anche dell'indicazione dei crediti formativi necessari. Le spese sono state compensate per un terzo e, per i restanti due terzi, poste a carico del Ministero, liquidate in 2.000 euro.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
La parte che, nel corso del giudizio, non abbia più interesse all'annullamento deve dichiarare l'eventuale interesse all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori; in mancanza, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della controversia nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 25 del CCNL del 29 novembre 2007 per il comparto scuola
Richiamato nel contratto di assunzione quale base della proposta di sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato.
art. 17 d.l. 59/2017
Richiamato nel contratto di assunzione quale ulteriore fondamento normativo della proposta di immissione in ruolo.
Massime di principio
- Il ricorso avverso una graduatoria concorsuale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, il candidato abbia conseguito l'assunzione a tempo indeterminato nella sede prescelta e non dimostri che l'eventuale diversa collocazione in graduatoria possa procurargli un'utilità concreta e attuale ulteriore.
- La mera allegazione che l'assegnazione della sede sia dipesa da benefici personali o assistenziali non è sufficiente a conservare l'interesse all'annullamento della graduatoria se tale circostanza non è provata e gli atti di assunzione attestano che l'immissione in ruolo è avvenuta in ragione della collocazione utile in graduatoria e delle preferenze espresse.
- Quando il ricorrente non dichiara di voler mantenere l'interesse all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., l'esaurimento delle operazioni concorsuali e il conseguimento dell'utilità sostanziale determinano l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Ai fini della soccombenza virtuale, il giudice può porre le spese, in tutto o in parte, a carico dell'amministrazione anche in caso di improcedibilità, quando nel corso del giudizio sia emersa l'illegittimità parziale dell'operato amministrativo e il ricorrente sia stato costretto a proporre il giudizio per ottenere la correzione dell'errore.
- In una procedura concorsuale, un titolo non indicato nella domanda di partecipazione non può essere valutato successivamente; neppure può essere riconosciuto un titolo post lauream quando manchi il titolo propedeutico non dichiarato o non siano indicati i crediti formativi richiesti per la sua validità.
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