Sentenza n. 54/2026 - Cagliari, Sezione 2
per la declaratoria di nullità e/o per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari: - del provvedimento firmato in data 15 ottobre 2025 da ARGEA Sardegna avente ad oggetto: “Comunicazione chiusura del procedimento. Iscrizione in RD, Domanda Unica dal 2005 al 2024, Ditta: -OMISSIS-” (ARGEA SARDEGNA - -OMISSIS-), notificato a mezzo PEC in data 16 ottobre 2025; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di chiusura del procedimento e richiesta di restituzione di euro 420.650,46 relativi ad aiuti agricoli percepiti dal 2005 al 2024
Esito
Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui ARGEA Sardegna ha richiesto la restituzione di somme erogate nell'ambito del regime di aiuti agricoli, ritenendo che il beneficiario avesse inserito nel fascicolo aziendale terreni senza l'autorizzazione dei comproprietari e senza un valido titolo di conduzione. Ha dedotto: violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e delle regole sul procedimento amministrativo; omessa valutazione di un fatto decisivo e assoluta carenza di istruttoria; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta; difetto di motivazione circa la presunta mancata conoscenza, da parte dei comproprietari, dell'inserimento dei terreni nel fascicolo aziendale; inapplicabilità o violazione dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 54 del Reg. (UE) n. 1306/2013. L'amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando quale giudice competente il Tribunale civile di Oristano e precisando che il giudizio può essere riproposto ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il beneficio era riconosciuto mediante una procedura informatica automatizzata di mero riscontro dei requisiti normativi, non mediante una procedura selettiva o una valutazione discrezionale. La richiesta di restituzione era fondata sull'accertamento di condizioni ostative direttamente previste dalla legge, consistenti nella mancata autorizzazione dei comproprietari e nell'assenza di un legittimo titolo di conduzione dei terreni. Pertanto, la controversia riguardava una posizione di diritto soggettivo e rientrava nella giurisdizione ordinaria, secondo il criterio per cui appartengono al giudice ordinario le controversie relative alla revoca o al recupero di contributi dovuti a inadempimento del beneficiario rispetto alle condizioni di erogazione, mentre spetta al giudice amministrativo il sindacato sull'esercizio di poteri discrezionali di attribuzione, revoca o annullamento per ragioni di interesse pubblico. Il TAR ha inoltre chiarito che la giurisdizione non cambia in ragione dei vizi dedotti, inclusi quelli procedimentali, ma dipende dalla situazione giuridica sostanziale conformata dall'atto. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
Reg. (CE) 1306/2013
Il regime di aiuti agricoli previsto dal regolamento opera secondo requisiti normativi; nel caso esaminato la controversia riguardava l'accertamento del rispetto di tali requisiti e non l'esercizio di discrezionalità amministrativa.
Reg. (UE) 2116/2021
Indicato quale fonte del regime di aiuti agricoli direttamente riconosciuto dalla normativa di riferimento.
art. 10-bis l. 241/1990
Invocato dal ricorrente per contestare la violazione del contraddittorio procedimentale; il TAR ha ritenuto che tale censura non incidesse sul riparto di giurisdizione.
art. 75 d.P.R. 445/2000
Invocato dal ricorrente in relazione agli effetti delle dichiarazioni sostitutive; la relativa censura non è stata esaminata nel merito per difetto di giurisdizione.
art. 54 Reg. (UE) 1306/2013
Invocato dal ricorrente; la questione sostanziale non è stata esaminata dal giudice amministrativo per difetto di giurisdizione.
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, individuato nel Tribunale civile di Oristano.
Massime di principio
- Le controversie relative alla revoca o alla restituzione di contributi pubblici appartengono alla giurisdizione ordinaria quando il provvedimento si fonda sull'accertamento dell'inadempimento del beneficiario rispetto a condizioni previste dalla legge o dall'atto di concessione, senza esercizio di discrezionalità amministrativa.
- Quando un beneficio economico è riconosciuto mediante il mero riscontro automatizzato di requisiti rigidamente predeterminati dalla legge, la posizione del beneficiario ha natura di diritto soggettivo e le controversie sulla spettanza, revoca o restituzione delle somme rientrano nella giurisdizione ordinaria.
- La giurisdizione si determina in base alla situazione giuridica sostanziale conformata dall'azione amministrativa e non muta in ragione della qualificazione formale dei vizi dedotti, sicché anche la denuncia di violazioni procedimentali non attribuisce al giudice amministrativo una controversia relativa a un diritto soggettivo.
- Spetta invece al giudice amministrativo la cognizione sulle controversie concernenti l'esercizio di poteri discrezionali nella fase di attribuzione del beneficio o la revoca successiva per ragioni di illegittimità originaria o di mutato interesse pubblico, non riconducibili all'inadempimento del beneficiario.
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