Cassazione Penale, Sentenza n. 26596/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP per il reato di tentato omicidio (fatti del 25/07/2017). Il ricorrente contestava la mancanza di gravi indizi nei suoi confronti: a) che non emergerebbe dagli atti la sua consapevolezza circa la natura dell'"lavoro delicato" cui avrebbe dovuto partecipare il collaboratore Formosa; b) l'assenza di riscontri esterni individualizzanti alle dichiarazioni del collaboratore; c) criticava l'utilizzo e la produzione tardiva dei tabulati telefonici indicati in informativa di P.G.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio sul riesame, poiché la motivazione del Tribunale era carente quanto alla prova della consapevolezza del ricorrente e alla sussistenza di riscontri esterni e individualizzanti a favore della tesi accusatoria. Sul punto relativo ai tabulati telefonici la Corte ha ritenuto in parte infondata la doglianza: il pubblico ministero non è tenuto a trasmettere all'atto ogni documento, purché vengano forniti gli elementi su cui si fonda la richiesta cautelare; la difesa ha comunque ottenuto copia degli atti prima dell'udienza e non ha dimostrato difformità significative.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Riferimento al concetto di tentativo: la contestazione include il tentativo di delitto come titolo di reato.
art. 575 cod. pen.
Norma sull'omicidio richiamata nella ricostruzione del reato (tentato omicidio).
art. 577 comma primo n. 3 e 4 cod. pen.
Ulteriore specificazione della fattispecie contestata (come indicato nell'atto di imputazione originario).
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione ai vizi di motivazione e alla corretta rappresentazione dell'imputazione nei provvedimenti cautelari.
art. 192 cod. proc. pen.
Fondamentale: stabilisce i criteri di valutazione delle dichiarazioni di parte (credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca, riscontri esterni). La Corte ha richiamato l'obbligo di adeguata verifica e di riscontri esterni, convergenti e individualizzanti, soprattutto quando la dichiarazione è "de relato".
art. 291 comma 1 cod. proc. pen.
Regola la documentazione che il pubblico ministero deve trasmettere a sostegno della richiesta cautelare: non impone la trasmissione di ogni atto, ma degli elementi su cui si fonda la richiesta e degli elementi a favore dell'imputato.
art. 292 comma 2 lett. c) e c-bis cod. proc. pen.
Richiamato nella censura relativa all'utilizzabilità e al valore dei tabulati telefonici come elementi di riscontro.
art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Riferimento alle regole di utilizzazione di atti di indagine nelle fasi successive; la Corte ha esaminato la legittimità dell'uso di informative e tabulati non allegati integralmente.
art. 191 cod. proc. pen.
Norme processuali generali richiamate nella valutazione della regolarità del deposito degli atti e della possibilità di esaminare i documenti.
Massime di principio
- Quando l'accusa si fonda in gran parte su dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, il giudice deve valutare tre profili integrati: credibilità soggettiva del dichiarante, attendibilità intrinseca del racconto e presenza di riscontri esterni, convergenti e individualizzanti riguardo alla specifica condotta dell'imputato.
- I riscontri esterni possono essere di varia natura (diretti o indiretti) e non sono predeterminati dalla legge; tuttavia devono essere effettivi, esterni rispetto alla dichiarazione e, se si tratta di dichiarazioni de relato, il controllo deve essere più rigoroso.
- Non è sufficiente una motivazione apodittica o circolare che utilizzi il fatto da accertare come proprio elemento di riscontro: i giudici devono spiegare logicalmente come i riscontri confermano in modo specifico la partecipazione consapevole dell'imputato.
- La mancata trasmissione integrale di documenti investigativi (es. tabulati) non determina automaticamente nullità del provvedimento cautelare se gli elementi essenziali su cui si fonda la richiesta sono stati forniti e la difesa ha avuto modo di prenderne conoscenza in tempo utile; tuttavia la Corte richiede che siano fornite adeguate e congrue spiegazioni sulle discrepanze indicate dalla difesa.
- In presenza di carenze motivate nella valutazione dei riscontri, la Corte può annullare il provvedimento cautelare e rinviare per un nuovo esame, affinché il giudice di merito riesamini sia la consistenza delle prove sia l'adeguatezza della motivazione.
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