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Ordinanza

Ordinanza n. 467/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento “in parte qua” della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2023 n.362/2023/R/EEL, avente a oggetto “Disposizioni per l'erogazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili del settore dell'energia elettrica, di cui alla legge 4 agosto 2017, n.124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza)”, e relativi allegati; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso, nei termini di cui si dirà, il Regolamento Servizio Tutele Graduali adottato dall'Acquirente Unico in data 26.09.23; - con riserva di agire separatamente per il risarcimento per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all'art. 30 comma5 c.p.a..

Giustizia amministrativa202302084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n. 362/2023/R/EEL, in parte qua, e atti presupposti, connessi e conseguenziali, compreso il Regolamento del Servizio a Tutele Graduali adottato dall'Acquirente Unico

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento in parte qua, la deliberazione ARERA concernente le disposizioni per l'erogazione del servizio a tutele graduali destinato ai clienti domestici non vulnerabili del settore dell'energia elettrica, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenziali. Hanno riservato separata azione risarcitoria per equivalente ai sensi dell'art. 30, comma 5, c.p.a. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, né le specifiche parti della deliberazione contestate.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Rilevato che, dopo novembre 2023, non risultavano depositati ulteriori atti o documenti, ha disposto specifici incombenti istruttori per verificare l'attuale permanenza dell'interesse alla decisione. Le ricorrenti devono dichiarare motivatamente se intendono ancora ottenere una decisione di merito e, in caso affermativo, aggiornare la situazione della controversia, segnalando fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di istruttoria. ARERA deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, indicando eventuali sopravvenienze rilevanti ai fini del permanere dell'interesse o dell'esito del giudizio. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il 27 maggio 2026 mediante il PAT. Il TAR ha avvertito che l'inerzia della parte ricorrente rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse potrà condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 5, c.p.a.

    La parte ricorrente ha riservato la possibilità di proporre separatamente la domanda di risarcimento per equivalente monetario nei termini previsti.

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la possibile valorizzazione del comportamento processuale delle parti e dell'inerzia rispetto agli incombenti istruttori.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell'ordinanza istruttoria.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    L'inerzia della parte, a fronte della richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione, può consentire la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva una prolungata inattività processuale e deve verificare l'attuale utilità della pronuncia, può ordinare alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare la situazione della controversia, disponendo contestualmente chiarimenti documentati dell'amministrazione.
  • La mancata ottemperanza all'ordine di dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione può essere valutata come comportamento processuale dal quale desumere, in modo implicito ma inequivoco, la sopravvenuta carenza di interesse e può condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieReti e impianti energeticiRegolazione dell'energia (ARERA)Istruttoria processuale
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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