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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2363/2022 del 27/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Sicilia (sez. st. di Catania) che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione della C.T.P. di Catania che aveva annullato la cartella di pagamento n. 01420070016789202000 per complessivi €754.459,04. L'Agenzia deduceva (i) omissione di pronuncia della C.T.R. su vari motivi di appello (violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.), (ii) errata valutazione della sussistenza del giudicato esterno in forza di una precedente sentenza della C.T.P. di Bari, nonostante la presunta contestazione analitica dell'Ufficio circa l'identità dell'oggetto del giudizio, e (iii) omissione di considerare un fatto decisivo rilevando che l'oggetto deciso dalla C.T.P. di Bari era solo parzialmente coincidente con quello del presente giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione, nella parte pubblicata, ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo di ricorso per carenza di specificità e per omessa riproduzione integrale della sentenza pretessa come giudicato (violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.). La Corte ha dunque escluso che quei motivi possano formare oggetto di cognizione in questa sede. Sulla base del testo fornito la Corte ha quindi proceduto all'esame congiunto dei motivi e ha ritenuto inammissibili i motivi 2 e 3; il testo indica che si è poi proceduto all'esame del primo motivo (omissione di pronuncia), ma nell'estratto fornito la decisione definitiva sul punto non è completamente riportata. Tuttavia, dalla motivazione emerge che la Corte ha valorizzato i profili di autosufficienza del ricorso e il requisito di specificità quando si deduce l'inesistenza del giudicato esterno.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Norme richiamate per le censure di cassazione: n.4 per la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. (omessa pronuncia), n.3 per la violazione dell'art. 115 c.p.c. (erronea applicazione del giudicato), n.5 per l'omesso esame di un fatto decisivo. La Corte applica questi riferimenti valutando ammissibilità e fondatezza delle doglianze.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in tema di obbligo del giudice di motivare e di pronunciare su tutte le questioni rilevanti per la decisione; la presunta omissione di pronuncia è valutata alla luce di questo principio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione al valore del giudicato e alla possibilità di opporre il principio del giudicato esterno; la Corte richiama che l'eventuale inesistenza del giudicato deve essere adeguatamente dimostrata e specificata in ricorso di cassazione.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    Applicato per valutare la carenza di specificità del ricorso di cassazione: la mancata riproduzione integrale della sentenza che si assume come giudicato rende il motivo inammissibile.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020

    "memorie ex art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020"

    Richiamato per la procedura di deposito di memorie in vista dell'udienza e per la possibilità di trattazione in presenza; la Procura Generale ha depositato memoria con conclusioni scritte ai sensi di questa disposizione.

Massime di principio

  • Quando si deduce in cassazione l'inesistenza di un giudicato esterno, il ricorrente deve riprodurre integralmente il testo della sentenza che si pretende costituisca giudicato; il mero richiamo a stralci o a passaggi della motivazione è insufficiente e comporta inammissibilità del motivo per carenza di specificità.
  • I motivi di cassazione che invocano omissione di pronuncia o omesso esame di fatto decisivo devono essere formulati con precisione e completezza: la Corte verifica l'autosufficienza e la specificità del ricorso prima di entrare nel merito.
  • Il giudice d'appello che ritiene sussistente un giudicato esterno deve motivare adeguatamente tale conclusione; tuttavia, in sede di legittimità la contestazione dell'esistenza del giudicato richiede la puntuale esposizione e riproduzione degli elementi decisivi.
  • Difese generiche svolte in primo grado possono essere considerate secondo il principio della non contestazione, per cui l'appello deve contenere specifiche deduzioni per consentire alla controparte e al giudice di esaminare le questioni sollevate.
  • In contenziosi tributari con cartelle di pagamento la parte soccombente deve curare la documentazione delle precedenti decisioni e la specificità delle proprie doglianze per non vedere dichiarati i motivi di impugnazione inammissibili in Cassazione.

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