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Ordinanza

Ordinanza n. 292/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto relativo all’istanza di lavoro subordinato mod B- 2020 Codice pratica LC5608758800 PLC/L/Q/2023/101674;

Giustizia amministrativa202600666

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rigetto dell’istanza di lavoro subordinato relativa alla procedura Mod. B-2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di rigetto relativo all’istanza di lavoro subordinato identificata dal codice pratica indicato in epigrafe. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il diniego era fondato sulla mancata verifica dell’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, verifica richiesta dall’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. e, a un primo sommario esame, ha ritenuto che il ricorso non presentasse sufficienti profili di fondatezza. In particolare, non risultava contestata la ragione ostativa del diniego consistente nella mancata verifica dell’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, prevista dall’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998. La domanda di sospensione è stata pertanto respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998

    mancata verifica della indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale

    La verifica dell’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale costituisce requisito richiesto per la procedura relativa al lavoro subordinato; la mancata contestazione di tale ragione di diniego esclude, allo stato del sommario esame cautelare, sufficienti profili di fondatezza del ricorso.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell’esame della domanda cautelare incidentale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la mancata contestazione della specifica ragione posta dall’amministrazione a fondamento del diniego può escludere la sussistenza del fumus boni iuris, quando tale ragione appaia conforme a un requisito normativo applicabile alla procedura.
  • Nella procedura per il lavoro subordinato dello straniero, la verifica dell’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, richiesta dall’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998, può costituire una ragione ostativa al rilascio del titolo quando non risulti validamente contestata.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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