Sentenza n. 1738/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva ordinato al Ministero la costituzione della Carta elettronica del docente e aveva liquidato le spese di primo grado in 500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante, dopo avere ottenuto in primo grado l’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto all’attribuzione della Carta elettronica del docente con accredito di 1.000 euro, ha impugnato la sentenza del TAR esclusivamente nella parte relativa alle spese di lite. Ha dedotto che la liquidazione di 500 euro fosse meramente simbolica, inferiore ai parametri minimi derivanti dai valori medi del D.M. n. 55/2014, come modificato, e lesiva del decoro professionale tutelato dall’art. 2233, comma 2, c.c., richiamando anche l’asserita inderogabilità della riduzione massima del 50 per cento dei valori medi tabellari.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti indicati in motivazione e ha riformato la sentenza esclusivamente quanto alla liquidazione delle spese. Ha chiarito che il giudice dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese, ma, quando condanna la parte soccombente, deve fare riferimento ai parametri del D.M. n. 55/2014 e motivare l’eventuale scostamento apprezzabile dai valori medi. Non sussiste invece, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari: i parametri ministeriali non impediscono una liquidazione inferiore, purché adeguatamente motivata e non meramente simbolica o lesiva del decoro professionale. Nel caso concreto il TAR aveva liquidato 500 euro senza fornire una motivazione idonea a giustificare lo scostamento dai parametri, limitandosi al richiamo alla soccombenza e al carattere seriale della controversia. Il Consiglio di Stato ha quindi proceduto a una nuova liquidazione equitativa, fissando le spese del primo grado in 800 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Per il grado d’appello ha compensato parzialmente le spese e ha condannato l’Amministrazione al pagamento di 300 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 2233, comma 2, c.c.
La liquidazione del compenso professionale non può tradursi in somme simboliche non consone al decoro della professione.
art. 13 l. 247/2012
Il compenso professionale è di regola pattuito per iscritto; in mancanza di determinazione scritta, la liquidazione giudiziale avviene sulla base dei parametri stabiliti con decreto ministeriale.
art. 13, comma 6, l. 247/2012
Costituisce la base legislativa dei parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi professionali, periodicamente aggiornati.
art. 4 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
i valori medi di cui alle tabelle allegate ... possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento
I parametri costituiscono il riferimento per la liquidazione giudiziale, ma non comportano un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari; lo scostamento apprezzabile dai valori medi deve essere motivato.
art. 5 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Individua i criteri generali da considerare nella determinazione del compenso, tra cui natura, difficoltà, valore della controversia, attività svolta e risultati conseguiti.
art. 9, comma 1, d.l. 1/2012, convertito dalla l. 27/2012
Ha abrogato le tariffe professionali e, con esse, il precedente vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
È richiamato quale termine dilatorio decorso il quale era possibile chiedere l’esecuzione della sentenza civile nei confronti dell’Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Ha consentito la distrazione delle spese liquidate in favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi non determinano un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari e non impediscono al giudice di liquidare somme inferiori ai valori medi, purché la decisione sia motivata e non conduca a somme simboliche non consone al decoro professionale.
- Quando condanna la parte soccombente alle spese, il giudice deve tenere conto dei parametri del D.M. n. 55/2014 e dei criteri relativi a natura, difficoltà, valore della controversia, attività svolta e risultato conseguito; qualora si discosti in modo apprezzabile dai valori medi, deve indicare le ragioni dello scostamento.
- Il richiamo generico alla soccombenza, al carattere seriale della controversia o alla sua semplicità non è sufficiente a motivare una liquidazione manifestamente inferiore a quella desumibile dai parametri ministeriali, se non consente di ricostruire i criteri concretamente utilizzati.
- Il limite inderogabile alla discrezionalità giudiziale nella liquidazione delle spese è costituito dal divieto di riconoscere somme meramente simboliche e non conformi al decoro della professione, previsto dall’art. 2233, comma 2, c.c.
- In sede di appello, il giudice può procedere direttamente a una nuova liquidazione equitativa delle spese del primo grado, in forza dell’effetto devolutivo, quando la liquidazione originaria sia immotivata e manifestamente incongrua.
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