Cassazione Civile, Ordinanza n. 35268/2021 del 18/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente aveva ottenuto dal giudice di pace l'accoglimento dell'opposizione a ruolo esattoriale; il tribunale, in appello, aveva rigettato l'impugnazione. Nel ricorso per cassazione si censurava la statuizione sulle spese, sostenendo che il tribunale avesse erroneamente confermato la condanna alle spese del solo agente della riscossione e non anche dell'ente impositore, nonostante il vizio accolto fosse riferito alla mancata notificazione della cartella. La questione devoluta riguardava quindi l'individuazione del soggetto tenuto a sopportare le spese quando l'annullamento discenda dall'omessa notifica della cartella di pagamento, e se in tale ipotesi debba operare la condanna solidale di ente impositore e concessionario alla riscossione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione impugnata perché, nel caso concreto, l'accoglimento dell'opposizione era dipeso dalla mancata notifica della cartella di pagamento, attività interamente imputabile all'agente della riscossione; non ricorrevano quindi i presupposti per porre le spese anche a carico dell'ente impositore. La Corte ha distinto la fattispecie da quella richiamata dal relatore, in cui l'annullamento deriva dall'omessa notifica dell'atto presupposto, ipotesi nella quale la soccombenza può essere addebitata all'ente impositore anche nei rapporti interni con il concessionario. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità, poiché le altre parti non si sono costituite.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio a seguito della proposta del relatore
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e per la proposta del relatore sulla manifesta fondatezza/infondatezza del ricorso
art. 380-bis c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ.
norma utilizzata per la proposta del relatore, poi non condivisa dal collegio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato cui riferire l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto
Massime di principio
- In tema di riscossione tributaria, la regolazione delle spese segue il principio di causalità: esse vanno poste a carico del soggetto cui è imputabile la causa dell'annullamento dell'atto impugnato.
- Se l'annullamento della cartella dipende dall'omessa notifica della cartella stessa, la relativa attività omissiva è imputabile all'agente della riscossione; non è automaticamente configurabile una condanna solidale anche dell'ente impositore.
- La condanna solidale di ente impositore e concessionario alle spese è giustificata solo quando il vizio accolto riguardi l'omessa notifica dell'atto presupposto, poiché in tal caso la causa dell'annullamento è riferibile all'ente impositore.
- Quando il ricorso per cassazione è rigettato, sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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