Cassazione Penale, Sentenza n. 1778/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di permesso ex art. 30‑ter ord. pen. Il ricorrente, tramite difensore, contestava la decisione per violazione di legge e vizio di motivazione (richiamando artt. 4‑bis, comma 1 e 30‑ter ord. pen., art. 3 Cedu e art. 27 Cost.), denunciando che il Tribunale avrebbe fondato il rigetto su elementi non documentati (pregressa commissione di un delitto antecedente all'attuale pena e incontri con pregiudicati), senza considerare il parere favorevole del direttore del carcere e la relazione in atti, e senza valutare adeguatamente l'esiguo residuo pena (circa otto mesi)
La decisione
Il tribunale di appello ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudice della sorveglianza ha correttamente valutato la mancata allegazione di elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità sociale del ricorrente e gli ulteriori elementi emergenti, applicando i principi indicati dalla Corte Cost. n.20/2022. La motivazione è stata ritenuta congrua e il limitato residuo di pena non è stato ritenuto sufficiente per mutare l'esito. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 30‑ter ord. pen.
Norma di riferimento per la concessione di permessi al detenuto; nel caso è stata la disposizione oggetto della richiesta e valutata dal giudice per determinare se sussistessero condizioni per il rilascio del permesso. Il giudice ha ritenuto che gli elementi prodotti non avessero superato la presunzione di pericolosità necessaria a concedere il beneficio
art. 4‑bis, comma 1 ord. pen.
Richiamato dal ricorrente nella censura: la norma è rilevante nella valutazione di eventuali effetti ostativi rispetto a benefici penitenziari. Dal dispositivo emerge che il Tribunale ha comunque valutato la sussistenza di elementi ostativi alla concessione del permesso
art. 3 Cedu
Il ricorrente invocava anche profili di diritti fondamentali (protezione dalla tortura/degrado). Il giudice non ha ritenuto che il rifiuto del permesso integrasse una violazione dell'art. 3 Cedu nella specie
art. 27 Cost.
Rinvocato per sottolineare la funzione rieducativa della pena; il Tribunale ha comunque bilanciato tale finalità con la valutazione della pericolosità sociale e degli elementi probatori, ritenendo che la finalità rieducativa non fosse sufficiente a imporre il permesso
Corte Cost. n. 20 del 2022
Principio giurisprudenziale richiamato dal tribunale come guida: disciplina i criteri per la valutazione della pericolosità sociale e sulle modalità per superare la presunzione ostativa. Il giudice ha dichiarato di aver applicato tali principi nella motivazione del rigetto
Massime di principio
- La concessione di permessi ex art. 30‑ter non dipende solo dalla durata residua della pena: un esiguo residuo pena non è di per sé sufficiente a ottenere il permesso se persistono elementi che inducono a ritenere la pericolosità sociale
- Il giudice della sorveglianza richiede elementi documentali e concreti idonei a superare la presunzione di pericolosità; dichiarazioni generiche o assenza di prove non sono sufficienti
- Il parere favorevole del direttore del carcere e relazioni interne sono elementi rilevanti ma non vincolanti: devono integrarsi con prove che attestino la reale diminuzione del rischio (comportamento verificabile, attività di trattamento, reti di supporto, assenza di rapporti criminali)
- La giurisprudenza costituzionale (es. Corte Cost. n.20/2022) fissa criteri interpretativi: il giudice deve motivare chiaramente in che modo gli elementi di fatto e di prova portino a ritenere ostativa o superata la pericolosità
- Per aumentare le probabilità in una situazione analoga, il richiedente dovrebbe produrre documentazione puntuale (programmi di trattamento, attestazioni sul comportamento, valutazioni del rischio, piani di reinserimento e prove dell'assenza di contatti con pregiudicati) e focalizzarsi sul superamento dei fattori che generano la presunzione di pericolosità
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