Regolamento (UE) 2024/1351
Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce un quadro unitario per la gestione dell’asilo e della migrazione fondato sulla solidarietà e sull’equa ripartizione delle responsabilità. Da un lato disciplina il ciclo annuale di monitoraggio e valutazione delle pressioni migratorie; dall’altro istituisce una riserva annuale di solidarietà composta da ricollocazioni, contributi finanziari e misure alternative. Infine, riforma in modo profondo le regole di determinazione dello Stato membro competente, con nuove garanzie procedurali, termini più stringenti e tutele specifiche per minori e soggetti vulnerabili.
Disciplina comune della gestione dell’asilo e della migrazione nell’UE, istituisce un meccanismo di solidarietà tra Stati membri e stabilisce criteri e procedure per determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, abrogando il regolamento Dublino III.
Ambito di applicazione
Si applica ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che presentano o hanno presentato domanda di protezione internazionale in uno Stato membro, nonché ai beneficiari di protezione internazionale, alle persone ammesse ai fini di reinsediamento o ammissione umanitaria e, in specifici casi, ai familiari e alle persone a carico. Riguarda l’intero territorio degli Stati membri, comprese frontiere, zone di transito e, per talune fattispecie, situazioni di ingresso irregolare e sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso; per la Francia si applica solo al territorio europeo. La Danimarca non vi partecipa, l’Irlanda non è vincolata, mentre sono previste regole specifiche di raccordo per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein. Restano rilevanti le esclusioni e le interazioni con il regolamento (UE) 2024/1348, con la direttiva (UE) 2024/1346, con il regolamento (UE) 2024/1358 e con gli strumenti di rimpatrio e protezione temporanea.
Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione
Il regolamento si colloca nel quadro del Patto su asilo e migrazione e intende sostituire il sistema Dublino con un assetto più integrato, fondato su responsabilità condivisa, preparazione strutturale e solidarietà obbligatoria tra Stati membri. I considerando evidenziano la necessità di rispondere agli arrivi misti, ai movimenti secondari e alle pressioni migratorie, rafforzando al contempo i diritti fondamentali, il diritto d’asilo, la dimensione esterna della politica migratoria e il coordinamento con agenzie e strumenti finanziari dell’Unione.
Oggetto e definizioni
Il regolamento instaura un quadro comune per la gestione dell’asilo e della migrazione nell’Unione, un meccanismo di solidarietà e i criteri per determinare lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale. L’articolo 2 contiene definizioni centrali per l’operatività del sistema: richiedente, beneficiario di protezione internazionale, familiare, parente, minore non accompagnato, rischio di fuga, ricollocazione, pressione migratoria, situazione migratoria significativa, persona ammessa e coordinatore UE della solidarietà.
Approccio globale, strategie nazionali e strategia europea
Gli articoli 3-8 strutturano il sistema in chiave globale. Le componenti interne comprendono, tra l’altro, gestione delle frontiere esterne, accesso rapido alla procedura, rimpatrio effettivo, prevenzione della migrazione irregolare, sostegno all’integrazione e utilizzo degli strumenti operativi dell’Unione. Le componenti esterne puntano su partenariati mirati con i paesi terzi, promozione di percorsi legali, cooperazione in materia di riammissione, contrasto al traffico di migranti e lotta alle cause profonde della migrazione irregolare.
Gli Stati membri devono dotarsi di strategie nazionali di gestione dell’asilo e della migrazione, che includano almeno:
- misure preventive e pianificazione di emergenza;
- modalità di attuazione dei principi del regolamento e dei correlati obblighi nazionali;
- conto dei risultati di monitoraggio di Agenzia per l’asilo, Frontex, valutazioni Schengen e monitoraggio ex regolamento (UE) 2024/1356.
La Commissione elabora inoltre una strategia europea quinquennale non vincolante, da adottare per la prima volta entro il 12 dicembre 2025, basata sulle strategie nazionali e sulle relazioni delle agenzie UE.
Ciclo annuale di asilo e migrazione
L’articolo 9 introduce una relazione europea annuale sull’asilo e la migrazione, da adottare entro il 15 ottobre di ogni anno. La relazione analizza la situazione nei 12 mesi precedenti lungo tutte le rotte migratorie, integra dati quantitativi e qualitativi, contiene una proiezione per l’anno successivo e valuta il livello di preparazione dell’Unione e degli Stati membri. Deve includere, tra l’altro, dati su domande di protezione internazionale, minori non accompagnati, decisioni di asilo, capacità di accoglienza, rimpatri, reinsediamenti, sbarchi da ricerca e soccorso, attraversamenti irregolari, protezione temporanea e sostegno fornito dagli organi e organismi dell’Unione.
Entro il 1° giugno di ogni anno Stati membri e agenzie trasmettono i dati necessari; la Commissione convoca una riunione del meccanismo UE di preparazione e gestione delle crisi connesse alla migrazione nella prima metà di luglio e una seconda riunione entro il 30 settembre, per consolidare la valutazione. La prima relazione è prevista entro il 15 ottobre 2025.
L’articolo 10 specifica i criteri di valutazione della pressione migratoria, del rischio di pressione e della situazione migratoria significativa, includendo cooperazione con paesi terzi, contesto geopolitico, strumentalizzazione dei migranti, movimenti non autorizzati tra Stati membri e raccomandazioni delle agenzie. L’articolo 11 impone alla Commissione una decisione di esecuzione che qualifichi formalmente gli Stati membri interessati, da adottare entro il 15 ottobre di ogni anno.
Meccanismo di solidarietà e riserva annuale
La parte IV costituisce il cuore solidaristico del regolamento. La Commissione propone ogni anno, insieme alla relazione, un atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà, sulla base delle esigenze individuate. La proposta deve indicare almeno 30.000 ricollocazioni e 600 milioni di EUR di contributi finanziari a livello UE, con possibilità di cifre superiori se necessario. Il Consiglio adotta l’atto entro la fine di ogni anno civile, a maggioranza qualificata, sulla base del ciclo di impegni definito nel forum di alto livello.
Le misure di solidarietà sono di pari valore e comprendono:
- ricollocazione di richiedenti protezione internazionale e, in alcuni casi, di beneficiari di protezione internazionale;
- contributi finanziari destinati ad azioni in materia di migrazione, accoglienza, asilo, reintegrazione, frontiere e sostegno operativo;
- misure di solidarietà alternative, di natura operativa e di capacity building.
Per il coordinamento sono istituiti:
- il forum UE di alto livello sulla solidarietà, composto dai rappresentanti degli Stati membri;
- il forum UE di livello tecnico, presieduto dal coordinatore UE della solidarietà;
- il coordinatore UE della solidarietà, nominato dalla Commissione, con compiti di supporto operativo, interazione tra Stati membri, monitoraggio degli impegni e promozione di buone pratiche.
Stati membri beneficiari, contributori, ricollocazioni e misure alternative
Gli articoli 58 e 59 distinguono tra Stati membri individuati dalla Commissione come soggetti a pressione migratoria e Stati che ritengono di esserlo. Entrambi possono attivare la riserva annuale di solidarietà mediante comunicazione alla Commissione e al Consiglio, con indicazione del tipo e del livello di misure richieste. La Commissione valuta la richiesta e, se del caso, il coordinatore convoca il forum tecnico per rendere operative le misure.
L’articolo 60 disciplina l’operatività dei contributi: gli Stati membri devono attuare gli impegni entro l’anno, salvo i contributi finanziari e le ipotesi specifiche di deroga. Sono previste riduzioni dei contributi ai sensi degli articoli 61 e 62 per Stati in pressione migratoria o in situazione migratoria significativa. Se la Commissione rileva carenze sistemiche nello Stato beneficiario rispetto alle norme della parte III, i contributori non sono obbligati né a ricollocazioni né a compensazioni di competenza verso tale Stato.
L’articolo 63 introduce le compensazioni di competenza: al posto della ricollocazione, uno Stato membro contribuente può assumere la competenza per alcune domande di protezione internazionale del beneficiario, secondo soglie e condizioni predeterminate. La procedura è dettagliata all’articolo 69.
Le misure alternative dell’articolo 65 possono essere utilizzate solo su richiesta dello Stato membro beneficiario, senza duplicare strumenti dell’Unione o altri contributi già dovuti. Il valore delle misure è determinato in modo realistico e comunicato al coordinatore UE della solidarietà.
Criteri per determinare lo Stato membro competente
La parte III riforma il sistema di determinazione della competenza. La regola generale è che la domanda sia esaminata da un solo Stato membro, individuato secondo i criteri del regolamento, mentre in assenza di criterio applicabile la competenza ricade sul primo Stato membro di registrazione.
Tra i criteri principali figurano:
- minori non accompagnati e loro tutela prioritaria;
- famiglia e ricongiungimento familiare, inclusi familiari già beneficiari di protezione o richiedenti in altri Stati membri;
- titoli di soggiorno e visti validi o recenti;
- diplomi o qualifiche ottenuti in uno Stato membro;
- ingresso esente da visto;
- domanda presentata in zona di transito aeroportuale;
- ingresso irregolare e sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso.
L’articolo 33 introduce termini di competenza collegati all’ingresso irregolare: 20 mesi dall’attraversamento della frontiera e 12 mesi dallo sbarco a seguito di ricerca e soccorso. È prevista anche l’ipotesi di ricollocazione successiva all’ingresso, che sposta la competenza sullo Stato membro di ricollocazione.
Sono inoltre previste clausole discrezionali: l’articolo 35 consente allo Stato membro di esaminare una domanda anche se non competente, soprattutto per motivi umanitari e familiari.
Garanzie procedurali: informazione, orientamento legale, colloquio e minori
Gli articoli 19-23 rafforzano in modo significativo le garanzie procedurali. Il richiedente deve ricevere, entro la registrazione della domanda, informazioni chiare e comprensibili sui propri diritti, sugli obblighi, sui criteri di competenza, sul diritto al ricorso e sul trattamento dei dati personali. L’Agenzia per l’asilo deve predisporre materiale informativo comune, anche per minori non accompagnati e richiedenti vulnerabili.
È riconosciuto un diritto all’orientamento legale gratuito sulla procedura di determinazione della competenza. Il colloquio personale è la regola, salvo specifiche eccezioni, e deve avvenire prima della richiesta di presa in carico. Deve essere svolto in lingua comprensibile, in condizioni di riservatezza, da personale qualificato; per i minori non accompagnati sono previste tutele rafforzate, presenza del rappresentante e, se del caso, del consulente legale.
Per i minori non accompagnati l’interesse superiore del minore è il criterio preminente. Il rappresentante deve essere nominato non oltre 15 giorni lavorativi dalla domanda, con possibile proroga di 10 giorni in casi eccezionali. Sono disciplinati anche l’identificazione dei familiari e il ricongiungimento, nonché l’obbligo di valutazione individuale dell’interesse superiore prima di ogni trasferimento.
Richieste di presa in carico, notifiche di ripresa in carico, ricorsi e trasferimenti
Le procedure di presa in carico e ripresa in carico sono accelerate rispetto al regime precedente. In via generale:
- la richiesta di presa in carico va presentata entro 2 mesi dalla registrazione della domanda;
- in caso di riscontro positivo Eurodac o VIS, il termine è di 1 mese;
- lo Stato richiesto risponde entro 1 mese, ridotto a 2 settimane in caso di riscontro Eurodac/VIS;
- l’inerzia equivale ad accettazione.
La decisione di trasferimento deve essere notificata entro due settimane dall’accettazione o conferma. Il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo, limitato ai profili di rischio di trattamento inumano o degradante, circostanze sopravvenute e violazione delle norme sui minori e sui familiari. Il ricorso deve poter avere effetto sospensivo, con termini tra una e tre settimane per la proposizione e un mese per la decisione sulla sospensione.
Il trasferimento deve avvenire entro 6 mesi, con proroghe fino a un anno in caso di trattenimento e fino a tre anni in caso di fuga, opposizione fisica o inidoneità medica. Per i trattenuti, i termini sono molto più brevi: richiesta e risposta entro 1-2 settimane e trasferimento entro 5 settimane, pena cessazione del trattenimento.
Trattenimento, cooperazione amministrativa e scambio di informazioni
Il trattenimento è consentito solo come extrema ratio, per rischio di fuga o esigenze di sicurezza nazionale/ordine pubblico, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità. Si applicano le garanzie della direttiva (UE) 2024/1346.
Gli articoli 48-51 disciplinano lo scambio di informazioni tra Stati membri, compresi dati personali, informazioni sanitarie e dati sulla sicurezza, con limiti di finalità e regole di riservatezza. L’articolo 52 impone agli Stati membri di notificare le autorità competenti, garantire adeguate risorse e formazione e utilizzare canali di comunicazione elettronica sicuri con l’Agenzia per l’asilo. Sono ammessi accordi amministrativi bilaterali, purché compatibili con il regolamento.
Dati personali, sanzioni, attuazione e monitoraggio
L’articolo 72 richiama il quadro generale sulla protezione dei dati personali, in particolare GDPR, disciplina per le istituzioni UE e direttiva (UE) 2016/680. Gli Stati membri devono assicurare misure tecniche e organizzative adeguate, oltre a controlli di liceità da parte delle autorità di controllo. L’articolo 74 impone sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento.
Il regolamento prevede inoltre:
- calcolo dei termini ex articolo 75;
- applicazione territoriale limitata alla Francia europea ex articolo 76;
- comitologia ex articolo 77;
- delega alla Commissione ex articolo 78 per alcuni atti sui minori e sulle persone a carico;
- monitoraggio annuale della parte IV dal 1° febbraio 2028 e valutazione generale dal 1° luglio 2031, poi ogni cinque anni.
Modifiche ad altri regolamenti, abrogazione e disciplina transitoria
La parte VI modifica il regolamento (UE) 2021/1147 sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione e il regolamento (UE) 2021/1060. In particolare, per le azioni di solidarietà il contributo UE può arrivare al 100% delle spese ammissibili; sono previsti importi forfettari di 10.000 EUR per richiedente o beneficiario ricollocato, elevati a 12.000 EUR per i minori non accompagnati, e 500 EUR per taluni trasferimenti. Sono introdotti nuovi codici di bilancio e nuovi obblighi di rendicontazione.
L’articolo 83 abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 dal 1° luglio 2026. Le domande registrate prima di tale data continuano a essere regolate dal vecchio regime, mentre per quelle registrate dopo si applica il nuovo regolamento, anche con riguardo a fatti anteriori rilevanti. L’articolo 84 impone un piano di attuazione comune entro il 12 settembre 2024 e piani nazionali entro il 12 dicembre 2024, con completamento entro il 1° luglio 2026.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 1° luglio 2026. Tuttavia, alcune disposizioni entrano in applicazione anticipata dall’11 giugno 2024, tra cui quelle su strategie nazionali e europee, solidarietà, deleghe, atti preparatori e piani di attuazione. Questo disegno riflette la necessità di consentire agli Stati membri e alle istituzioni UE di preparare per tempo il passaggio dal sistema Dublino al nuovo quadro comune.
Disposizioni principali
Quadro comune e principi generali
L’articolo 1 definisce tre pilastri: quadro comune per la gestione dell’asilo e della migrazione, meccanismo di solidarietà e criteri/meccanismi per determinare lo Stato membro competente. Gli articoli 3, 4, 5 e 6 fondano il sistema su approccio globale, cooperazione interna ed esterna, rispetto dei diritti fondamentali, gestione integrata delle frontiere, rimpatrio efficace, prevenzione dei movimenti non autorizzati e solidarietà ex articolo 80 TFUE. L’articolo 7 impone strategie nazionali, l’articolo 8 una strategia europea quinquennale non vincolante.
Ciclo annuale di monitoraggio e decisione
Gli articoli 9, 10 e 11 prevedono una relazione europea annuale sull’asilo e la migrazione, basata su dati degli Stati membri e di agenzie/organismi UE, da adottare entro il 15 ottobre di ogni anno, con prima relazione entro il 15 ottobre 2025. Contestualmente la Commissione adotta una decisione di esecuzione che individua gli Stati membri soggetti a pressione migratoria, a rischio di pressione o in situazione migratoria significativa. Le informazioni chiave devono essere trasmesse entro il 1° giugno e aggiornate entro il 1° settembre di ogni anno.
Riserva annuale di solidarietà
Gli articoli 12, 13, 14, 15, 56 e 57 disciplinano la proposta della Commissione e l’atto di esecuzione del Consiglio che istituisce annualmente la riserva di solidarietà. La soglia minima annua è pari a 30.000 ricollocazioni e 600 milioni di EUR di contributi finanziari. La riserva può includere ricollocazioni, contributi finanziari e misure di solidarietà alternative, di pari valore. È previsto un forum UE di alto livello sulla solidarietà, un forum tecnico e un coordinatore UE della solidarietà nominato dalla Commissione.
Compensazioni di competenza e riduzioni dei contributi
Gli articoli 61, 62, 63 e 69 introducono riduzioni dei contributi per Stati membri sotto pressione migratoria o in situazione migratoria significativa, previa valutazione della Commissione e atto di esecuzione del Consiglio. L’articolo 63 istituisce le compensazioni di competenza, con trasferimento della competenza per l’esame delle domande in luogo delle ricollocazioni, in presenza di determinate soglie di impegni raggiunte o non raggiunte. La procedura è dettagliata dall’articolo 69.
Criteri di determinazione dello Stato competente
Gli articoli 16-35 fissano la regola generale del primo Stato membro di registrazione, con eccezioni e criteri gerarchici per minori non accompagnati, familiari, titolari di titoli di soggiorno o visti, diplomati in uno Stato membro, ingressi senza visto, domande in zona di transito, ingresso irregolare e sbarchi da ricerca e soccorso. Sono previste clausole discrezionali umanitarie e per il ricongiungimento familiare, oltre a criteri speciali per persone a carico.
Obblighi, trasferimenti e garanzie procedurali
Gli articoli 36-55 regolano gli obblighi dello Stato competente, la cessazione della competenza, l’avvio della procedura, le richieste di presa in carico, le notifiche di ripresa in carico, la decisione di trasferimento, il ricorso effettivo, il trattenimento, i termini dei trasferimenti e la cooperazione amministrativa. Sono previsti termini ristretti: ad esempio richiesta di presa in carico entro 2 mesi, risposta entro 1 mese, trasferimento entro 6 mesi dalla presa in carico o conferma della ripresa, con termini più brevi per i trattenuti.
Garanzie per minori e diritto all’informazione/orientamento legale
Gli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 rafforzano le garanzie procedurali: informazione tempestiva e comprensibile, materiale informativo comune, orientamento legale gratuito, colloquio personale con registrazione audio e sintesi scritta, tutela rafforzata dei minori non accompagnati e nomina di un rappresentante entro 15 giorni lavorativi, prorogabili di 10 in circostanze eccezionali.
Protezione dei dati, sanzioni, attuazione e revisione
Gli articoli 72-80 disciplinano sicurezza dei dati, riservatezza, sanzioni nazionali, calcolo dei termini, ambito territoriale, comitologia, atti delegati, monitoraggio, valutazione e statistiche Eurostat. Sono previste relazioni annuali sul funzionamento della parte IV a partire dal 1° febbraio 2028 e una valutazione generale entro il 1° luglio 2031 e poi ogni cinque anni.
Modifiche ad altri atti e abrogazione del regolamento Dublino III
Gli articoli 81 e 82 modificano i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060, innalzando fino al 100% il contributo UE per le azioni di solidarietà e introducendo importi standard di 10.000 EUR o 12.000 EUR per minori non accompagnati ricollocati, oltre a 500 EUR per alcuni trasferimenti. L’articolo 83 abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 dal 1° luglio 2026, con disciplina transitoria all’articolo 84 e applicazione generale dal 1° luglio 2026.
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