Cassazione Penale, Ordinanza n. 05833/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e che l'impugnazione fosse proposta fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con cui il G.U.P. di Roma, in relazione a un fatto qualificato ai sensi degli artt. 73, comma 5, e 74, comma 6, D.P.R. 309/1990, ha applicato la pena detentiva di cinque anni di reclusione, già ridotta per il rito, conforme alla richiesta dell'imputato e al consenso del pubblico ministero. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione lamentando l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
a norma dell'art. 444 cod. proc. pen.
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito è stata pronunciata la decisione impugnata.
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 5 e 74 comma 6, D.P.R. 309/1990
norma incriminatrice relativa ai reati in materia di stupefacenti oggetto della richiesta di patteggiamento.
art. 74, comma 6, D.P.R. 309/1990
in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 5 e 74 comma 6, D.P.R. 309/1990
norma incriminatrice relativa all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, richiamata come titolo di reato contestato.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
consente la definizione in camera di consiglio senza formalità nei casi previsti, utilizzata qui per dichiarare l'inammissibilità de plano.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; il ricorso è stato ritenuto fuori da tali casi.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è esperibile solo nei limiti tassativi previsti dalla legge; impugnazioni che esulino da tali casi sono inammissibili.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio, se formulate in modo generico e non ricondotte ai motivi consentiti per il patteggiamento, non superano il vaglio di ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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