Cassazione Penale, Sentenza n. 44833/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Paladino impugnava la sentenza della Corte di appello di Salerno resa in rinvio dopo annullamento parziale della Cassazione: la Cassazione aveva escluso, per difetto di contestazione, le aggravanti previste dall'art. 74, commi 3 e 4, d.P.R. 309/1990 e aveva rinviato per la rideterminazione della pena perché l'eliminazione di quelle aggravanti poteva alterare il bilanciamento con le attenuanti generiche. In sede di rinvio la Corte di appello confermò la pena di 10 anni sostenendo che la recidiva reiterata era stata validamente contestata e applicata in primo grado e che, per effetto dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., le attenuanti generiche non possono prevalere sulla recidiva. Paladino denunciava violazione dell'art. 627 c.p.p. (mancata uniformità al principio stabilito dalla sentenza rescindente) e vizio di motivazione (artt. 605 e 546 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo: la recidiva reiterata era stata regolarmente contestata e applicata dal Tribunale di Matera, confermata in appello e non impugnata, risultando quindi preclusa alla rinnovata valutazione. La sentenza rescindente non aveva enunciato un principio di diritto applicabile al caso concreto e aveva commesso un errore percettivo sul contenuto dell'imputazione; il giudice del rinvio ha quindi potuto legittimamente confermare la pena minima di 10 anni (art. 74, comma 2, d.P.R. 309/1990) in quanto il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata (art. 69, comma 4, cod. pen.) impediva la rideterminazione in misura favorevole al ricorrente. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
Comma 2 fissa la pena edittale minima per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; i commi 3 e 4 prevedono aggravanti specifiche che sono state escluse nei confronti di Paladino per difetto di contestazione in sede di cassazione
codice penale - art. 69
Il comma 3 disciplina il giudizio di equivalenza tra circostanze; il comma 4 impedisce la prevalenza di alcune circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata (nella pratica qui impugnata ha impedito che le attenuanti generiche prevalessero sulla recidiva applicata)
codice penale - art. 99
Prevede l'aumento di pena per la recidiva reiterata; tale aumento è una circostanza inerente alla persona e soggetta a comparazione con le attenuanti
codice penale - art. 70
Regola l'operatività delle circostanze personali nella determinazione della pena e la loro comparazione
codice procedura penale - art. 627
Impone al giudice del rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione sulle questioni di diritto; la Corte ha ritenuto che la sentenza rescindente non avesse enunciato un principio di diritto applicabile al caso concreto e pertanto il giudice del rinvio non ha violato il vincolo
codice procedura penale - artt. 605 e 546
Richiamati dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte non ha ritenuto fondati i rilievi sul vizio motivazionale indicati dall'impugnante
codice procedura penale - art. 616
Norma che consente la condanna alle spese del giudizio cui la Corte ha fatto ricorso nel decidere il rigetto
Costituzione
Citate nel contesto delle pronunce di incostituzionalità su deroghe al bilanciamento tra recidiva e attenuanti; la Corte ha rilevato che la giurisprudenza costituzionale non ha ritenuto illegittimo, in via generale, che il legislatore ponga limiti alla prevalenza delle attenuanti sulla recidiva, salvo soluzioni palesemente sproporzionate
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione annulla limitatamente a specifiche aggravanti per difetto di contestazione e rinvia per rideterminazione della pena, il giudice del rinvio deve valutare la pena alla luce delle circostanze ancora definitivamente accertate (comprese eventuali altre aggravanti non impugnate).
- Una circostanza aggravante regolarmente contestata, applicata in primo grado e non impugnata costituisce preclusione: il giudice del rinvio non può ignorarla e le attenuanti non potranno prevalere se la legge lo vieta (art. 69, comma 4, cod. pen.).
- L'obbligo di uniformarsi alla sentenza della Cassazione (art. 627 c.p.p.) riguarda le questioni di diritto espressamente enunciate; l'assenza di un principio di diritto nella sentenza rescindente lascia al giudice del rinvio margine per decidere su questioni fattuali o su circostanze non eliminate.
- In presenza di un errore percettivo della sentenza rescindente (es. omissione nella trascrizione dell'imputazione), il giudice del rinvio può rettificare la situazione consultando l'intero fascicolo e confermare la pena se altre circostanze giustificano la decisione.
- La recidiva reiterata è una circostanza personale soggetta a comparazione con le attenuanti; tuttavia, la possibilità che le attenuanti generiche prevalgano sulla recidiva è limitata dalla normativa e dalla giurisprudenza, salvo che non si configuri una manifesta irragionevolezza o sproporzione (profilo costituzionale).
- Difesa pratica: per impedire che una circostanza aggravante diventi preclusa è essenziale impugnare espressamente in appello e/o in cassazione la statuizione relativa a quella circostanza; altrimenti il rinvio potrebbe non giovare al ridimensionamento della pena.
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