Sentenza n. 121/2026 - Potenza, Sezione 1
Ricorso ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 Cod. Proc. Amm. per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza della Emmedue Solar S.r.l. del 4.7.2023, volta ad ottenere la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 D.Lg.vo n. 152/2006, per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico, avente la potenza complessiva di 19,96 MW, nella località Cescarelle del comune di Vaglio di Basilicata e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, ricadenti anche nel Comune di Cancellara;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di VIA per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico da 19,96 MW e delle relative opere di connessione
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato il 4 luglio 2023 un’istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 d.lgs. 152/2006. Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato successivi avvisi al pubblico, l’ultimo dei quali il 2 luglio 2025, mentre il Ministero della Cultura ha espresso parere contrario il 2 settembre 2024, indicando modifiche progettuali suscettibili di consentire una valutazione positiva. Persistendo l’inerzia amministrativa, la società ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo la violazione dell’art. 2 l. 241/1990. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso, assumendo che il termine procedimentale di 160 giorni decorresse dalla presentazione originaria dell’istanza, il 4 luglio 2023, con conseguente tardività rispetto al termine annuale dell’art. 31, comma 2, c.p.a. Nel merito hanno sostenuto che il progetto, rientrante nell’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006, non potesse essere esaminato prima dei progetti qualificati come prioritari.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha respinto l’eccezione di irricevibilità, ritenendo che, a seguito della nuova pubblicazione della documentazione progettuale del 2 luglio 2025, il termine procedimentale dovesse essere computato da tale ultimo avviso. In applicazione della scansione prevista dagli artt. 24 e 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006, il termine complessivo di 160 giorni è scaduto il 9 dicembre 2025; il ricorso, notificato il 12 dicembre 2025, è quindi tempestivo. Nel merito, il giudice ha applicato l’art. 8, comma 1-ter, d.lgs. 152/2006, introdotto dal d.l. 153/2024 e convertito dalla l. 191/2024, secondo cui ai progetti prioritari è riservata una quota non superiore a tre quinti delle trattazioni, mentre i progetti diversi da quelli prioritari sono trattati, per ciascuna tipologia d’impianto, in ordine cronologico. Sebbene la disposizione non abbia efficacia retroattiva, essa è stata ritenuta applicabile perché l’inerzia amministrativa costituisce illecito permanente, protratto fino alla proposizione del ricorso. Il TAR ha ordinato ai Ministeri resistenti di concludere il procedimento entro 120 giorni e ha condannato il Ministero dell’Ambiente al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro, oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 31, commi 1, 2 e 3, c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio e il termine annuale per la sua proposizione dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
art. 117 c.p.a.
Fondamento processuale del ricorso contro il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto.
art. 23 d.lgs. 152/2006
Disciplina la presentazione della documentazione relativa alla procedura di VIA.
art. 24, comma 3, d.lgs. 152/2006
Prevede il termine per le osservazioni dei cittadini e l’acquisizione di pareri, nonché il successivo termine per le controdeduzioni del proponente.
art. 24, comma 4, d.lgs. 152/2006
Disciplina la richiesta e la trasmissione degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati.
art. 24, comma 5, d.lgs. 152/2006
Prevede il termine per le osservazioni e i pareri decorrente dal nuovo avviso pubblico.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Stabilisce la scansione temporale della valutazione tecnica e dell’adozione del provvedimento di VIA, per una durata complessiva considerata dal giudice pari a 160 giorni.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Individua la categoria progettuale cui appartiene l’impianto oggetto della procedura.
art. 8, comma 1-ter, d.lgs. 152/2006
è riservata una quota non superiore a tre quinti delle trattazioni; i progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d’impianto in ordine cronologico
La disposizione distribuisce le trattazioni tra progetti prioritari e non prioritari senza consentire che la priorità determini l’eliminazione o il indefinito rinvio dei progetti non prioritari.
art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. 153/2024, convertito dalla l. 191/2024
Ha introdotto l’art. 8, comma 1-ter, d.lgs. 152/2006, applicabile ai procedimenti ancora caratterizzati da inerzia al momento della proposizione del ricorso.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese di giudizio.
art. 29 c.p.a.
Richiamato unitamente alle norme sulle spese per la condanna alle spese di lite.
Massime di principio
- Nel procedimento di VIA, quando la documentazione progettuale è nuovamente pubblicata a seguito di modifiche o integrazioni, il termine procedimentale può essere computato dall’ultimo avviso al pubblico, poiché tale pubblicazione riavvia la scansione partecipativa e valutativa prevista dagli artt. 24 e 25 d.lgs. 152/2006.
- Per i progetti rientranti nell’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006, la riserva di una quota non superiore a tre quinti delle trattazioni in favore dei progetti prioritari non consente di trascurare indefinitamente i progetti non prioritari, che devono essere trattati, per ciascuna tipologia d’impianto, in ordine cronologico.
- La disciplina introdotta dall’art. 8, comma 1-ter, d.lgs. 152/2006, pur non avendo efficacia retroattiva, si applica a un procedimento precedente quando, al momento della proposizione del ricorso, l’inerzia amministrativa è ancora in corso, poiché il silenzio-inadempimento costituisce un illecito permanente.
- L’azione avverso il silenzio è tempestiva se proposta dopo la scadenza del termine procedimentale e comunque entro un anno da tale scadenza, ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a.; nel procedimento di VIA il termine annuale decorre dalla scadenza del termine complessivo applicabile alla fase procedimentale riavviata dall’ultimo avviso al pubblico.
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