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Sentenza

Sentenza n. 121/2026 - Potenza, Sezione 1

Ricorso ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 Cod. Proc. Amm. per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza della Emmedue Solar S.r.l. del 4.7.2023, volta ad ottenere la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 D.Lg.vo n. 152/2006, per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico, avente la potenza complessiva di 19,96 MW, nella località Cescarelle del comune di Vaglio di Basilicata e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, ricadenti anche nel Comune di Cancellara;

Giustizia amministrativa202500477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di VIA per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico da 19,96 MW e delle relative opere di connessione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha presentato il 4 luglio 2023 un’istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 d.lgs. 152/2006. Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato successivi avvisi al pubblico, l’ultimo dei quali il 2 luglio 2025, mentre il Ministero della Cultura ha espresso parere contrario il 2 settembre 2024, indicando modifiche progettuali suscettibili di consentire una valutazione positiva. Persistendo l’inerzia amministrativa, la società ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo la violazione dell’art. 2 l. 241/1990. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso, assumendo che il termine procedimentale di 160 giorni decorresse dalla presentazione originaria dell’istanza, il 4 luglio 2023, con conseguente tardività rispetto al termine annuale dell’art. 31, comma 2, c.p.a. Nel merito hanno sostenuto che il progetto, rientrante nell’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006, non potesse essere esaminato prima dei progetti qualificati come prioritari.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha respinto l’eccezione di irricevibilità, ritenendo che, a seguito della nuova pubblicazione della documentazione progettuale del 2 luglio 2025, il termine procedimentale dovesse essere computato da tale ultimo avviso. In applicazione della scansione prevista dagli artt. 24 e 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006, il termine complessivo di 160 giorni è scaduto il 9 dicembre 2025; il ricorso, notificato il 12 dicembre 2025, è quindi tempestivo. Nel merito, il giudice ha applicato l’art. 8, comma 1-ter, d.lgs. 152/2006, introdotto dal d.l. 153/2024 e convertito dalla l. 191/2024, secondo cui ai progetti prioritari è riservata una quota non superiore a tre quinti delle trattazioni, mentre i progetti diversi da quelli prioritari sono trattati, per ciascuna tipologia d’impianto, in ordine cronologico. Sebbene la disposizione non abbia efficacia retroattiva, essa è stata ritenuta applicabile perché l’inerzia amministrativa costituisce illecito permanente, protratto fino alla proposizione del ricorso. Il TAR ha ordinato ai Ministeri resistenti di concludere il procedimento entro 120 giorni e ha condannato il Ministero dell’Ambiente al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro, oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 31, commi 1, 2 e 3, c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio e il termine annuale per la sua proposizione dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

  • art. 117 c.p.a.

    Fondamento processuale del ricorso contro il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all’amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto.

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la presentazione della documentazione relativa alla procedura di VIA.

  • art. 24, comma 3, d.lgs. 152/2006

    Prevede il termine per le osservazioni dei cittadini e l’acquisizione di pareri, nonché il successivo termine per le controdeduzioni del proponente.

  • art. 24, comma 4, d.lgs. 152/2006

    Disciplina la richiesta e la trasmissione degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati.

  • art. 24, comma 5, d.lgs. 152/2006

    Prevede il termine per le osservazioni e i pareri decorrente dal nuovo avviso pubblico.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Stabilisce la scansione temporale della valutazione tecnica e dell’adozione del provvedimento di VIA, per una durata complessiva considerata dal giudice pari a 160 giorni.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Individua la categoria progettuale cui appartiene l’impianto oggetto della procedura.

  • art. 8, comma 1-ter, d.lgs. 152/2006

    è riservata una quota non superiore a tre quinti delle trattazioni; i progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d’impianto in ordine cronologico

    La disposizione distribuisce le trattazioni tra progetti prioritari e non prioritari senza consentire che la priorità determini l’eliminazione o il indefinito rinvio dei progetti non prioritari.

  • art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. 153/2024, convertito dalla l. 191/2024

    Ha introdotto l’art. 8, comma 1-ter, d.lgs. 152/2006, applicabile ai procedimenti ancora caratterizzati da inerzia al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato per la regolazione delle spese di giudizio.

  • art. 29 c.p.a.

    Richiamato unitamente alle norme sulle spese per la condanna alle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel procedimento di VIA, quando la documentazione progettuale è nuovamente pubblicata a seguito di modifiche o integrazioni, il termine procedimentale può essere computato dall’ultimo avviso al pubblico, poiché tale pubblicazione riavvia la scansione partecipativa e valutativa prevista dagli artt. 24 e 25 d.lgs. 152/2006.
  • Per i progetti rientranti nell’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006, la riserva di una quota non superiore a tre quinti delle trattazioni in favore dei progetti prioritari non consente di trascurare indefinitamente i progetti non prioritari, che devono essere trattati, per ciascuna tipologia d’impianto, in ordine cronologico.
  • La disciplina introdotta dall’art. 8, comma 1-ter, d.lgs. 152/2006, pur non avendo efficacia retroattiva, si applica a un procedimento precedente quando, al momento della proposizione del ricorso, l’inerzia amministrativa è ancora in corso, poiché il silenzio-inadempimento costituisce un illecito permanente.
  • L’azione avverso il silenzio è tempestiva se proposta dopo la scadenza del termine procedimentale e comunque entro un anno da tale scadenza, ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a.; nel procedimento di VIA il termine annuale decorre dalla scadenza del termine complessivo applicabile alla fase procedimentale riavviata dall’ultimo avviso al pubblico.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzioGiurisdizione e riparto
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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