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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27747/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla pretesa omessa motivazione sull'aumento di pena per il reato satellite, osservando che la Corte di appello, in sede di rinvio, si era attenuta ai criteri fissati dalla precedente sentenza di annullamento. Conseguentemente, all'inammissibilità sono seguite le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Catania resa in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Corte di cassazione. Il ricorrente deduceva un'unica censura: omessa motivazione in ordine all'aumento di pena applicato per il reato satellite nel giudizio di rinvio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché il giudice di rinvio si era conformato ai criteri impartiti nella precedente sentenza rescindente, che aveva annullato la decisione d'appello originaria per violazione del divieto di reformatio in peius.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma, richiamate dalla Corte come effetto processuale automatico.

  • divieto di reformatio in peius

    La precedente sentenza rescindente aveva annullato la decisione di appello per violazione di tale divieto; il giudice di rinvio è stato ritenuto conforme ai criteri stabiliti dalla Cassazione.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso è manifestamente infondato quando censura la motivazione della sentenza di rinvio senza confrontarsi con i criteri vincolanti fissati nella precedente decisione rescindente.
  • Nel giudizio di rinvio, il giudice è tenuto ad attenersi ai principi e ai limiti stabiliti dalla sentenza di annullamento; la conformità a tali criteri esclude il vizio denunciato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, si applicano le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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