Ordinanza n. 596/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento - della nota del Ministero della Salute - Dipartimento della Programmazione, dei Dispositivi Medici, del Farmaco e delle Politiche in favore del Servizio Sanitario Nazionale - Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Farmaco – Ufficio 8 - Biocidi e cosmetici, Classifica: I.5.i.d.2/931, prot. n. 0074364-13/08/2025-DGDMF-MDS-P, recante “Notification of rejection of the application for the authorisation of the biocide “RIFRAX SAN” (case number BC-QH032770-41)”, contenente la comunicazione di rigetto della domanda di autorizzazione del biocida RIFRAX SAN, a firma del Direttore dell’Ufficio dott.ssa Raffaella Perrone, della nota allegata recante “Rejection of an application under Regulation (EU) No 528/2012 or under implementing legislation” del 11.8.2025, firmato per conto del Ministro della Salute dalla dott.ssa Perrone, e della ulteriore nota allegata recante “National authorisation application (NA-APP)”, contenente le controdeduzioni all’Opposizione al preavviso di rigetto della domanda di autorizzazione nazionale del prodotto biocida “RIFRAX SAN”, tutti notificati in un unico documento con pec in data 13.8.2025 (doc. A, A.1 e A.2) e caricati sulla piattaforma telematica centralizzata (doc. A.3 e A.4) denominata “Registro dei Biocidi” di cui all’art. 71 del Regolamento UE n. 528/2012, gestita da ECHA-l’Agenzia europea per i prodotti chimici, il cui acronimo è R4BP, di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale e/o connesso e conseguente ancorché non conosciuto ivi compresa: - la nota NAP-C-1409336-26-00_F del Ministero della Salute contenente la richiesta di integrazione documentale nel termine di 180 giorni, caricata sulla piattaforma telematica centralizzata denominata “Registro dei Biocidi” di cui all’art. 71 del Regolamento UE n. 528/2012, gestita da ECHA-European Chemicals Agency, in data 11.10.2024 (doc. B e B.1); - la nota NAP-C-1823462-25-00_F del Ministero della Salute contenente il preavviso di rigetto della domanda di autorizzazione nazionale del prodotto biocida “RIFRAX SAN” e l’allegato parere tecnico, caricati sulla piattaforma telematica centralizzata denominata “Registro dei Biocidi” di cui all’art. 71 del Regolamento UE n. 528/2012, gestita da ECHA, in data 22.5.2025 (doc. C, C.1 e C.2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di autorizzazione nazionale del prodotto biocida "RIFRAX SAN", unitamente agli atti presupposti, tra cui la richiesta di integrazione documentale e il preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la nota ministeriale di rigetto della domanda di autorizzazione nazionale del biocida "RIFRAX SAN", la nota allegata recante il rigetto ai sensi del Regolamento (UE) n. 528/2012, le controdeduzioni al preavviso di rigetto e gli ulteriori atti presupposti, inclusi la richiesta di integrazione documentale e il preavviso di rigetto con relativo parere tecnico. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto della complessità delle questioni sottoposte al giudice e della richiesta di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, ritenendo che la complessità delle questioni imponesse l'approfondimento nella fase di merito e disponendo, nelle more, la sospensione per mantenere integra la situazione controversa. Ha fissato l'udienza pubblica di merito al 12 maggio 2026. Ha inoltre onerato l'amministrazione resistente del deposito, in lingua italiana, del provvedimento gravato e degli altri documenti ritenuti utili alla decisione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale base della domanda e della decisione cautelare; il TAR ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato in attesa della trattazione del merito.
art. 71 Regolamento (UE) n. 528/2012
La disposizione è richiamata nel testo quale riferimento al Registro dei Biocidi e alla piattaforma telematica centralizzata R4BP, sulla quale sono stati caricati gli atti relativi alla domanda di autorizzazione.
Massime di principio
- In presenza di una controversia caratterizzata da questioni complesse che richiedono approfondimento nella fase di merito, il giudice amministrativo può sospendere cautelarmente l'efficacia dell'atto impugnato nelle more, al fine di mantenere integra la situazione controversa.
- La sospensione cautelare può essere disposta anche mediante una motivazione incentrata sull'esigenza di preservare la res adhuc integra, quando l'approfondimento delle questioni non è compatibile con una definizione immediata nella fase cautelare.
- Nella fase cautelare il giudice può ordinare all'amministrazione di depositare in lingua italiana il provvedimento impugnato e gli ulteriori documenti utili alla decisione, assicurando la disponibilità del materiale documentale necessario per la trattazione del merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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