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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31788/2026 del 24/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, quale amministratore unico di una società a responsabilità limitata, era stato condannato alla pena di un anno di reclusione per avere omesso, con finalità di evasione, la presentazione delle dichiarazioni IVA e IRES relative all'anno d'imposta 2012, in presenza di ricavi non dichiarati pari a euro 359.176,97. La Corte d'appello aveva confermato la responsabilità. Con il primo motivo il ricorrente ha contestato la sussistenza del dolo specifico di evasione, sostenendo che non fosse stata dimostrata la consapevolezza dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta e del superamento della soglia di punibilità. Con il secondo motivo ha censurato la ricostruzione dell'imponibile e dell'imposta evasa, deducendo che fosse fondata su una documentazione incompleta, nonché un travisamento della deposizione del teste della Guardia di finanza e un'inversione dell'onere della prova. Con il terzo motivo ha contestato l'applicazione della recidiva reiterata e il giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche, sostenendo che fossero state considerate anche condanne relative a fatti successivi a quello giudicato e che alcuni precedenti fossero eterogenei. Con il quarto motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio e ha dedotto che l'eventuale esclusione della recidiva avrebbe comportato un diverso calcolo della prescrizione. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i primi due motivi e manifestamente infondati, quindi inammissibili, i restanti. Quanto al dolo specifico di evasione, ha rilevato che i giudici di merito lo avevano desunto non soltanto dal superamento della soglia di punibilità, ma da una pluralità di elementi: l'entità dell'imposta evasa, il rilevante scostamento dalla soglia, la consapevolezza dell'ammontare dell'imposta e il protratto mancato pagamento, anche successivamente alla consumazione. La determinazione dell'imponibile era stata ritenuta fondata sulle fatture attive e passive rinvenute presso la sede sociale e l'abitazione dell'amministratore, non su presunzioni o ipotesi, e il ricorrente non aveva fornito documentazione ulteriore. In presenza di una doppia conforme, la Corte ha escluso che fosse consentita una diversa lettura delle prove in sede di legittimità; non risultava alcun travisamento, poiché la deposizione del teste era stata interpretata in modo coerente con il suo contenuto. La recidiva era stata applicata sulla base di precedenti anteriori al fatto, mentre le condotte successive erano state utilizzate soltanto nel giudizio di bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche, come elementi indicativi della personalità negativa. È stata quindi confermata anche la pena e respinta la deduzione sulla prescrizione. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    omessa presentazione della dichiarazione con finalità di evasione

    Il dolo specifico di evasione può essere provato mediante una pluralità di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, tra cui l'entità dell'imposta evasa, il rilevante superamento della soglia di punibilità, la consapevolezza dell'imposta dovuta e il protratto mancato pagamento, purché la finalità evasiva non sia desunta dalla sola omissione dichiarativa.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti

    Il dolo di evasione può essere desunto da elementi indiziari valutati complessivamente secondo il criterio della gravità, precisione e concordanza.

  • art. 533 c.p.p.

    regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio

    La responsabilità è stata ritenuta fondata su una ricostruzione documentale e testimoniale valutata come coerente e non contraddittoria.

  • art. 27 Cost.

    presunzione di non colpevolezza

    La Corte ha escluso che la valutazione delle prove avesse comportato un'inversione dell'onere della prova.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    violazione di legge e vizio della motivazione

    I motivi sono stati valutati nei limiti propri del giudizio di legittimità, senza consentire una nuova lettura del materiale probatorio.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    La recidiva può essere giustificata da precedenti anteriori al fatto, valutati in relazione alla maggiore capacità a delinquere e alla persistente inclinazione al delitto.

  • art. 69 c.p.

    giudizio di bilanciamento tra circostanze

    Nel bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche possono essere considerate anche condotte successive, quali elementi rilevanti per la valutazione della personalità e della gravità complessiva.

  • art. 133 c.p.

    criteri di commisurazione della pena

    È sufficiente una motivazione che dia conto degli elementi significativi della personalità e della gravità del fatto, anche mediante la loro valutazione come assorbenti o prevalenti.

  • art. 62-bis c.p.

    La valutazione delle attenuanti generiche è stata confermata nel bilanciamento di equivalenza con la recidiva.

  • art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000

    circostanze e trattamento sanzionatorio

    È stato richiamato nell'ambito delle censure relative alla determinazione della pena.

  • art. 125 c.p.p.

    La motivazione sul trattamento sanzionatorio è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 546 c.p.p.

    È stato richiamato tra le norme dedotte dal ricorrente in relazione alla motivazione della decisione.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna alle spese processuali

    Al rigetto del ricorso consegue l'obbligo del ricorrente di sostenere le spese del procedimento.

Massime di principio

  • Nel reato di omessa dichiarazione, il dolo specifico di evasione non può essere desunto dalla sola omissione dichiarativa o dalla sola consapevolezza dell'imposta dovuta, ma può risultare da una valutazione complessiva di elementi gravi, precisi e concordanti, quali l'entità dell'imposta evasa, il rilevante superamento della soglia di punibilità e il protratto mancato pagamento anche successivo alla consumazione.
  • La determinazione dell'imponibile e dell'imposta evasa può fondarsi sulle fatture e sulla documentazione fiscale rinvenute durante la verifica, quando tali dati siano ritenuti univoci dai giudici di merito e l'imputato non abbia fornito elementi documentali idonei a una diversa ricostruzione; ciò non integra un'inversione dell'onere della prova.
  • In presenza di una doppia conforme, il ricorso per cassazione non può mirare a ottenere una diversa valutazione dell'attendibilità dei testimoni o una diversa lettura degli elementi probatori. Il travisamento della prova è deducibile solo quando la decisione si fondi su una prova inesistente o su un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale.
  • Ai fini dell'applicazione della recidiva, la maggiore capacità a delinquere deve essere desunta da precedenti anteriori al fatto oggetto di giudizio; le condotte successive non possono fondare l'applicazione della recidiva per quel fatto.
  • Le condotte successive al reato possono tuttavia essere considerate nel giudizio di bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche, quali elementi rilevanti per la valutazione della personalità dell'imputato e della prognosi di ulteriore pericolosità.
  • La conferma del giudizio di equivalenza tra recidiva e attenuanti generiche è adeguatamente motivata quando il giudice esamini gli elementi significativi previsti dall'art. 133 c.p. e spieghi, anche sinteticamente, la prevalenza o l'assorbimento degli elementi di segno contrario.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneElemento soggettivoCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioniProve
RamiReati tributariParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaPrescrizione del reatoOnere della prova

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