Sentenza del 18/06/2019 n. 16258 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso di Euro 11.478,25 versati a titolo di IRAP per gli anni 1998, 1999, 2000 e per l'acconto 2001. Dopo aver presentato l'istanza di rimborso, sosteneva di poter impugnare il silenzio-rifiuto formatosi dopo novanta giorni, entro il termine decennale. L'Amministrazione aveva però notificato un provvedimento espresso di rigetto il 9 aprile 2003. Il contribuente ha quindi sostenuto che il ricorso presentato nel 2009 fosse tempestivo rispetto al precedente silenzio-rifiuto, mentre i giudici hanno ritenuto applicabile il termine di sessanta giorni dalla notifica del rigetto espresso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la tardività dell'impugnazione. Una volta intervenuto il provvedimento espresso di rigetto, il contribuente avrebbe dovuto impugnarlo entro sessanta giorni dalla notificazione, senza poter scegliere di ignorarlo e fare riferimento al precedente silenzio-rifiuto. Il ricorso del 17 marzo 2009, presentato a distanza di anni dalla notifica del rigetto del 9 aprile 2003, era quindi decaduto. Non sono state liquidate spese poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva; è stato inoltre posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
Il provvedimento espresso di rigetto dell'istanza di rimborso costituisce un atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
Il provvedimento espresso deve essere impugnato entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla notificazione.
La notificazione del rigetto espresso fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso originario.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Sono state dedotte violazioni di legge e omesso esame di un fatto decisivo, ma tali censure non sono state accolte dalla Corte.
Massime di principio
- Quando, dopo un'istanza di rimborso, l'Amministrazione comunica un rigetto espresso, anche parziale, tale atto sostituisce l'inerzia precedente ai fini dell'impugnazione e deve essere contestato entro sessanta giorni dalla notificazione.
- Il contribuente non può scegliere liberamente se impugnare il precedente silenzio-rifiuto oppure il successivo provvedimento espresso: la sopravvenuta decisione dell'Amministrazione fa decorrere il termine breve previsto per l'impugnazione dell'atto notificato.
- La formazione del silenzio-rifiuto non consente di mantenere indefinitamente aperta la possibilità di ricorso quando l'Amministrazione abbia successivamente adottato e notificato un provvedimento espresso.
- È essenziale individuare con precisione la data di ricezione dell'atto di rigetto e calcolare da quel momento il termine decadenziale per il ricorso tributario.
- Il mancato rispetto del termine di impugnazione comporta l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso, anche se la pretesa sostanziale al rimborso fosse astrattamente fondata.
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