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Sentenza

Sentenza del 24/05/2017 n. 13032 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all'acquisto di terreni edificabili: il valore dichiarato di 213.000 euro era stato rettificato dall'Amministrazione a 370.000 euro. La società aveva impugnato l'atto sostenendo, tra l'altro, la tempestività del ricorso, l'errore scusabile determinato dall'errata indicazione della data dell'istanza di adesione e il difetto di motivazione dell'avviso, per mancata allegazione o specificazione degli atti e dei terreni utilizzati come riferimento. L'Agenzia contestava sia il calcolo della sospensione dei termini per l'accertamento con adesione, sia la rimessione in termini, sia l'asserita ultrapetizione del giudice tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi proposti dall'Agenzia delle Entrate. Il primo motivo era formulato mediante la sovrapposizione di censure eterogenee, riferite contemporaneamente a violazione di legge, errori processuali e vizio di motivazione, senza una chiara individuazione delle singole doglianze; inoltre, il vizio motivazionale era generico. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile nella parte relativa alla violazione dell'art. 112 c.p.c. e comunque manifestamente infondato, poiché la questione del difetto di motivazione dell'atto era stata effettivamente dedotta dalla società già in primo grado e considerata dai giudici di merito. È stata quindi confermata la decisione favorevole alla società e l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 4.500 euro, oltre spese generali del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1

    Disciplina il termine per proporre il ricorso tributario. La Corte non ha esaminato nel merito il calcolo del termine, poiché la censura dell'Agenzia è stata dichiarata inammissibile per formulazione eterogenea e generica.

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3

    Prevede la sospensione dei termini per impugnare durante la procedura di accertamento con adesione. L'Agenzia sosteneva che la sospensione dovesse decorrere dalla presentazione dell'istanza e non dalla notifica dell'invito, ma la Corte non ha deciso il merito della questione.

  • art. 184-bis c.p.c.

    È stato richiamato dall'Agenzia per contestare la rimessione in termini. La relativa censura non è stata esaminata nel merito, essendo il primo motivo complessivamente inammissibile.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La Corte ha ribadito che non è consentito cumulare o sovrapporre indistintamente violazione di legge, nullità processuale e vizio di motivazione senza distinguere chiaramente le diverse censure e i relativi presupposti.

  • art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte, senza attribuire più di quanto richiesto. Nel caso concreto non vi è stata omessa pronuncia né ultrapetizione, perché il difetto di motivazione dell'atto era stato dedotto dalla società ed esaminato dai giudici.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    Riguarda l'obbligo di motivazione degli atti impositivi. Il richiamo è stato ritenuto inammissibile se formulato genericamente in relazione all'art. 112 c.p.c., senza indicare le conseguenze processuali dell'asserita violazione.

  • L. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52

    Disciplinano i poteri di rettifica del valore degli immobili ai fini dell'imposta di registro e la motivazione dell'avviso. Nel caso concreto i giudici di merito avevano ritenuto carente la motivazione dell'atto per la mancata allegazione o adeguata illustrazione degli elementi comparativi utilizzati.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere formulate in modo distinto, specifico e coerente con il singolo motivo previsto dall'art. 360 c.p.c.; la sovrapposizione di violazione di legge, errori processuali e vizio motivazionale può comportare l'inammissibilità.
  • La denuncia di omessa pronuncia o ultrapetizione richiede l'indicazione precisa della domanda o eccezione asseritamente non esaminata e della concreta conseguenza processuale; il semplice richiamo a norme processuali non è sufficiente.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice affronta sostanzialmente la questione prospettata, anche se non utilizza esattamente le formulazioni o le argomentazioni della parte.
  • Negli avvisi di rettifica del valore immobiliare l'Amministrazione deve fornire una motivazione sufficientemente concreta, indicando gli elementi comparativi e le caratteristiche degli immobili utilizzati per giustificare il maggior valore.
  • Quando una sentenza di merito viene impugnata per cassazione, è necessario confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; critiche generiche o non riferite puntualmente alla sentenza possono essere dichiarate inammissibili.
  • La conferma della decisione favorevole al contribuente può dipendere non solo dalla fondatezza sostanziale delle sue argomentazioni, ma anche dall'inammissibilità tecnica dei motivi proposti dall'Amministrazione.

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