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Sentenza

Sentenza n. 3570/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione cautelare dei seguenti atti: 1) la graduatoria pubblicata in data 8 maggio 2025 sul supplemento straordinario n. 1/23 del Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno; 2) 2) il decreto di rideterminazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori, pubblicato in data 8 maggio 2025 sul supplemento straordinario n. 1/23 del Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno; 3) la scheda di valutazione dei titoli redatta dalla Commissione esaminatrice in data 12.12.2024 (verbale n. 46), nella parte in cui non sono stati attribuiti i punteggi dovuti al ricorrente per i titoli posseduti; con ordine al Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza di riesaminare la posizione del ricorrente e di provvedere alla corretta attribuzione dei punteggi per i titoli non considerati, con conseguente ricalcolo del punteggio complessivo e del suo riposizionamento nella graduatoria di merito; e condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio;

Giustizia amministrativa202506528

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria, decreto di rideterminazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori, nonché scheda di valutazione dei titoli, relativi al concorso interno per 959 posti di vice ispettore della Polizia di Stato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria pubblicata l'8 maggio 2025, il decreto di rideterminazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori pubblicato nella stessa data e la scheda di valutazione dei titoli del 12 dicembre 2024, lamentando la mancata attribuzione dei punteggi spettanti per i titoli posseduti. Ha chiesto il riesame della propria posizione, la corretta attribuzione dei punteggi, il ricalcolo del punteggio complessivo e il riposizionamento nella graduatoria. Nel corso del giudizio è stato pubblicato, il 23 ottobre 2025, un nuovo decreto di rideterminazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori. Il ricorrente non ha impugnato tale atto con motivi aggiunti e ha sostenuto che esso non fosse lesivo, poiché non modificava la sua posizione, comunque esterna al novero dei vincitori.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il nuovo decreto del 23 ottobre 2025 è stato ritenuto lesivo, poiché non includeva il ricorrente tra i vincitori, e soprattutto sostituiva integralmente i precedenti atti di approvazione della graduatoria impugnati. Di conseguenza, un eventuale annullamento dei provvedimenti originari non avrebbe prodotto utilità concreta, mentre la mancata impugnazione del nuovo atto impediva di trasferire su di esso l'interesse alla decisione. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando, per sopravvenute circostanze, viene meno l'interesse alla decisione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone la sottoposizione d'ufficio alle parti delle questioni rilevate dal giudice e non previamente trattate, consentendo il contraddittorio sulla possibile improcedibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicata alla decisione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio contro una graduatoria, l'amministrazione adotta una nuova graduatoria che sostituisce integralmente quella impugnata, il ricorso originario diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'eventuale annullamento dell'atto sostituito non arrecherebbe più un'utilità concreta al ricorrente.
  • La nuova graduatoria è lesiva anche quando lascia invariata la posizione del candidato già escluso dai vincitori, se conferma tale esclusione e sostituisce integralmente la graduatoria originaria; essa deve pertanto essere specificamente impugnata, anche mediante motivi aggiunti, per conservare l'interesse alla tutela giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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