Cassazione Penale, Sentenza n. 1773/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione di norme procedurali per omissione della comunicazione all'imputato, detenuto agli arresti domiciliari, dell'ordinanza del Tribunale che lo autorizzava ad allontanarsi per partecipare all'udienza (art. 22 disp. att. cod. proc. pen.), con conseguente violazione del diritto di difesa per assenza all'udienza del 24/04/2018; (2) errori nel dispositivo della sentenza impugnata (errata indicazione della data della decisione di primo grado, del nome dell'imputato e del giudice che l'aveva adottata), con richiesta di annullamento per vizio formale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che l'art. 22 disp. att. cod. proc. pen. non impone al giudice l'obbligo di notificare al detenuto l'autorizzazione ad allontanarsi; la comunicazione prevista è rivolta all'ufficio di polizia giudiziaria territoriale. In mancanza di una previsione espressa di notifica, l'onere di informarsi sull'esito dell'istanza grava sull'interessato (o sul difensore) e la mancata comunicazione non determina nullità. Inoltre la difesa non aveva eccepito la questione in sede di merito. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che le discrepanze erano errori materiali riconoscibili e che la motivazione e il dispositivo correttamente letti in udienza chiarivano la volontà del giudice; l'errore materiale può essere corretto ai sensi dell'art. 130 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 22 disp. att. cod. proc. pen.
Disciplina la comparizione del detenuto davanti all'autorità giudiziaria; non impone l'obbligo di comunicare all'imputato la concessione dell'autorizzazione ad allontanarsi, essendo prevista la comunicazione all'ufficio di polizia giudiziaria.
art. 121 cod. proc. pen.
"Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni"
Stabilisce il dovere del giudice di provvedere tempestivamente sulle istanze; tuttavia non impone un obbligo di comunicazione a pena di nullità dell'atto, lasciando all'interessato l'onere di informarsi sull'esito.
art. 125 cod. proc. pen.
Prevede che i provvedimenti diversi da quelli regolamentati siano adottati senza particolari formalità e, quando non stabilito, anche oralmente; ciò supporta l'assenza di un obbligo di notifica per i provvedimenti de plano.
art. 128 cod. proc. pen. comma 1
Prevede l'obbligo di comunicazione al pubblico ministero e la notifica alle parti private dell'avviso di deposito per i provvedimenti impugnabili; la norma è usata a contrariis per dedurre che i provvedimenti non impugnabili non richiedono notifica alle parti.
art. 546 comma 3 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella censura relativa a vizi del dispositivo della sentenza di appello; alla verifica della Corte risultano però inesistenti errori sostanziali.
art. 130 cod. proc. pen.
Consente la correzione degli errori materiali del dispositivo della sentenza; la Corte ha ritenuto applicabile tale rimedio rispetto alle inesattezze meramente materiali riscontrate.
art. 178 lett. c), 179, 185, 420 bis, 420 ter cod. proc. pen.
Norme richiamate in premessa nella prospettazione difensiva; non hanno assunto rilievo decisivo nella motivazione della Corte, che si è concentrata sull'assenza dell'obbligo di notifica e sulla riconoscibilità degli errori materiali.
Massime di principio
- La concessione, da parte del giudice, dell'autorizzazione al detenuto agli arresti domiciliari ad allontanarsi per partecipare all'udienza non comporta, salvo diversa previsione di legge, un obbligo di notifica personale dell'atto all'imputato: la comunicazione è diretta all'ufficio di polizia giudiziaria competente.
- In assenza di un obbligo legale di informazione, l'onere di accertare l'esito di una istanza presentata grava sull'interessato e sul suo difensore; la diligenza difensiva richiede di attivarsi tempestivamente presso gli uffici competenti per conoscere l'esito.
- La mancata comunicazione di un provvedimento reso su istanza di parte non determina automaticamente una nullità assoluta: eventuali nullità di carattere generale o intermedio devono essere eccepite nella prima occasione utile (es. in appello) o si considerano decadute.
- Gli errori materiali contenuti nel dispositivo della sentenza, se obiettivamente riconoscibili e superabili mediante confronto con la motivazione e con gli atti di udienza, non determinano nullità e possono essere corretti ai sensi dell'art. 130 c.p.p.; la motivazione può prevalere per chiarire la reale volontà del giudice.
- Dal punto di vista pratico, il difensore che solleva posizioni di diritto procedurale deve eccepire tempestivamente eventuali vizi formali (nella prima occasione utile) e documentare la mancata conoscenza effettiva del provvedimento se si pretende la nullità per violazione del contraddittorio.
- Se si ritiene violato il diritto di difesa per omissione di comunicazioni, è strategico dimostrare che l'omissione è imputabile all'ufficio e non a carenze di diligenza del difensore o dell'imputato, e sollevare il vizio subito nei gradi di merito.
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