Ordinanza n. 1259/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. 70648/2025 del 23.05.2025, notificato in pari data, con il quale è stato negato l'accesso agli atti della Pianificazione di impiego degli Ufficiali destinati ad assumere il Comando di un Compartimento marittimo o incarico equipollente per l'anno 2025 e contestualmente è stata data allo stesso legale conoscenza della sua esclusione dalla predetta Pianificazione; - della nota del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. 73953/2025 del 30.05.2025, notificata in pari data; -dell'allegata Pianificazione generale di impiego degli Ufficiali C.P. per l'anno 2025; della nota del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. 73939/2025 del 30.05.2025, notificata in pari data; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29.8.2025: per l’annullamento - dell'Ordine di impiego Ufficiali (CP) prot. n. 94859 del 11.07.2025, con il quale il ricorrente è stato destinato a ricoprire l'incarico di Comandante in II della Capitaneria di Porto di Siracusa, notificato il 11.07.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Maltese Concetto il 19/6/2026: per l’annullamento, - della nota per il comandante generale n.28/2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, del 16.04.2025 e dell’allegata Pianificazione CF da avviare in Comando – anno 2025 – (doc. 1), conosciuti in data 24.04.2026 a seguito comunicazione inviata a mezzo PEC dal CGCP (doc. 2); - di ogni altro atto presupposto e connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Pianificazione degli incarichi di comando degli Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di Porto per l'anno 2025, nonché atti connessi e successivo ordine di impiego
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui l'amministrazione ha negato l'accesso alla documentazione relativa alla pianificazione degli ufficiali destinati al comando di un Compartimento marittimo o a incarichi equipollenti, comunicandogli contestualmente la sua esclusione dalla pianificazione. Sono stati inoltre impugnati la pianificazione generale di impiego degli ufficiali per l'anno 2025, le relative note, il successivo ordine di impiego con cui il ricorrente è stato destinato all'incarico di Comandante in II della Capitaneria di Porto di Siracusa e, con ulteriori motivi aggiunti, la nota del comandante generale e l'allegata pianificazione dei comandanti da avviare in comando. Con i motivi aggiunti depositati il 19 giugno 2026 il ricorrente ha chiesto l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami nei confronti degli ufficiali inclusi nella pianificazione, individuati quali controinteressati, in ragione del loro numero elevato e della conseguente difficoltà oggettiva di procedere alle notificazioni individuali.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza processuale di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami dei motivi aggiunti depositati il 19 giugno 2026. Ha ritenuto sussistente una difficoltà oggettiva e non meramente soggettiva di procedere alla notificazione ordinaria, considerato l'elevato numero dei controinteressati e l'onerosità, anche economica, delle notificazioni individuali. L'autorizzazione è stata subordinata alla pubblicazione sul sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di Porto dell'avviso, del testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, costituiti dagli ufficiali inseriti nella pianificazione per incarichi di comandante di Capitaneria retta da un capitano di fregata. L'amministrazione dovrà mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare un attestato della pubblicazione e inserire nella home page un collegamento alla sezione "Atti di notifica". Gli adempimenti dovranno essere eseguiti entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro il termine successivo indicato dal giudice, a pena di improcedibilità del gravame; il ricorrente dovrà inoltre versare all'amministrazione l'eventuale importo richiesto per la pubblicazione. L'udienza pubblica è stata rinviata dal 7 ottobre al 18 novembre 2026 per assicurare l'integrità del contraddittorio e il rispetto dei termini a difesa. Non è stata decisa la domanda di annullamento nel merito.
Norme richiamate
art. 41, comma 4, c.p.a.
una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva
La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando, pur essendo individuabili i destinatari, la notificazione nelle forme ordinarie risulti sommamente difficile in ragione dell'elevato numero dei controinteressati.
art. 49 c.p.a.
La notificazione per pubblici proclami deve assicurare l'effettività del contraddittorio; pertanto, l'avviso deve indicare specificamente le generalità dei destinatari e non può ridursi a una mera pubblicità generica.
Massime di principio
- La notificazione per pubblici proclami è autorizzabile quando la notificazione ordinaria nei confronti dei controinteressati sia oggettivamente e sommamente difficile, in particolare per l'elevato numero dei destinatari e per l'onerosità delle notificazioni individuali.
- La notificazione per pubblici proclami conserva natura di notificazione processuale e non può essere degradata a mera pubblicità: l'avviso deve indicare specificamente i controinteressati, mediante elenco nominativo o altra precisa individuazione, oltre a contenere il testo degli atti processuali e gli estremi del giudizio.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata dal giudice a termini perentori, alla pubblicazione degli atti su un sito istituzionale, alla conservazione online della documentazione e al deposito della prova degli adempimenti, prevedendo l'improcedibilità del ricorso in caso di inosservanza.
Come è indicizzato
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