Cassazione Penale, Sentenza n. 40568/2023 del 05/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per furto aggravato di energia elettrica (artt. 624 e 625 n.2 c.p.). Il primo motivo deduceva l'estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza di appello; il secondo contestava la violazione di legge per improcedibilità dell'azione penale a seguito della riforma (cd. Riforma Cartabia) che ha reso il reato procedibile a querela, lamentando l'assenza della querela negli atti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo (prescrizione) in quanto collegato alla disciplina sul giudicato sostanziale e alle regole di ammissibilità degli atti, ma ha accolto il secondo motivo: poiché la sentenza di appello era stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della riforma che ha trasformato il reato in procedibile a querela, il successivo rilievo dell'assenza della querela è stato ritenuto ammissibile e rilevabile in sede di cassazione. Non essendo la querela rinvenuta né pervenuta dalla Procura, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità (querela). Il terzo motivo sulla recidiva è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Definizione di furto; richiamato insieme all'art. 625 n.2 per inquadrare il reato contestato.
art. 625 n.2 c.p.
Circostanza aggravante applicata al furto di energia elettrica; oggetto della modifica procedurale resa successivamente dalla riforma Cartabia
art. 129 c.p.p.
Norma sulla rilevabilità d'ufficio delle cause di estinzione del reato o di non punibilità: la Corte ricorda i limiti del giudice dell'impugnazione che non può rilevare cause di non punibilità se non investito della cognizione sul merito quando vi sia giudicato sostanziale.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia)
Ha introdotto, tra l'altro, disposizioni che modificano la procedibilità di alcuni reati; in particolare è stato inserito il nuovo art. 99-bis e, per il caso concreto, ha trasformato il furto aggravato (art. 625 n.2) in reato procedibile a querela (per effetto dell'art. 2).
d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (cd. decreto rave) convertito in legge 30 dicembre 2022, n. 199
d.l. n. 162/2022, conv. l. n. 199/2022
Ha differito l'entrata in vigore della riforma dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022; tale differimento è rilevante per stabilire se la sentenza impugnata sia stata pronunciata prima o dopo la decorrenza della nuova disciplina procedurale.
art. 2 d.lgs. 150/2022
art. 2 del d.lgs. n. 150/2022
Indica i reati la cui procedibilità è stata modificata; la Corte l'ha interpretata nel senso che il reato di cui all'art. 625 n.2 è divenuto procedibile a querela.
Sez. U, sent. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci
Richiamata nella dottrina del giudicato: la proposizione di un ricorso inammissibile non costituisce valido avvio della fase processuale e determina la formazione del 'giudicato sostanziale', con le relative conseguenze sul potere del giudice di appello di rilevare cause di non punibilità.
Sez. U, sent. n. 23428 del 22/03/2005 (Bracale)
Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale
Citata come parte del consolidato orientamento sul rapporto tra inammissibilità dell'impugnazione e giudicato sostanziale.
Sez. U, sent. n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)
Sez. U n. 40150 del 21/6/2018, Salatino
Riferimento giurisprudenziale che supporta l'idea che un difetto di procedibilità sopravvenuto per effetto di modifica normativa può essere rilevato anche se l'impugnazione è stata proposta prima della modifica, quando non è intervenuto un giudicato che impedisca la rilevazione.
Massime di principio
- Se una sentenza di merito è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore di una riforma che cambia la condizione di procedibilità di un reato, la parte può successivamente dedurre il difetto di procedibilità sulla base della nuova normativa e tale deduzione può essere ammissibile se non è intervenuto un giudicato sostanziale che la precluda.
- La trasformazione di un reato in 'procedibile a querela' comporta che l'assenza della querela costituisce motivo di improcedibilità dell'azione penale e può determinare l'annullamento della condanna, anche senza rinvio, quando la querela non risulti agli atti.
- La proposizione di un ricorso inammissibile non costituisce valido inizio della fase processuale impugnatoria e può determinare la formazione del giudicato sostanziale che limita la rilevabilità di cause di non punibilità da parte del giudice dell'impugnazione.
- In presenza di dubbi sulla sussistenza della querela, il giudice (o la Corte) deve verificare negli atti e può richiedere informazioni alla Procura; se la querela non è rinvenuta, l'azione penale è improcedibile.
- Quando più motivi sono proposti, se la Corte ritiene decisivo un motivo (es. difetto di procedibilità) esso può assorbire gli altri (es. recidiva o questioni di prescrizione), portando all'annullamento della sentenza senza rinvio.
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