Cassazione Penale, Sentenza n. 7581/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in cassazione contestava la conferma, da parte del Tribunale del Riesame, della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza nei confronti di Conte, indagato per tentato furto pluriaggravato. Si eccepiva violazione degli artt. 125, comma 3, in relazione agli artt. 309, 273, comma 1, e 292, comma 2 lett. c) e c) bis c.p.p.: i giudici del riesame, secondo il ricorrente, non avrebbero adeguatamente valutato le dichiarazioni rese dall'indagato in interrogatorio e avrebbero tratto la gravità del quadro indiziario da elementi inconsistenti, non riscontrati e non univoci, insufficienti a dimostrare la partecipazione del Conte al fatto criminoso in concorso con altri.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha rilevato inoltre l'inefficacia della rinuncia al ricorso formulata dal difensore perché non sottoscritta dall'indagato e non accompagnata da procura speciale. La Corte ha preso atto che il GIP aveva successivamente revocato la misura cautelare (provvedimento del 05/11/2021) ma ha comunque deciso sull'inammissibilità. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 125 c.p.p.
La norma è richiamata in relazione al dovere di motivazione; la Corte rileva che la censura impugnatoria che esige una rilettura dei fatti non è ammissibile in Cassazione quando si tratta di meramente rivalutare la motivazione di merito
art. 309 c.p.p.
Norma relativa alle misure cautelari personali; la sua richiamata collegialità serve a inquadrare i parametri nella valutazione dei presupposti cautelari compiuta dal giudice del riesame
art. 273 c.p.p.
Riguarda i requisiti della contestazione e della qualificazione del fatto; richiamata dal ricorrente in ordine alla formazione del quadro indiziario
art. 292 c.p.p.
comma 2 lett. c) e c) bis
Previsioni relative agli elementi che integrano il fatto e la partecipazione; citate dal ricorrente per criticare la fondatezza dell'addebito e la valutazione degli indizi
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e alla liquidazione in favore della Cassa delle Ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente
d.l. n. 137/2020
Norma procedurale richiamata per la requisitoria scritta del Pubblico Ministero in procedimenti straordinari; citata per evidenziare che il PM ha concluso per l'inammissibilità
Giurisprudenza: Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 (Celso)
Richiamata per il principio secondo cui la rinuncia all'impugnazione proposta dal difensore è inefficace se non sottoscritta dall'interessato o in mancanza di procura speciale che attribuisca il potere al difensore
Massime di principio
- La Corte di legittimità non è sede per una nuova valutazione in fatto: le censure che si limitano a chiedere la rivalutazione del materiale probatorio e della motivazione di merito sono inammissibili in Cassazione
- La rinuncia all'impugnazione sottoscritta solo dal difensore è inefficace se non risulta la firma dell'indagato o una procura speciale che attribuisca espressamente tale potere; pertanto la volontà dell'imputato è requisito essenziale
- L'accertamento della sussistenza del quadro indiziario e della necessità della misura cautelare rimane principalmente di competenza del GIP e del Tribunale del Riesame; la Corte verifica la legittimità della valutazione secondo diritto ma non riconsidera i fatti
- La dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza comporta generalmente la condanna alle spese e può comportare l'obbligo di versamento in favore della Cassa delle Ammende, come deterrente contro ricorsi manifestamente infondati
- La successiva revoca della misura cautelare da parte del GIP non rende automaticamente ammissibile o fondata una impugnazione già proposta: la Corte può comunque decidere sull'inammissibilità del ricorso già pendente
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