Sentenza n. 815/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza n. 655/2025 emessa il 06/05/2025 dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del proc. n. 862/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva riconosciuto l'indennità sostitutiva per ferie non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l'esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Agrigento, con cui era stato disposto in suo favore il pagamento di euro 8.472,66, oltre interessi, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute. La sentenza era stata notificata al Ministero il 7 maggio 2025 e il relativo passaggio in giudicato era stato attestato dalla cancelleria il 22 agosto 2025. Nonostante la definitività del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, il Ministero non aveva provveduto al pagamento. L'amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ritenuto ammissibile l'ottemperanza anche per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e ha verificato la definitività del titolo e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Accertato l'inadempimento ministeriale, ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza mediante il pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha inoltre nominato, per l'eventuale perdurante inadempimento, il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione su istanza della parte interessata. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 777, l. 208/2015. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l'esecuzione del giudicato; il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione l'adempimento e disporre, in caso di persistente inerzia, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996
L'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La previsione sull'assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, può essere applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse.
art. 1, comma 777, l. 208/2015
La disposizione ha introdotto l'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, richiamato dal giudice per escludere un compenso aggiuntivo al commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione destinataria non abbia adempiuto spontaneamente.
- Per proporre l'ottemperanza a una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
- Accertato l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un giudicato contenente una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.
- La regola per cui il commissario ad acta opera senza ulteriore compenso, prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 per i giudizi relativi alla legge Pinto, può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza aventi a oggetto altre condanne al pagamento di somme di denaro.
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