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Sentenza

Sentenza del 11/03/2015 n. 4852 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, il suo appello contro la decisione della CTP di Latina. Ha dedotto l'errato computo del termine lungo di impugnazione: la sentenza di primo grado risultava depositata il 16 o il 18 luglio 2007 e, applicando il termine annuale previsto dall'art. 327 c.p.c. e la sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 15 settembre 2007, l'appello notificato il 1° ottobre 2008 doveva considerarsi tempestivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo evidente l'errore materiale commesso dalla Commissione regionale nel calcolo della scadenza. Il termine lungo, cui si aggiungono i 46 giorni di sospensione feriale, scadeva il 16 o il 18 ottobre 2008 e quindi dopo la notifica dell'appello del 1° ottobre 2008. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla medesima sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 327 c.p.c.

    termine c.d. lungo per la proposizione delle impugnazioni

    Prevede il termine annuale per impugnare una sentenza non notificata; nel processo tributario tale termine opera tramite il rinvio contenuto nella disciplina speciale.

  • Legge n. 742 del 1969, art. 1

    sospensione dei termini processuali dal primo agosto al quindici settembre

    I 46 giorni del periodo di sospensione feriale devono essere aggiunti al termine annuale di impugnazione, determinando una scadenza successiva rispetto a quella calcolata senza sospensione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38, comma 3, e 51, comma 1

    Rinviano al termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. per le impugnazioni nel processo tributario.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme processuali; è stato invocato per contestare l'errato calcolo del termine di appello.

Massime di principio

  • Quando una sentenza non è stata notificata, il termine lungo di impugnazione deve essere calcolato applicando il termine annuale previsto dall'art. 327 c.p.c. e aggiungendo il periodo di sospensione feriale dei termini vigente nel periodo considerato.
  • Nel calcolo delle scadenze processuali occorre verificare con precisione la data effettiva di deposito della sentenza e sommare correttamente i giorni di sospensione; un errore di pochi giorni può determinare un'erronea dichiarazione di tardività.
  • La sospensione feriale va aggiunta al termine ordinario; non è necessario prorogare ulteriormente la scadenza alla fine di un successivo periodo feriale salvo che, dopo il computo complessivo, il termine venga a scadere proprio durante un nuovo periodo di sospensione.
  • Se il giudice dichiara tardiva un'impugnazione sulla base di un calcolo errato, la decisione può essere cassata con rinvio, affinché il giudice competente esamini nuovamente la causa nel merito.

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