Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 390/2026 - Firenze, Sezione 1

per la dichiarazione della nullità o l’annullamento del decreto n. 0-OMISSIS--cs del -OMISSIS-, notificato alle ricorrenti in data 27.06.2022, e di ogni altro presupposto, connesso e successivo, con il quale è stata respinta l’istanza presentata il 29.09.2008 dal defunto -OMISSIS- -OMISSIS-, per elusione o quantomeno per violazione dei giudicati; e per l’emissione di una pronuncia che assicuri piena e concreta soddisfazione dell’interesse sostanziale riconosciuto dai giudicati e, quindi, per la determinazione in concreto dei diritti spettanti alle ricorrenti, sia iure proprio che iure hereditatis, con pronuncia di condanna idonea a soddisfare le pretese della parte vittoriosa che applichi le norme civilistiche;

Giustizia amministrativa202201150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Decreto dell’Amministrazione che, pur riconoscendo la dipendenza da causa di servizio della patologia, ha respinto l’istanza di equo indennizzo per la non ascrivibilità dell’infermità alle categorie delle tabelle A e B allegate al d.P.R. n. 834/1981

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (eredi di dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti, quali eredi del dipendente deceduto, hanno impugnato ex art. 114 c.p.a. il nuovo diniego di equo indennizzo, deducendone la nullità per violazione o elusione dei giudicati, nonché l’omessa motivazione e l’eccesso di potere. Il precedente giudicato aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della patologia e aveva imposto all’Amministrazione di adottare gli atti consequenziali. Il nuovo decreto, tuttavia, ha riconosciuto tale dipendenza ma ha negato l’equo indennizzo sul diverso presupposto della non ascrivibilità dell’infermità ad alcuna categoria tabellare; tale autonoma motivazione non era stata censurata dalle ricorrenti nei precedenti giudizi. Le ricorrenti hanno inoltre domandato il risarcimento, iure proprio, dei danni parentali e morali da esse subiti e, iure hereditatis, dei danni asseritamente patiti dal congiunto prima della morte, prospettando sia il mancato riconoscimento dell’equo indennizzo sia condotte vessatorie e mobbizzanti, tra cui la sospensione cautelare dal servizio, il ritardo nella corresponsione degli emolumenti e ulteriori condotte dell’Amministrazione. Quanto alle domande iure proprio, è stata esaminata la questione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Quanto alle domande iure hereditatis, le ricorrenti hanno dedotto danni biologici, psichici, morali, tanatologici e da perdita di chance di avanzamento di carriera.

La decisione

Il TAR ha confermato il precedente rigetto della domanda di ottemperanza, rilevando che il giudicato riguardava soltanto il riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio e non imponeva necessariamente la concessione dell’equo indennizzo, subordinata anche all’ascrivibilità dell’infermità alle categorie tabellari. Poiché le ricorrenti non avevano censurato tale autonoma ragione del diniego, l’eventuale pretesa risarcitoria fondata sul mancato riconoscimento dell’equo indennizzo è stata ritenuta infondata per mancata prova dell’ingiustizia del danno. La domanda risarcitoria iure proprio è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione: trattandosi di danni richiesti da soggetti estranei al rapporto di pubblico impiego, la responsabilità azionata non rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa ex art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, spettando la cognizione al giudice ordinario; le parti sono state rimesse a tale giudice con salvezza degli effetti della domanda ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le domande iure hereditatis sono state invece esaminate nel merito e respinte. Il giudice ha escluso la configurabilità del mobbing, poiché non è stata provata una molteplicità sistematica e prolungata di comportamenti persecutori, l’intento vessatorio, il nesso eziologico e l’evento lesivo. La sospensione cautelare, di breve durata e giustificata dalla gravità della notizia di reato, non era stata impugnata; il ritardo nella corresponsione degli emolumenti risultava collegato alla mancata conoscenza dell’esito delle indagini relative all’ipotesi di minaccia grave. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non dimostra di per sé l’esistenza del mobbing. È stata inoltre respinta la domanda relativa alla perdita di chance di avanzamento di carriera, poiché si tratta di una posta non entrata nel patrimonio del defunto e quindi non trasmissibile iure hereditatis. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    ricorso ex art. 114 cod. proc. amm.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per contestare la pretesa violazione o elusione del giudicato.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    riservare al giudice amministrativo, oltre alle controversie relative ai rapporti di lavoro non contrattualizzati, anche i diritti patrimoniali connessi

    La giurisdizione esclusiva amministrativa sui rapporti di pubblico impiego non contrattualizzato e sui diritti patrimoniali connessi presuppone che la pretesa sia riferibile alle parti del rapporto di impiego; non comprende i danni iure proprio fatti valere dai congiunti estranei al rapporto.

  • art. 2087 c.c.

    obblighi di protezione gravanti sul datore di lavoro

    La violazione degli obblighi di protezione verso il dipendente integra responsabilità contrattuale quando i danni siano stati arrecati al lavoratore prima del decesso e siano transitati nel patrimonio degli eredi.

  • art. 2697 c.c.

    onere generale di cui all’art. 2697 c.c.

    Grava sul lavoratore o sui suoi aventi causa l’onere di provare gli elementi costitutivi del mobbing, inclusi la sistematicità della condotta e l’intento persecutorio.

  • art. 91, comma 1, d.P.R. n. 3/1957

    sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell’art. 91, co. 1, del d.P.R. n. 3/1957

    Costituisce la base normativa della sospensione cautelare disposta in presenza della grave notizia di reato; nel caso concreto la misura è stata ritenuta ragionevolmente giustificata.

  • d.P.R. n. 834/1981

    tabelle A e B annesse al d.P.R. n. 834/1981

    La dipendenza da causa di servizio non comporta automaticamente la concessione dell’equo indennizzo, che richiede anche l’ascrivibilità dell’infermità a una delle categorie tabellari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il nuovo provvedimento amministrativo non elude il giudicato quando si conforma al capo decisorio effettivamente coperto da giudicato e fonda il diniego su un presupposto autonomo, non esaminato né censurato nel giudizio precedente.
  • Il riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio non determina automaticamente il diritto all’equo indennizzo, se la disciplina applicabile subordina il beneficio anche all’ascrivibilità dell’infermità alle categorie delle tabelle legalmente previste.
  • La domanda risarcitoria iure proprio proposta dai congiunti di un dipendente pubblico non contrattualizzato, estranei al rapporto di impiego, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; la giurisdizione esclusiva amministrativa sui diritti patrimoniali connessi presuppone la riferibilità della pretesa alle parti del rapporto di lavoro.
  • La domanda iure hereditatis per danni subiti dal dipendente prima del decesso rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa quando trae origine dalla violazione degli obblighi di protezione del datore di lavoro pubblico e il relativo diritto sia transitato nel patrimonio del lavoratore e successivamente negli eredi.
  • Il mobbing richiede la prova rigorosa di una pluralità sistematica e prolungata di comportamenti persecutori, dell’evento lesivo, del nesso eziologico e dell’intento doloso di vessare o emarginare il dipendente; singoli atti illegittimi o una situazione conflittuale non sono sufficienti.
  • La perdita di chance di avanzamento di carriera non è trasmissibile iure hereditatis quando, per la morte del dipendente, la relativa utilità non sia mai entrata nel suo patrimonio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoDanno da provvedimento illegittimo
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsiResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivoResponsabilità precontrattuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.