Sentenza n. 3238/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento a) del provvedimento del 24 settembre 2025, con il quale il Docente di Educazione Fisica della classe V Sez L ha inflitto all’alunno -OMISSIS- la sanzione della sospensione dalle lezioni per giorni 3 in relazione al (preteso) uso del cellulare durante le ore di lezione; b) ad ogni altro atto preordinato connesso, conseguenziale, comunque lesivo dell’interesse del ricorrente, ivi compreso, in parte qua, il Regolamento di Istituto approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.446 del 22/09/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di sospensione dalle lezioni per tre giorni, irrogata da un docente per l’uso del telefono cellulare durante l’ora di educazione fisica, nonché atti connessi e, in parte qua, il regolamento d’istituto
Esito
Favorevole al ricorrente (studente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare deducendo, in particolare, l’incompetenza del singolo docente, poiché la sospensione dalle lezioni sarebbe stata di competenza del Consiglio di Classe ai sensi dell’art. 4, comma 5, del d.P.R. 249/1998 e del regolamento d’istituto; l’omessa preventiva contestazione degli addebiti e la lesione del contraddittorio, anche nei confronti dei genitori; la violazione dei principi di proporzionalità rispetto al contesto della condotta e alle previsioni regolamentari; nonché l’omessa istruttoria sull’effettivo svolgimento dei fatti. L’Amministrazione ha rappresentato il successivo trasferimento dello studente presso altro istituto, mentre il ricorrente ha sostenuto la permanenza dell’interesse alla decisione in ragione dei possibili effetti della sanzione sulla carriera scolastica e sull’imminente esame di Stato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondato e assorbente il motivo relativo all’incompetenza del docente. L’art. 4, comma 5, del d.P.R. 249/1998 attribuisce al Consiglio di Classe l’adozione delle sanzioni che comportano l’allontanamento dalle lezioni; la competenza è inoltre confermata dal regolamento d’istituto, secondo cui le sanzioni comportanti l’allontanamento dalla comunità scolastica devono essere adottate da un organo collegiale. Poiché la sospensione di tre giorni è stata adottata direttamente dal singolo docente di educazione fisica, il provvedimento è illegittimo. La successiva approvazione o ratifica da parte del Consiglio di Classe non è stata ritenuta idonea a sanare il vizio, trattandosi di una mera presa d’atto, priva dell’attivazione di uno specifico ed effettivo contraddittorio procedimentale. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti perché il loro esame non avrebbe arrecato ulteriore utilità al ricorrente. L’Amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 4, comma 5, d.P.R. 249/1998
le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto
La disposizione attribuisce in via esclusiva al Consiglio di Classe la competenza a irrogare le sanzioni che comportano l’allontanamento dalle lezioni, come la sospensione di tre giorni.
art. 4, comma 6, del regolamento d’istituto
le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale
La previsione regolamentare conferma la necessità dell’adozione della sanzione da parte di un organo collegiale e non del singolo docente.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del minore e degli altri interessati; non costituisce parametro della decisione di merito.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per giustificare l’oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.
Massime di principio
- La sanzione disciplinare scolastica che comporta l’allontanamento dello studente dalle lezioni deve essere adottata dall’organo collegiale individuato dall’art. 4, comma 5, del d.P.R. 249/1998, ossia, per l’allontanamento temporaneo dalle lezioni, dal Consiglio di Classe; il singolo docente non è competente a irrogarla.
- La successiva approvazione o ratifica da parte del Consiglio di Classe di una sanzione originariamente adottata da un singolo docente non sana il vizio di incompetenza quando si risolva in una mera presa d’atto e non sia accompagnata da un effettivo e specifico contraddittorio procedimentale.
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