Sentenza n. 7129/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna, Sez. I, n. 355/2025, che ha annullato il parere comunale negativo alla realizzazione di un’infrastruttura per telecomunicazioni e l’art. 87 del regolamento edilizio comunale
Esito
Favorevole al resistente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
Inwit aveva impugnato il parere negativo espresso dal Comune il 10 giugno 2024, in conferenza di servizi asincrona, sull’istanza di realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni in via San Michele n. 74, nonché l’art. 87 del regolamento edilizio comunale. La norma regolamentare imponeva di collocare le antenne ad almeno 300 metri dal perimetro del centro urbano e da qualsiasi fabbricato abitativo o pubblico. Il TAR Sardegna ha accolto il ricorso, ritenendo il divieto generalizzato contrario all’art. 8, comma 6, l. 36/2001. Il Comune ha appellato deducendo: 1) l’inammissibilità del ricorso originario perché rivolto contro un parere endoprocedimentale e per omessa impugnazione del diniego finale; 2) l’erronea interpretazione dell’art. 43, comma 4, d.lgs. 259/2003, come modificato dal d.lgs. 48/2024, e la violazione del principio tempus regit actum, oltre a difetto di motivazione; 3) l’erronea qualificazione dell’art. 87 come divieto generalizzato e la violazione dell’art. 8, comma 6, l. 36/2001; 4) il travisamento dei fatti e l’erronea valutazione delle prove circa l’unicità del sito scelto da Inwit, nonché la violazione dell’onere della prova. Inwit ha chiesto il rigetto dell’appello e, in via preliminare, l’improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando i successivi atti comunali; il Comune ha sostenuto che tali atti erano stati adottati in esecuzione della sentenza e ha riferito anche della successiva modifica del regolamento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione di improcedibilità dell’appello: l’adozione, in esecuzione della sentenza, di un nuovo diniego non manifesta un’inequivoca acquiescenza; inoltre, il nuovo atto riproduceva la motivazione del precedente, fondata sulla disposizione regolamentare contestata, sicché permaneva l’interesse alla decisione. Ha respinto il primo motivo: il parere, pur endoprocedimentale, era immediatamente lesivo perché impediva l’accoglimento della proposta e l’unico modo per superare l’ostacolo sarebbe stato modificare la localizzazione. L’omessa impugnazione del diniego finale non rendeva inammissibile il ricorso: non risultava provata la comunicazione dell’atto e il suo deposito nel giudizio non equivaleva a piena conoscenza da parte della società; inoltre, ricorrevano i presupposti dell’invalidità caducante, poiché il diniego finale apparteneva alla stessa sequenza procedimentale e si fondava esclusivamente sul parere comunale, senza autonoma valutazione. Ha respinto congiuntamente i restanti motivi. L’art. 87 del regolamento, estendendo il divieto a tutto il centro urbano e a fasce di 300 metri attorno a qualsiasi edificio abitativo o pubblico, introduceva una limitazione in aree generalizzate, vietata dall’art. 8, comma 6, l. 36/2001. La concreta idoneità delle aree residue a garantire la copertura del segnale non incide sul divieto di imporre limitazioni generalizzate. L’illegittimità del regolamento travolgeva il diniego, che aveva applicato il divieto assoluto senza consentire a Inwit di dimostrare l’indispensabilità del sito prescelto rispetto alle alternative comunali. L’art. 43, comma 4, d.lgs. 259/2003 non salvava il diniego, perché una norma regolamentare illegittima non poteva fungere da parametro di valutazione dell’istanza. Appello respinto; spese integralmente compensate per la complessità e particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 8, comma 6, l. 36/2001
Tale ultima disposizione, pur consentendo ai Comuni di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, prevede che tale regolamentazione deve riguardare “siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio”.
I Comuni possono disciplinare il corretto insediamento degli impianti e individuare puntualmente siti sensibili, ma non possono introdurre divieti o limitazioni di localizzazione riferiti ad aree generalizzate; il divieto opera anche quando le aree residue siano concretamente idonee alla copertura del segnale.
art. 43, comma 4, d.lgs. 259/2003
Nel caso in esame, infatti, il regolamento edilizio comunale, per le ragioni sopra esposte, è illegittimo e quindi inidoneo a costituire parametro per valutare l’istanza dell’operatore.
La previsione secondo cui l’autorizzazione all’installazione comprende la valutazione di compatibilità urbanistico-edilizia e costituisce titolo unico non rende applicabile, quale parametro di valutazione dell’istanza, una disposizione regolamentare comunale illegittima.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
La sentenza non fonda una specifica interpretazione della disposizione; respinge la censura processuale di inammissibilità perché il parere impugnato era immediatamente lesivo e l’omessa impugnazione del diniego finale non determinava, nelle circostanze accertate, l’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il parere espresso da un’amministrazione in conferenza di servizi, pur avendo natura endoprocedimentale, è immediatamente impugnabile quando produce una lesione attuale, impedendo l’accoglimento della proposta e imponendo al proponente, per superare l’ostacolo, di modificare la localizzazione dell’intervento.
- Il deposito in giudizio del provvedimento finale da parte dell’amministrazione non equivale, di per sé, alla piena conoscenza dell’atto da parte della parte interessata; la conoscenza acquisita dal difensore non è automaticamente equiparabile a quella personale della parte.
- Può operare l’invalidità caducante tra atti della stessa sequenza procedimentale quando il provvedimento finale si fonda esclusivamente sull’atto presupposto illegittimo e non contiene un’autonoma valutazione.
- La potestà regolamentare comunale in materia di localizzazione degli impianti di telecomunicazione consente di individuare specificamente siti sensibili, ma non di vietare l’installazione in aree generalizzate del territorio, anche se le aree residue risultino idonee a garantire la copertura del segnale.
- Quando il diniego di autorizzazione applica un divieto generalizzato previsto da una norma regolamentare illegittima, la legittimità del diniego non può essere salvata invocando la mancata prova dell’inidoneità di siti alternativi, se il divieto assoluto non consentiva all’operatore di dimostrare l’indispensabilità del sito prescelto.
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