Sentenza n. 1168/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino ai sensi dell'art. 31 D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm. e ii. n. 302 del 15.7.2021, emessa dal Comune di Francavilla Fontana – Ufficio Tecnico settore Urbanistica – e notificata in data 22.07.2021, con n. Prot. 0028422 del 19.07.2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessa in pristino di opere edilizie abusive o difformi dal permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, contestando la violazione e l’errata applicazione della norma nonché il vizio di motivazione. In particolare, ha negato l’esistenza delle difformità urbanistico-edilizie indicate nell’ordinanza, richiamando una consulenza tecnica di parte. Le opere contestate comprendevano, tra l’altro, una cella frigorifera con sovrastante tettoia, la trasformazione di una legnaia in deposito e laboratorio per la preparazione di alimenti, un deposito in struttura metallica e pvc, un laghetto artificiale, un manufatto destinato presumibilmente a portineria, gazebi utilizzati come depositi e ricovero di autovetture e un montacarichi. Il Comune aveva inoltre richiamato precedenti ordinanze di demolizione e ingiunzione, non impugnate, relative ad altre difformità.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione, affermando che, trattandosi di un provvedimento repressivo di abuso edilizio avente natura vincolata e privo di margini di discrezionalità, è sufficiente l’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che consentono di individuare l’illecito e applicare la sanzione. Non è configurabile un affidamento meritevole di tutela nel mantenimento di opere abusive. Le contestazioni tecniche della società sono state ritenute non provate, poiché non accompagnate da adeguate allegazioni di errori di fatto o di calcolo e comunque recessive rispetto alla dettagliata istruttoria comunale. Il mutamento da legnaia a deposito e laboratorio per la preparazione di alimenti e la trasformazione della sala seminterrata in locale lavaggio stoviglie sono stati qualificati come modifiche funzionali dell’organismo edilizio, incidenti sul carico urbanistico e sull’assetto autorizzato, non come semplici modalità di utilizzazione interna. La cella frigorifera è stata esclusa dalla nozione di volume tecnico, poiché di dimensioni rilevanti, stabilmente infissa, funzionalmente connessa all’attività commerciale e idonea a determinare un incremento plano-volumetrico; anche la tettoia sovrastante è stata ritenuta stabile e soggetta a titolo edilizio. Il laghetto artificiale, per dimensioni e stabile trasformazione dello stato dei luoghi, non è stato considerato una pertinenza. I gazebi, essendo stabilmente installati, funzionali all’attività economica, privi di carattere temporaneo e produttivi di nuova superficie utile, sono stati qualificati come opere abusive. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
La demolizione e la rimessione in pristino costituiscono la conseguenza vincolata dell’accertamento di opere realizzate in assenza di titolo o in difformità dal titolo edilizio; il provvedimento è adeguatamente motivato mediante l’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto dell’illecito.
Massime di principio
- I provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, avendo natura vincolata e non discrezionale, sono adeguatamente motivati mediante l’indicazione delle opere abusive o difformi e dei relativi presupposti normativi e fattuali, senza necessità di una specifica ponderazione dell’interesse pubblico attuale alla demolizione.
- Non è tutelabile l’affidamento del responsabile dell’abuso nella conservazione di opere edilizie illecite, poiché l’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistico-edilizia non può essere sacrificato dall’interesse privato al mantenimento dell’abuso.
- La contestazione tecnica dell’abuso edilizio richiede specifiche allegazioni e prova degli errori di fatto o di calcolo contenuti nell’accertamento amministrativo; una consulenza tecnica di parte non è di per sé decisiva quando l’amministrazione abbia svolto un’istruttoria dettagliata e coerente.
- Il mutamento dell’utilizzazione di locali, quando comporti una diversa funzione edilizia, un differente carico urbanistico o una modifica funzionale dell’organismo edilizio, non costituisce una mera diversa modalità di uso interno e può integrare una trasformazione soggetta a titolo edilizio.
- Un manufatto può essere qualificato come volume tecnico soltanto se è esclusivamente destinato a contenere impianti indispensabili per l’uso della costruzione, privo di autonomia funzionale anche potenziale e necessario, per esigenze tecniche, alla collocazione degli impianti; non rientrano nella categoria strutture di dimensioni rilevanti, stabilmente infisse e funzionali all’attività commerciale.
- Strutture stabilmente installate, prive di temporaneità, funzionali all’attività economica e idonee a creare nuova superficie utile richiedono un previo titolo edilizio, anche se realizzate con materiali leggeri o utilizzate come gazebi, depositi o ricoveri per autovetture.
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