Cassazione Penale, Sentenza n. 39931/2025 del 11/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna (6 mesi di arresto e euro 3.000,00 di ammenda per violazione dell'art. 256, comma 3, d.lgs. 152/2006) sostenendo la prescrizione del reato. Si lamentava violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza perché, alla data della sentenza di appello, il termine di prescrizione non era maturato (anche per effetto di una sospensione di anni 1 e mesi 6) e ha richiamato la giurisprudenza che applica la disciplina della legge n. 103/2017 ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. Ha altresì precisato, richiamando le Sezioni Unite n. 42124/2024 (Nafi), che l'art. 601, comma 3, c.p.p. (introdotto dal d.lgs. 150/2022) si applica solo agli atti di impugnazione proposti dal 1° luglio 2024, mentre l'atto di impugnazione nel procedimento era stato depositato il 12 giugno 2024. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (e degli oneri accessori).
Norme richiamate
art. 256, comma 3, d.lgs. 152/2006
Norma sostanziale in relazione alla quale è stata pronunciata la condanna (illecito ambientale).
art. 601, comma 3, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 34, comma 1, lett. 9) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)
"la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., ... individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello"
Le Sezioni Unite hanno stabilito che tale disciplina è applicabile soltanto agli atti di impugnazione introdotti dal 1° luglio 2024; per atti depositati anteriormente (qui 12/06/2024) non si applica.
legge n. 103/2017
"per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017"
La Corte ha richiamato il principio secondo cui, per reati commessi nel periodo indicato, va applicata la disciplina di tale legge nella determinazione dei termini di prescrizione.
Sez. U., n. 42124/2024 (Nafi) e giurisprudenza di legittimità richiamata
Le Sezioni Unite hanno chiarito la non retroattività/limiti di applicazione temporale dell'art. 601(3) c.p.p.; la Corte di Cassazione ha inoltre richiamato pronunce successive che confermano l'applicazione della legge 103/2017 ai reati nel periodo 3/8/2017-31/12/2019 e che hanno influito sul calcolo della prescrizione.
Massime di principio
- La declaratoria di prescrizione va valutata secondo la disciplina vigente al momento rilevante per il calcolo del termine, comprese eventuali sospensioni: occorre verificare tutte le cause che interrompono o sospendono la prescrizione.
- Le modifiche procedurali introdotte da d.lgs. 150/2022 (art. 601, comma 3, c.p.p.) si applicano solo agli atti di impugnazione presentati dal 1° luglio 2024: per impugnazioni anteriori la nuova disciplina non è invocabile.
- Per reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 va valutata l'applicabilità della legge n.103/2017, che può incidere sul calcolo della prescrizione.
- Se la giurisprudenza successiva chiarisce l'interpretazione di una norma, la relativa applicazione non è automatica ai procedimenti con atti depositati anteriormente se la norma o la prassi ha effetto limitato temporalmente; verificare sempre la data di deposito dell'impugnazione.
- In casi simili il difensore deve documentare le eventuali sospensioni/interruzioni della prescrizione e tempestivamente sollevare l'eccezione in grado; la mancata indicazione o la presenza di sospensioni giustifica il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
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