Cassazione Civile, Ordinanza n. 11710/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società agricola fornitrice per il pagamento del prezzo di concimi ceduti a un'altra impresa agricola. L’ingiunta proponeva opposizione contestando l’esistenza del credito e deducendo, in via preliminare, la prescrizione; sosteneva inoltre l’inadempimento della controparte perché il concime, unitamente al piano di concimazione fornito, avrebbe causato un rallentamento della crescita degli ortaggi e danni alla coltivazione. Nel giudizio interveniva anche una terza chiamata, produttrice/commercializzatrice del prodotto, che a sua volta chiamava in manleva la propria assicuratrice. Rigettata l’opposizione in primo grado e poi l’appello, la parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: omessa pronuncia e omesso esame di prove e fatti decisivi, erronea esclusione del consulente tecnico dalla prova testimoniale e falsa applicazione delle regole sulla prova per avere il giudice fondato la decisione sulla documentazione tecnica prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha ritenuto condivisibile la proposta di decisione accelerata perché il ricorso non era corredato dalla relata di notificazione della sentenza impugnata, né, nel caso di notifica via PEC, dai messaggi di spedizione e ricezione con i relativi allegati. La Corte ha osservato che tale deposito è necessario per verificare la tempestività dell’impugnazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c. e che, nel caso concreto, la verifica di resistenza è negativa perché la sentenza risulta pubblicata il 29 ottobre 2024 e il ricorso notificato il 12 febbraio 2025. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata a rifondere le spese a tutte le controricorrenti, oltre al pagamento delle somme ex art. 96 c.p.c. e dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Indica i parametri di censura dedotti nei motivi di ricorso, ma non supera il vaglio preliminare di procedibilità.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione alla doglianza di omessa pronuncia.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per la dedotta errata valutazione del materiale probatorio e per la censura di uso della prova documentale.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per la dedotta violazione delle regole di valutazione della prova.
art. 156 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate per nullità processuali.
art. 161 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate per nullità della sentenza.
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare il riparto dell’onere della prova; la Corte non entra nel merito della censura per improcedibilità.
art. 187 c.p.c.
Richiamato nella censura relativa all’esclusione del consulente tecnico dalla prova testimoniale.
art. 369 c.p.c.
La mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata comporta improcedibilità del ricorso, salvo che dagli atti emerga comunque la tempestività dell’impugnazione.
art. 380-bis c.p.c.
Usato per la proposta di decisione accelerata recepita dalla Corte.
art. 96 c.p.c.
Applicato per la condanna aggravata al pagamento di somme in favore delle controparti e della Cassa delle Ammende.
art. 13 d.p.r. n. 115/2002
È dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13 d.p.r. n. 115/2002
Parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata, o dei messaggi PEC con i relativi allegati quando la notifica sia telematica, è requisito processuale necessario per consentire il controllo della tempestività dell’impugnazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c.
- La mancata produzione di tale documentazione determina l’improcedibilità del ricorso, salvo che dagli atti già depositati emerga comunque in modo certo la tempestività dell’impugnazione; se la verifica di resistenza è negativa, la sanzione processuale opera in modo pieno.
- Le deduzioni sulla violazione del diritto di difesa o sul carattere formalistico dell’adempimento non elidono l’onere di deposito quando esso sia funzionale a un controllo di ordine pubblico processuale, quale la verifica del passaggio in giudicato della decisione impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile in sede di decisione accelerata, la soccombenza comporta la condanna alle spese e può giustificare l’applicazione delle misure sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c. e dell’ulteriore contributo unificato.
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