Provvedimento AGCM A544 n. 29670 del 18/05/2021
ERION WEEE/CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha avviato, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990, un’istruttoria nei confronti di Erion WEEE, Erion Compliance Organization e Remedia TSR, ritenendo suscettibili di configurare una o più violazioni dell’articolo 102 TFUE alcune condotte escludenti nel settore della gestione dei RAEE domestici. Le condotte riguardano una clausola di miglior prezzo imposta agli impianti di trattamento, l’eventuale utilizzo di riserve pregresse per offrire eco-contributi irreplicabili e una clausola statutaria di esclusiva per i produttori aderenti. Il provvedimento è di mero avvio e non contiene un accertamento definitivo né sanzioni.
Erion WEEE, ECO e Remedia TSR: avvio di istruttoria per presunto abuso di posizione dominante nei mercati dei RAEE mediante clausola di miglior prezzo, uso strategico delle riserve ed esclusiva; nessun accertamento o sanzione allo stato.
Erion WEEE/condotte anticoncorrenziali: avvio dell’istruttoria
Il provvedimento riguarda l’avvio di un procedimento nei confronti di Erion WEEE, Erion Compliance Organization S.c.a.r.l. e Remedia Tecnologie e Servizi per il Riciclo S.r.l. per verificare possibili abusi di posizione dominante nel settore della gestione dei RAEE domestici. L’Autorità non accerta in via definitiva l’infrazione e non irroga sanzioni, ma ritiene che gli elementi raccolti siano sufficienti a giustificare ulteriori approfondimenti ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990, con riferimento all’articolo 102 TFUE.
Parti e continuità economica delle condotte
Erion WEEE è stato costituito con effetto dal 1° ottobre 2020 mediante la fusione dei precedenti consorzi Ecodom e Remedia. Erion opera come sistema collettivo per la gestione dei RAEE, mentre ECO svolge funzioni operative, organizzative e amministrative a favore dei consorzi settoriali. Remedia TSR è la società di servizi incaricata della fase esecutiva della gestione dei RAEE, comprendente raccolta, trasporto e trattamento, nonché della negoziazione delle tariffe con gli impianti.
L’Autorità ritiene che, ai fini del procedimento, Erion, ECO e Remedia TSR possano costituire un’unica entità economica, considerando i rapporti contrattuali esistenti e la partecipazione detenuta da Erion in Remedia TSR. Erion è inoltre considerata successore economico e giuridico dei consorzi Ecodom e Remedia e, pertanto, potenzialmente responsabile della prosecuzione delle condotte poste in essere prima della fusione.
Contesto normativo ed economico
Il settore è disciplinato dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che ha recepito la direttiva 2012/19/UE sulla gestione dei RAEE e sulla responsabilità estesa del produttore. I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono adempiere ai propri obblighi attraverso sistemi individuali o collettivi; secondo il provvedimento, in Italia operano in concreto sistemi collettivi.
I RAEE domestici sono articolati nei raggruppamenti R1, R2, R3, R4 e R5. I sistemi collettivi ricevono dal Centro di Coordinamento RAEE quantitativi di rifiuti proporzionati agli apparecchi immessi sul mercato dai produttori aderenti. La gestione è finanziata mediante eco-contributi, determinati sulla base della migliore stima dei costi effettivamente sostenuti.
L’articolo 8 del decreto RAEE impone una determinazione dei contributi coerente con i costi di gestione. Inoltre, l’articolo 6, comma 2, del D.M. 13 dicembre 2017, n. 235, stabilisce che gli avanzi di gestione costituiscono anticipazione per l’esercizio successivo e, se derivanti dal contributo ambientale, devono essere destinati alla riduzione del contributo stesso nel primo esercizio finanziario utile, senza poter essere utilizzati a beneficio di produttori che non abbiano contribuito a formarli o che non abbiano partecipato al sistema nei due esercizi precedenti.
La concorrenza tra sistemi collettivi si svolge principalmente sull’ammontare dell’eco-contributo richiesto ai produttori. Le tariffe versate agli impianti di trattamento per trasporto e trattamento costituiscono la principale voce di costo dei sistemi e incidono quindi direttamente sulla loro capacità di offrire contributi competitivi.
Segnalazioni e condotte oggetto di esame
Le segnalazioni ricevute nel periodo ottobre 2020-febbraio 2021 descrivono una strategia volta a marginalizzare o escludere un sistema collettivo concorrente e gli operatori che lavorano per suo conto. Le condotte esaminate sono tre:
- l’inserimento nei contratti con gli impianti di trattamento di una clausola di miglior prezzo;
- l’eventuale utilizzo strategico di riserve accumulate in esercizi precedenti per finanziare eco-contributi particolarmente bassi;
- l’introduzione nello statuto di Erion di un obbligo di esclusiva per i produttori aderenti.
L’Autorità valuta tali condotte nel loro insieme, come componenti di una possibile strategia escludente realizzata da un operatore dominante sia dal lato della domanda di servizi degli impianti sia dal lato dell’offerta di servizi di compliance ai produttori.
Mercati rilevanti
In linea con l’analisi della Commissione europea nel settore dei sistemi di gestione dei rifiuti, il provvedimento distingue il mercato dell’organizzazione dei sistemi di compliance ambientale, il mercato del trattamento dei RAEE e il mercato del recupero e della vendita delle materie prime seconde. Le condotte oggetto dell’istruttoria interessano i primi due mercati, che operano come i due versanti di una piattaforma: i sistemi collettivi competono per acquisire i produttori e, contemporaneamente, domandano agli impianti i servizi di trasporto e trattamento.
L’Autorità ritiene che i mercati debbano essere distinti per ciascun raggruppamento RAEE. La segmentazione è giustificata dalla diversa natura dei rifiuti, dai differenti processi tecnici e dai diversi corrispettivi di trattamento. In particolare, R1 e R3 richiedono impianti e competenze più complesse; R2 e R4 sono caratterizzati da processi generalmente più semplici; R5 costituisce un ambito più ristretto e specializzato.
Il mercato dei servizi di compliance è considerato nazionale, poiché i sistemi collettivi operano sull’intero territorio italiano e i produttori possono conferire il mandato senza vincoli geografici. Per il mercato del trattamento, l’Autorità osserva che la dimensione potrebbe essere sub-nazionale, in ragione dei costi di trasporto e della distribuzione degli impianti, ma lascia aperta la definizione geografica. La posizione locale dei sistemi è infatti ritenuta sostanzialmente collegata alle rispettive quote nazionali, poiché i punti di raccolta sono assegnati centralmente dal Centro di Coordinamento RAEE.
Posizione dominante di Ecodom, Remedia ed Erion
Nel 2019 Ecodom deteneva il 67% della domanda di servizi di trattamento nel raggruppamento R2, mentre Remedia deteneva il 63,8% nel raggruppamento R3. Dopo la fusione, Erion risultava titolare delle seguenti quote della domanda complessiva di trattamento:
- 80,7% in R1;
- 86,5% in R2;
- 69,3% in R3;
- 31,8% in R4;
- 7,6% in R5;
- 69,9% considerando complessivamente i RAEE domestici.
Secondo l’Autorità, le quote sul lato della domanda di servizi di trattamento riflettono le quote detenute dai sistemi collettivi sul lato dell’offerta di servizi di compliance. Ecodom e Remedia erano quindi dominanti, rispettivamente, nei raggruppamenti R2 e R3 prima della fusione; Erion avrebbe acquisito una posizione di assoluta dominanza nei raggruppamenti R1, R2 e R3 dopo la fusione.
Clausola di miglior prezzo
La prima condotta riguarda una clausola inserita da Ecodom nei contratti con gli impianti già dal 2014 e successivamente utilizzata da Erion. La clausola obbliga l’impianto a non applicare ai sistemi collettivi concorrenti condizioni economiche più favorevoli di quelle applicate a Erion, quando Erion rappresenta il sistema che conferisce i maggiori volumi nel raggruppamento interessato.
La clausola riguarda separatamente le tariffe di trasporto e trattamento e anche la tariffa complessiva. L’obbligo opera su base mensile, anche con riferimento a contratti già stipulati con concorrenti. Il suo ambito territoriale non è limitato alla stessa provincia, ma comprende aree ritenute analoghe sulla base di distanza chilometrica, difficoltà logistica, collegamenti stradali, caratteristiche del territorio e tipologia del servizio.
Il contratto prevede verifiche periodiche da parte di un soggetto terzo, con accesso alla documentazione degli impianti. In caso di violazione, Erion può recedere e l’impianto deve applicare retroattivamente a Erion il prezzo più basso praticato al concorrente, corrispondendo la differenza moltiplicata per i volumi gestiti per conto di Erion.
L’Autorità ritiene che, data la posizione di Erion nei raggruppamenti R1, R2 e R3, la clausola sia destinata ad applicarsi nella maggior parte dei rapporti con gli impianti. La complessità delle formule tariffarie, degli indicizzatori, degli sconti e dei concetti indeterminati, come quello di “aree analoghe”, potrebbe impedire agli impianti di conoscere ex ante il prezzo applicabile senza violare l’obbligo. Tale incertezza potrebbe indurli a mantenere un differenziale artificiale nelle condizioni offerte ai sistemi concorrenti.
Secondo l’ipotesi dell’Autorità, la clausola può inoltre ostacolare l’appropriazione delle efficienze da parte dei concorrenti. Un impianto che riconoscesse a un concorrente una tariffa più bassa, ad esempio in ragione di una migliore organizzazione logistica, sarebbe tenuto a estendere la stessa tariffa a Erion sui suoi volumi molto più consistenti. In questo modo, la riduzione potrebbe incidere sui margini dell’impianto senza essere accompagnata da analoghe efficienze operative.
Anche qualora la clausola operasse come una pura price parity, essa potrebbe quindi disincentivare i concorrenti dal ricercare efficienze, poiché non potrebbero trattenerne i benefici. L’aumento dei costi dei concorrenti potrebbe poi riflettersi in eco-contributi più elevati per i loro produttori, mentre Erion potrebbe offrire contributi inferiori, rafforzando la propria posizione sul mercato a monte.
Utilizzo delle riserve e degli eco-contributi
La seconda condotta riguarda il possibile ricorso alle riserve accumulate da Ecodom e Remedia e, successivamente, da Erion, per finanziare perdite della gestione caratteristica o mantenere artificialmente bassi gli eco-contributi.
Secondo gli elementi esaminati, nei primi anni di attività Ecodom e Remedia avrebbero raccolto contributi calcolati sui volumi di AEE immessi sul mercato, superiori ai costi allora sostenuti per la gestione dei RAEE. Le eccedenze avrebbero generato riserve significative. Negli anni successivi tali riserve sarebbero state utilizzate per contenere o non aumentare i contributi ambientali, anche quando i ricavi caratteristici non risultavano sufficienti a coprire i costi di gestione.
L’Autorità considera potenzialmente escludente tale pratica quando i contributi offerti ai nuovi produttori siano irreplicabili da sistemi concorrenti efficienti, poiché finanziati con risorse pregresse anziché determinati sulla base dei costi correnti. È inoltre richiamata la possibile violazione della disciplina settoriale, che collega il contributo alla migliore stima dei costi effettivamente sostenuti e limita l’impiego degli avanzi a specifiche riduzioni nell’esercizio successivo.
La pratica potrebbe avere anche effetti fidelizzanti nei confronti dei produttori già aderenti. Se gli avanzi derivanti dai contributi passati fossero restituiti tramite riduzioni distribuite nel tempo, il produttore potrebbe essere incentivato a rimanere nel sistema dominante per non perdere il beneficio economico collegato a quanto anticipato in precedenza. Ne deriverebbe una riduzione della contendibilità dei produttori da parte dei sistemi concorrenti.
Clausola statutaria di esclusiva
La terza condotta riguarda gli articoli 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 3, lettera i), dello statuto di Erion. Tali disposizioni impediscono ai produttori aderenti a Erion di aderire contemporaneamente ad altri sistemi collettivi.
L’Autorità osserva che il vincolo non è previsto dallo statuto-tipo ministeriale e che non risultano vincoli normativi che impediscano a un produttore di aderire a più sistemi per diversi raggruppamenti RAEE. La clausola può quindi estendere il vincolo oltre il raggruppamento per il quale il produttore abbia scelto Erion. Ad esempio, un produttore aderente a Erion per R2 potrebbe essere obbligato a conferire a Erion anche i RAEE R4, pur potendo ricevere condizioni migliori da un concorrente per tale raggruppamento.
Secondo l’ipotesi dell’Autorità, l’esclusiva rafforza gli effetti delle altre condotte, amplia il bacino di produttori potenzialmente vincolati e riduce gli incentivi dei sistemi concorrenti a investire in efficienze, se tali efficienze non possono tradursi nell’acquisizione di produttori o in contributi più competitivi.
Qualificazione ai sensi dell’articolo 102 TFUE
Le condotte sono valutate come possibili abusi di posizione dominante individuale ai sensi dell’articolo 102 TFUE. L’Autorità ipotizza che l’abuso sia stato posto in essere da Erion sui mercati della domanda di servizi di trattamento nei raggruppamenti R1, R2 e R3 e, specularmente, sui mercati dell’offerta di servizi di compliance ai produttori di AEE corrispondenti a tali raggruppamenti, o comunque nel settore dei RAEE considerato nel suo complesso.
Le condotte possono essere imputate a Ecodom e Remedia per il periodo antecedente alla fusione e a Erion per il periodo successivo, tenendo conto della continuità economica e giuridica. Il provvedimento richiama inoltre l’articolo 102 TFUE perché le condotte interessano mercati nazionali che costituiscono parte rilevante del mercato europeo e appaiono idonee a incidere sugli scambi tra Stati membri.
Avvio, termini e assenza di sanzioni
L’AGCM ha deliberato l’avvio dell’istruttoria nei confronti di Erion WEEE, ECO e Remedia TSR per accertare l’esistenza di possibili violazioni dell’articolo 102 TFUE. Il termine per esercitare il diritto di essere sentiti è fissato in 45 giorni dalla notifica del provvedimento, con richiesta di audizione da presentare almeno cinque giorni prima della scadenza.
Il procedimento è affidato alla responsabile indicata nel provvedimento e deve concludersi entro il 30 novembre 2022. Trattandosi di un atto di avvio, il provvedimento non contiene un accertamento definitivo della violazione, non dispone misure cautelari o impegni e non quantifica né applica sanzioni.
Punti principali
Parti e successione societaria
Erion WEEE è il sistema collettivo nato dalla fusione di Ecodom e Remedia, efficace dal 1° ottobre 2020. ECO svolge funzioni operative e Remedia TSR gestisce raccolta, trasporto e trattamento dei RAEE. L’Autorità considera Erion, ECO e Remedia TSR potenzialmente un’unica entità economica e ritiene Erion responsabile anche della continuità delle condotte dei consorzi cessati.
Mercati rilevanti
Sono individuati i mercati dell’offerta dei servizi di compliance ambientale ai produttori di AEE e della domanda di servizi di trasporto e trattamento dei RAEE, articolati per i raggruppamenti R1-R5. I mercati di compliance hanno dimensione nazionale; la dimensione geografica dei mercati del trattamento è lasciata aperta, pur potendo essere sub-nazionale.
Posizione dominante
Prima della fusione Ecodom risultava particolarmente forte nel raggruppamento R2, con il 67% della domanda di trattamento, mentre Remedia deteneva il 63,8% nel raggruppamento R3. Dopo la fusione Erion raggiungeva quote dell’80,7% in R1, dell’86,5% in R2 e del 69,3% in R3, configurando una posizione di quasi-monopsonio nella domanda e una posizione speculare nell’offerta dei servizi di compliance.
Clausola di miglior prezzo
La clausola impone agli impianti di non applicare ai sistemi concorrenti condizioni economiche più favorevoli di quelle riconosciute a Erion quando questa conferisce i maggiori volumi nel relativo raggruppamento. L’obbligo opera su tariffe di trasporto, trattamento e complessive, su base mensile, anche per contratti preesistenti, con ambito geografico riferito ad aree analoghe. L’Autorità ipotizza aumenti artificiali dei costi dei concorrenti e un disincentivo alla realizzazione e appropriazione di efficienze.
Riserve ed esclusiva
L’Autorità esamina l’ipotesi che Ecodom, Remedia ed Erion abbiano utilizzato riserve derivanti da esercizi precedenti per finanziare eco-contributi inferiori ai costi correnti, potenzialmente irreplicabili e fidelizzanti. Esamina inoltre l’esclusiva statutaria di Erion, che impedisce ai produttori aderenti di partecipare contemporaneamente ad altri sistemi collettivi, estendendo gli effetti di chiusura ai diversi raggruppamenti RAEE.
Esito procedurale
È stata avviata l’istruttoria ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990 per accertare possibili violazioni dell’articolo 102 TFUE. Il termine per le audizioni è fissato in 45 giorni dalla notifica e il procedimento deve concludersi entro il 30 novembre 2022.
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