Provvedimento AGCM AL24 n. 29679 del 25/05/2021
BREEDERS/PRODUTTORI UVA SENZA SEMI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha esaminato le condotte di Sun World, Sun World Europe, International Fruit Genetics, Grapa, Special New Fruit Licensing, AVI, OP Giuliano, Apofruit e Didonna Trade, relative alla concessione in licenza di varietà brevettate di uva apirene e alla commercializzazione dei raccolti. Le contestazioni riguardavano obblighi di conferimento, determinazione non trasparente dei prezzi, rifiuto di produzioni, poteri ispettivi, remunerazioni inferiori ai costi e possibili discriminazioni tra OP. L’istruttoria ha escluso la prova delle condotte e, soprattutto, del significativo squilibrio contrattuale richiesto dall’art. 62, comma 2, D.L. 1/2012. Il procedimento è stato quindi chiuso senza accertamento di illecito e senza sanzioni.
Breeder e licenziatari di varietà di uva da tavola senza semi: contestate pratiche commerciali sleali ex art. 62 D.L. 1/2012; procedimento chiuso senza accertamento di violazione.
Uva senza semi brevettata – breeder e licenziatari
Il provvedimento n. 29679 riguarda le relazioni commerciali nella filiera italiana dell’uva da tavola senza semi, o uva apirene, tra titolari di diritti di proprietà intellettuale, licenziatari, distributori, organizzazioni di produttori e coltivatori. L’AGCM aveva avviato il procedimento per verificare possibili violazioni dell’articolo 62, commi 1 e 2, del D.L. 1/2012, convertito nella legge 27/2012, in materia di pratiche commerciali sleali caratterizzate da un significativo squilibrio contrattuale.
Parti e origine del procedimento
Il procedimento ha coinvolto Sun World International LLC, Sun World Europe S.r.l., International Fruit Genetics LLC, Grapa Varieties Ltd, Special New Fruit Licensing Ltd, AVI S.r.l., Organizzazione di Produttori Giuliano S.r.l., Apofruit Italia soc. coop. agricola e Didonna Trade S.r.l. Il procedimento era stato inizialmente avviato anche nei confronti di Didonna Supreme, risultata tuttavia estranea alla vicenda; l’istruttoria è stata successivamente estesa a Didonna Trade.
L’avvio dell’11 novembre 2020 è stato disposto a seguito delle segnalazioni di CIA Puglia, del Comitato Liberi Agricoltori e Commercianti Pugliesi e Lucani, nonché di alcune aziende agricole pugliesi. Nel corso dell’istruttoria l’Autorità ha acquisito contratti, informazioni sui rapporti tra breeder, licenziatari e produttori, elementi sulle modalità di remunerazione e sull’esercizio dei poteri di ispezione, oltre alle memorie e alle dichiarazioni rese in audizione dalle parti.
Struttura della filiera e remunerazione
I breeder sono titolari dei diritti sulle varietà vegetali e concedono l’utilizzo dei vitigni a produttori agricoli o, più frequentemente, a soggetti che svolgono attività di distribuzione e commercializzazione. Questi ultimi possono stipulare contratti di sub-licenza con i coltivatori.
La licenza non trasferisce formalmente la proprietà della pianta, che resta al breeder, ma consente al produttore di coltivarla e sfruttarne la capacità produttiva per la durata della vita produttiva, indicata in circa 15-20 anni. La remunerazione dei breeder consiste normalmente in:
- una fee una tantum, calcolata per pianta al momento dell’impianto;
- una royalty annuale, calcolata in percentuale sul fatturato derivante dalla vendita del raccolto.
Il distributore, di regola, non acquista direttamente il raccolto, ma ne cura la vendita per conto del coltivatore, restituendo il ricavato al netto della commissione, della royalty, dei costi di trasporto, degli eventuali dazi e degli altri costi correlati.
Condotte contestate in avvio
La comunicazione di avvio aveva ipotizzato che i breeder subordinassero la concessione delle licenze al conferimento dell’intera produzione a propri distributori, lasciando a questi ultimi la piena discrezionalità sull’accettazione del prodotto e sulla determinazione del prezzo.
Erano inoltre state contestate:
- la possibile fissazione orale e unilaterale del prezzo;
- il riconoscimento agli agricoltori di ricavi mediamente inferiori ai costi di produzione;
- l’impossibilità di vendere a terzi il prodotto rifiutato per motivi qualitativi;
- l’abusività delle clausole che attribuivano ai breeder poteri di controllo e ispezione;
- possibili discriminazioni nell’accesso alle licenze o il condizionamento della licenza all’adesione a determinate OP.
Ambito di applicazione dell’articolo 62
Le parti avevano sostenuto che l’articolo 62 non fosse applicabile perché i contratti con i produttori riguardavano l’affitto o la licenza dei vitigni e non la cessione della proprietà di prodotti agricoli. L’Autorità ha respinto questa interpretazione.
Secondo l’AGCM, l’articolo 62, comma 2, si riferisce in generale alle relazioni commerciali tra operatori economici e include, ma non limita il proprio ambito, i contratti aventi a oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari. La locuzione “ivi compresi” contenuta nella norma confermerebbe la natura esemplificativa del riferimento ai contratti di cessione.
L’Autorità ha inoltre considerato sostanziale, e non meramente formale, il rapporto economico creato dalla licenza dei vitigni. Sebbene la proprietà delle piante resti al breeder, il produttore ne acquisisce per un lungo periodo la disponibilità economica ai fini della coltivazione, gestione e produzione dei frutti. Analogamente, il conferimento in conto vendita a un distributore costituisce una relazione commerciale della filiera, indipendentemente dalla qualificazione civilistica utilizzata.
L’AGCM ha pertanto ritenuto che la fattispecie astrattamente rientrasse nell’ambito dell’articolo 62, pur escludendo in concreto la sussistenza dei presupposti per contestare l’infrazione.
Posizione delle organizzazioni di produttori
Apofruit, OP Giuliano e Didonna Trade hanno dimostrato di operare prevalentemente, o esclusivamente, a vantaggio dei propri aderenti e senza applicare una commissione per il servizio di assistenza alla commercializzazione. L’obbligo di conferimento risultava derivare dalle regole statutarie delle OP, non da una previsione imposta dai breeder.
L’articolo 1, comma 3, lettera b), del D.M. 19 ottobre 2012, n. 199, esclude dall’ambito delle cessioni rilevanti ai sensi dell’articolo 62 i conferimenti effettuati dagli imprenditori soci alle organizzazioni di produttori cui appartengono. L’AGCM ha ritenuto tale esclusione coerente con la funzione stessa delle OP, diretta a concentrare l’offerta e rafforzare il potere contrattuale degli agricoltori.
L’Autorità ha inoltre escluso che fosse possibile separare artificiosamente il conferimento alla OP dalla successiva vendita del raccolto e retrocessione del prezzo al produttore: il rapporto costituiva un’unica operazione economica finalizzata alla commercializzazione del prodotto. Non sono emerse, in ogni caso, evidenze di condizioni o prezzi iniqui applicati dalle OP ai propri aderenti; le attività verso soggetti terzi non aderenti risultavano di dimensioni irrilevanti.
Mercato e valutazione dello squilibrio contrattuale
L’articolo 62, comma 2, trova applicazione alle relazioni caratterizzate da un significativo squilibrio contrattuale. L’Autorità ha precisato che, in questo contesto, non era necessario individuare un mercato rilevante ai sensi della disciplina antitrust per accertare una posizione dominante. Occorreva invece verificare se i breeder o i loro licenziatari fossero partner obbligati degli agricoltori, privi di alternative effettive.
L’analisi è stata svolta con riferimento al segmento dell’uva da tavola senza semi. Dai dati istruttori è emerso che:
- oltre il 65% dell’uva da tavola prodotta in Italia era costituito da varietà tradizionali con semi;
- circa il 32% dei terreni coltivati a uva apirene era interessato da varietà protette da diritti di privativa, anche di breeder non coinvolti nel procedimento;
- circa il 68% della superficie coltivata a uva senza semi riguardava varietà libere o protette da breeder diversi dai quattro denunciati;
- la quota complessiva riconducibile ai breeder coinvolti era stimata in circa il 30-35% del segmento delle uve senza semi.
Le singole quote dei breeder risultavano inoltre contenute. Anche assumendo le stime più elevate prospettate dai denuncianti per Sun World, le altre tre imprese avrebbero detenuto complessivamente una quota limitata. L’AGCM ha ritenuto non documentata l’affermazione secondo cui, dal 2019, quasi il 100% dei nuovi impianti sarebbe stato riconducibile ai quattro breeder.
La presenza di varietà senza semi non brevettate e di ulteriori breeder è stata quindi considerata sufficiente a garantire agli agricoltori possibilità alternative. I produttori non risultavano obbligati a rivolgersi ai quattro breeder né dipendenti dalle condizioni contrattuali da essi definite.
Esiti sulle singole contestazioni
L’istruttoria ha evidenziato un quadro diverso da quello prospettato in avvio. I contratti esaminati non contenevano clausole che vincolassero gli agricoltori a conferire l’uva a uno specifico distributore. Per le varietà Sun World, IFG e SNFL risultava possibile scegliere tra diversi distributori autorizzati; per le varietà Grapa, tramite AVI, era possibile anche la commercializzazione diretta.
Il conferimento obbligatorio riscontrato nei confronti di alcune OP derivava dagli statuti delle organizzazioni e dal rapporto associativo con i coltivatori, non da un’imposizione dei breeder.
Quanto alle ispezioni, esse risultavano concordate con gli agricoltori e finalizzate all’assistenza tecnica e alla prevenzione della propagazione illecita delle piante protette. L’uva non conforme agli standard di qualità associati al marchio del breeder poteva comunque essere commercializzata senza tale marchio, utilizzando brand generici o del produttore.
L’Autorità non ha inoltre acquisito elementi che dimostrassero che i breeder determinassero il prezzo di cessione dell’uva nei rapporti tra produttori e distributori, né prove delle denunciate discriminazioni nell’accesso alle licenze. Non è stato infine dimostrato che il sistema di remunerazione producesse sistematicamente ricavi inferiori ai costi di produzione; le stime dei denuncianti erano state contestate dalle parti anche sulla base di uno studio MIPAAF del 2018.
Decisione finale
L’AGCM ha concluso che mancavano i requisiti necessari per applicare l’articolo 62, comma 2, del D.L. 1/2012. In particolare, non risultava provato il significativo squilibrio economico tra breeder, licenziatari e coltivatori, requisito ritenuto indispensabile dalla disciplina applicabile.
L’assenza di tale presupposto ha reso superflua la valutazione definitiva nel merito delle condotte contestate. In via incidentale, tuttavia, l’Autorità ha rilevato che anche il quadro documentale relativo alle condotte non confermava le ipotesi formulate nella comunicazione di avvio.
Il procedimento è stato pertanto chiuso senza accertare una violazione dell’articolo 62, comma 2, del D.L. 1/2012 nei confronti di Sun World International, Sun World Europe, International Fruit Genetics, Grapa Varieties, Special New Fruit Licensing, AVI, OP Giuliano, Apofruit e Didonna Trade. Non sono state irrogate sanzioni, né adottate misure cautelari o altri rimedi comportamentali.
La decisione è soggetta a ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla notificazione, ovvero a ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Punti principali
Parti e filiera
I breeder detengono diritti di proprietà intellettuale e marchi sulle varietà di uva senza semi e concedono licenze a produttori, licenziatari e distributori. AVI opera come licenziataria esclusiva europea delle varietà Grapa; Apofruit, OP Giuliano e Didonna Trade operano prevalentemente per conto dei propri aderenti.
Contestazioni iniziali
L’avvio riguardava presunti obblighi di conferimento dell’intera produzione a distributori indicati dai breeder, accettazione e prezzo determinati unilateralmente, prezzi inferiori ai costi, impossibilità di rivendere il prodotto rifiutato, poteri ispettivi abusivi e discriminazioni nell’accesso alle licenze.
Risultanze istruttorie
I contratti esaminati non imponevano il conferimento a uno specifico distributore: gli agricoltori potevano scegliere tra distributori autorizzati o, per le varietà Grapa, commercializzare direttamente. Le ispezioni risultavano concordate e finalizzate all’assistenza tecnica e alla tutela dei diritti di privativa; l’uva non conforme agli standard di qualità poteva essere venduta con marchi generici o del produttore.
Organizzazioni di produttori
Per Apofruit, OP Giuliano e Didonna Trade l’obbligo di conferimento derivava dagli statuti delle OP e non dai contratti dei breeder. L’art. 1, comma 3, lettera b), D.M. 199/2012 esclude dall’art. 62 i conferimenti degli imprenditori soci alle rispettive OP.
Squilibrio contrattuale ed esito
Le varietà brevettate riconducibili ai quattro breeder rappresentavano circa il 30-35% del segmento italiano dell’uva senza semi; il restante mercato comprendeva varietà libere e varietà di altri breeder. L’AGCM ha quindi escluso che i denunciati fossero partner obbligati degli agricoltori e ha ritenuto non provato il significativo squilibrio economico. Il procedimento si è concluso senza infrazione e senza sanzioni.
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