Provvedimento AGCM I856 n. 29658 del 11/05/2021
COMPARATORI DI PREZZO/SCAMBIO DI INFORMAZIONI POLIZZE RCA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento riguarda 6Sicuro, CercAssicurazioni.it, Daina Finance, Facile.it e quattordici imprese o intermediari assicurativi attivi nella vendita diretta di polizze RCA in Italia. L’AGCM ipotizza che, almeno dal 2012 e ancora al momento dell’avvio, i comparatori abbiano periodicamente elaborato e distribuito report contenenti informazioni recenti, granulari e strategiche su premi, posizionamento, preventivi e dati dei consumatori, anche mediante business review con le compagnie. Lo scambio avrebbe consentito politiche di sconto attenuate e premi più elevati. L’Autorità qualifica provvisoriamente la condotta come intesa orizzontale restrittiva, potenzialmente idonea a pregiudicare il commercio tra Stati membri, e avvia l’istruttoria ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/1990 per accertare la violazione dell’art. 101 TFUE. Non sono disposte sanzioni o misure cautelari.
AGCM avvia un’istruttoria nei confronti di quattro comparatori di prezzo e quattordici operatori assicurativi per un presunto scambio di informazioni sensibili sulle polizze RCA, ritenuto potenzialmente lesivo dell’art. 101 TFUE.
Presunto scambio di informazioni nel mercato delle polizze RCA
Il provvedimento n. 29658 riguarda l’avvio di un’istruttoria nei confronti dei principali comparatori di prezzo operanti in Italia e di numerose imprese o intermediari assicurativi presenti sui relativi portali. L’AGCM esamina una segnalazione secondo cui, almeno dal 2012, le parti avrebbero scambiato informazioni strategiche sulle condizioni di vendita diretta delle polizze per la responsabilità civile auto (RCA), con effetti potenzialmente restrittivi della concorrenza.
Parti e origine del procedimento
La segnalazione, da ultimo integrata il 5 marzo 2021, riguarda quattro operatori di comparazione e commercializzazione di offerte — 6Sicuro, CercAssicurazioni.it, Daina Finance e Facile.it — e la maggior parte delle principali imprese assicurative attive nella vendita diretta di polizze RCA in Italia. Tra queste figurano Allianz Direct, Admiral Intermediary Services, B2C Innovation, Bene Assicurazioni, Compagnia Assicuratrice Linear, Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni, FIT, Genertel, HDI Assicurazioni, Prima Assicurazioni, Quixa, Verti e Zurich Insurance.
I comparatori operano attraverso portali online che consentono ai consumatori di acquisire e confrontare preventivi assicurativi. Le imprese assicurative, invece, distribuiscono direttamente le polizze RCA anche tramite i propri siti, reti di consulenti e call center, oltre che tramite i portali dei comparatori.
Mercato rilevante e ambito geografico
La fattispecie interessa la vendita diretta di polizze RCA, nella quale operano numerosi qualificati operatori, appartenenti anche a gruppi multinazionali. I comparatori assumono un ruolo rilevante poiché i consumatori, prima dell’acquisto, sono normalmente soliti confrontare i prodotti assicurativi mediante richieste di preventivo formulate sui portali online.
Sotto il profilo geografico, i fatti riguardano l’intero territorio italiano, caratterizzato — a parità di rischio assicurato e di requisiti di fornitura — da condizioni di offerta omogenee. L’Autorità precisa che, nella valutazione di un’intesa, la definizione del mercato è funzionale a individuare il contesto economico e giuridico nel quale la pratica si colloca e a delimitarne il possibile impatto concorrenziale.
Condotte contestate in via provvisoria
Secondo le informazioni disponibili, i comparatori avrebbero elaborato e distribuito periodicamente report contenenti informazioni sensibili dal punto di vista concorrenziale, successivamente utilizzate dalle imprese assicurative. Lo scambio avrebbe avuto cadenza prevalentemente giornaliera o settimanale e sarebbe proseguito almeno dal 2012 fino al momento dell’avvio del procedimento.
Le informazioni avrebbero riguardato, tra l’altro:
- i premi delle polizze RCA quotati sui portali Facile, Segugio, ComparaMeglio e 6Sicuro;
- il posizionamento delle imprese assicurative sui portali di comparazione;
- la differenza tra il premio quotato da un’impresa e quello dei concorrenti;
- le condizioni economiche della vendita diretta;
- i dati dei consumatori che avevano richiesto un preventivo;
- i dati relativi ai preventivi formulati.
Lo scambio sarebbe stato discusso anche in apposite sessioni di business review organizzate dai comparatori, nelle quali le compagnie sarebbero state informate sulle modalità di utilizzo dei dati. La segnalazione riferisce inoltre che la condivisione sarebbe proseguita durante il primo lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19, al fine di evitare che la drastica riduzione del traffico veicolare inducesse le compagnie a praticare sconti sui premi ritenuti eccessivi.
Qualificazione giuridica provvisoria
L’AGCM ritiene che la disponibilità costante di informazioni recenti, granulari e monitorabili avrebbe artificialmente accresciuto la trasparenza dal lato dell’offerta. In questa prospettiva, le imprese assicurative avrebbero potuto conoscere le strategie commerciali e le politiche di prezzo dei concorrenti e praticare ai consumatori sconti più contenuti, con conseguente applicazione di premi più elevati.
Le condotte appaiono quindi idonee ad alterare le dinamiche competitive tra le imprese assicurative attive nella vendita diretta di polizze RCA. L’Autorità le qualifica provvisoriamente come una possibile intesa orizzontale restrittiva della concorrenza e richiama le Linee direttrici della Commissione europea sugli accordi di cooperazione orizzontale, sottolineando la particolare sensibilità delle informazioni condivise, tra cui elementi di prezzo. Il provvedimento prospetta anche la possibile configurazione di un’intesa segreta.
L’avvio non contiene tuttavia un accertamento definitivo dell’infrazione: la sussistenza dell’intesa, la partecipazione delle singole imprese, la durata, il contenuto degli scambi e i loro effetti dovranno essere verificati nel corso dell’istruttoria.
Applicabilità dell’articolo 101 TFUE
L’Autorità ritiene applicabile l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, oltre alla disciplina nazionale richiamata nel provvedimento. La pratica riguarda l’intero territorio italiano, coinvolge quasi tutti i principali comparatori e numerose primarie imprese assicurative appartenenti a gruppi multinazionali operanti a livello mondiale.
Per tali ragioni, la condotta sarebbe potenzialmente idonea a pregiudicare il commercio tra Stati membri e a compartimentare i mercati nazionali, secondo i criteri indicati nella Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri. Il procedimento è pertanto finalizzato ad accertare una possibile violazione dell’articolo 101 TFUE.
Avvio dell’istruttoria e garanzie procedurali
L’AGCM ha deliberato l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990 nei confronti di tutte le società indicate, per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 101 TFUE. Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Biffaro.
I rappresentanti legali delle parti possono esercitare il diritto di essere sentiti entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento. L’eventuale richiesta di audizione deve pervenire alla Direzione “Credito, Poste e Turismo” almeno quindici giorni prima della scadenza del termine. Gli atti possono essere consultati dai rappresentanti legali o da persone delegate.
Esito e termini
Il provvedimento è un atto di avvio e non contiene né una decisione finale di accertamento né l’imposizione di sanzioni, impegni, misure cautelari o rimedi comportamentali. Il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 31 ottobre 2022.
Punti principali
Parti coinvolte
Sono coinvolti i comparatori 6Sicuro, CercAssicurazioni.it, Daina Finance e Facile.it, nonché Allianz Direct, Admiral Intermediary Services, B2C Innovation, Bene Assicurazioni, Compagnia Assicuratrice Linear, Compagnia Italiana di Previdenza, FIT, Genertel, HDI Assicurazioni, Prima Assicurazioni, Quixa, Verti e Zurich Insurance.
Condotta ipotizzata
L’Autorità ipotizza uno scambio regolare, prevalentemente giornaliero o settimanale, di informazioni commercialmente sensibili relative alla vendita diretta di polizze RCA, tramite report e sessioni di business review.
Informazioni condivise
I dati avrebbero riguardato premi quotati sui portali di comparazione, posizionamento dei concorrenti, differenze tra premi, condizioni di vendita, preventivi e dati dei consumatori.
Effetti concorrenziali ipotizzati
La disponibilità di informazioni recenti, granulari e monitorabili avrebbe aumentato artificialmente la trasparenza dal lato dell’offerta, attenuato gli sconti e alterato le politiche di prezzo delle imprese assicurative.
Esito procedurale
L’AGCM ha avviato l’istruttoria ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/1990, fissando il termine finale al 31 ottobre 2022 e un termine di sessanta giorni per chiedere di essere sentiti. Il provvedimento non accerta definitivamente l’infrazione.
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