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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM A487B n. 29666 del 11/05/2021

COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE-TRASPORTO MARITTIMO DELLE MERCI DA/PER LA SARDEGNA - RIDETERMINAZIONE SANZIONE

AGCMA487B

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento riguarda il procedimento A487B, avviato per rideterminare la sanzione già irrogata a Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. per un abuso di posizione dominante, consistente in una strategia di esclusione dei concorrenti mediante boicottaggio diretto e indiretto delle imprese di logistica che si rivolgevano a operatori concorrenti nei servizi di trasporto marittimo da e per la Sardegna. A seguito dell’annullamento parziale disposto dal TAR Lazio e della conferma della sentenza da parte del Consiglio di Stato, l’AGCM ha prorogato il termine di conclusione del procedimento al 31 luglio 2021; il provvedimento non ridetermina ancora l’importo della sanzione.

Moby e Compagnia Italiana di Navigazione: rideterminazione della sanzione per abuso di posizione dominante; proroga del termine del procedimento al 31 luglio 2021.

Moby e Compagnia Italiana di Navigazione – rideterminazione della sanzione

Il provvedimento n. 29666 riguarda il procedimento A487B, relativo alla rideterminazione della sanzione nei confronti di Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. Il procedimento non contiene la nuova quantificazione della sanzione, ma dispone un’ulteriore proroga del termine di conclusione al 31 luglio 2021.

Parti e origine del procedimento

L’origine del procedimento risale al procedimento A487, concluso dall’AGCM con il provvedimento n. 27053 del 28 febbraio 2018. In tale decisione l’Autorità aveva accertato che Moby e Compagnia Italiana di Navigazione avevano posto in essere un abuso di posizione dominante nei mercati rilevanti del trasporto marittimo di merci da e per la Sardegna.

L’abuso era stato qualificato ai sensi dell’articolo 102, lettera b), TFUE e consisteva in un’unica e articolata strategia diretta all’esclusione dei concorrenti, attuali e potenziali.

Condotta e qualificazione giuridica

Secondo l’accertamento originario dell’AGCM, la strategia escludente era stata realizzata mediante un’azione di boicottaggio diretto e indiretto nei confronti delle imprese di logistica che si erano rivolte a operatori concorrenti. La condotta mirava a scoraggiare tali imprese dall’avvalersi dei servizi di trasporto marittimo offerti dai concorrenti di Moby e Compagnia Italiana di Navigazione.

La violazione è stata qualificata come abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102, lettera b), TFUE. Il provvedimento di rideterminazione non riapre l’accertamento della condotta, ma riguarda la sola quantificazione della sanzione in esecuzione delle pronunce giudiziali.

Sanzione originaria

In ragione della gravità e della durata dell’infrazione, l’AGCM aveva irrogato alle due società, in solido, una sanzione amministrativa pecuniaria di 29.202.673,73 euro.

Sentenza del TAR Lazio e obbligo di rideterminazione

Le società avevano impugnato il provvedimento originario. Con sentenza n. 7175 del 22 maggio 2019, il TAR Lazio ha accolto parzialmente il ricorso e ha disposto l’annullamento parziale del provvedimento, ordinando la rideterminazione della sanzione.

La sentenza ha individuato i parametri per la nuova determinazione dell’importo e ha rinviato gli atti all’AGCM affinché procedesse a una quantificazione concreta e motivata, conformandosi alle indicazioni del giudice amministrativo.

Procedimento A487B

In ottemperanza alla sentenza del TAR, l’AGCM ha avviato il procedimento A487B con provvedimento n. 27844 del 17 luglio 2019. L’oggetto del procedimento è la rideterminazione della sanzione nei confronti di Moby e Compagnia Italiana di Navigazione.

Il termine di conclusione è stato prorogato dapprima al 31 dicembre 2019, per garantire alle parti il più ampio esercizio dei diritti di difesa e del contraddittorio. Con successivo provvedimento del 20 dicembre 2019, il termine è stato ulteriormente collegato alla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato relativa all’appello proposto dall’Autorità.

Sentenza del Consiglio di Stato

Con sentenza n. 2727 del 1° aprile 2021, il Consiglio di Stato ha respinto tutti i ricorsi presentati e ha confermato la sentenza del TAR Lazio del 22 maggio 2019. È quindi rimasto fermo l’obbligo dell’AGCM di procedere alla rideterminazione della sanzione secondo i parametri stabiliti dal giudice amministrativo.

Proroga del termine di conclusione

Alla luce della necessità di garantire alle parti il pieno esercizio dei diritti di difesa e del contraddittorio, l’AGCM ha ritenuto necessario prorogare nuovamente il termine di conclusione del procedimento. Il termine, precedentemente fissato al 31 maggio 2021, è stato prorogato al 31 luglio 2021.

Esito del provvedimento

Il provvedimento n. 29666 ha natura procedurale e non definisce ancora la nuova sanzione. L’Autorità si limita a disporre la proroga del termine per completare il procedimento di rideterminazione, notificando il provvedimento agli interessati e disponendone la pubblicazione sul Bollettino dell’AGCM.

Punti principali

Infrazione originaria

Con il provvedimento n. 27053 del 28 febbraio 2018, l’AGCM aveva accertato a carico di Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. un abuso di posizione dominante in violazione dell’articolo 102, lettera b), TFUE, consistente in un’unica e articolata strategia di esclusione dei concorrenti, attuali e potenziali, attuata mediante boicottaggio diretto e indiretto delle imprese di logistica che si erano rivolte ai concorrenti.

Sanzione originaria

Per la violazione accertata era stata irrogata alle due società, in solido, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 29.202.673,73 euro.

Intervento dei giudici amministrativi

Il TAR Lazio, con sentenza n. 7175 del 22 maggio 2019, ha accolto parzialmente il ricorso delle società e ha disposto la rideterminazione della sanzione, fissando i parametri cui l’AGCM doveva attenersi. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2727 del 1° aprile 2021, ha respinto i ricorsi e confermato la decisione del TAR.

Oggetto del procedimento A487B

Il procedimento, avviato con provvedimento n. 27844 del 17 luglio 2019, è finalizzato esclusivamente alla rideterminazione della sanzione in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio.

Proroga del termine

Considerata la necessità di garantire alle parti il pieno esercizio dei diritti di difesa e del contraddittorio, l’AGCM ha prorogato il termine di conclusione del procedimento, originariamente fissato al 31 maggio 2021, al 31 luglio 2021.

Come è indicizzato

Materieabuso di posizione dominanteart. 102 tfuetrasporto marittimosanzioni antitrust

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