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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24848/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva deciso sulla responsabilità/tenuità del fatto relativo a registrazioni effettuate dall'imputato durante gli incontri con il figlio presso il domicilio dell'ex moglie. Il ricorrente denunciava errata applicazione dell'art. 615-bis c.p. e vizi di motivazione, sostenendo che le riprese erano effettuate in un'ampia stanza dove era legittimamente presente e che la persona offesa non si era mai sottratta alla sua presenza; richiamava l'orientamento secondo cui non è necessario il consenso del ripreso quando chi effettua la registrazione è legittimamente presente e partecipa ai momenti di vita privata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha richiamato il principio consolidato secondo cui il reato di cui all'art. 615-bis c.p. (nella fattispecie della 'indiscrezione') tutela la riservatezza domiciliare e sanziona l'interferenza proveniente da soggetti estranei alla vita privata captata; se chi effettua la ripresa è legittimamente presente e partecipa al momento di vita privata la condotta non integra l'interferenza illecita prevista da art. 615-bis. La Corte ha inoltre escluso di seguire l'indirizzo minoritario che ritiene rilevante esclusivamente il mancato consenso della persona ripresa. Poiché la Corte d'Appello aveva motivato la decisione richiamando prevalentemente la sentenza minoritaria e non risultando perfezionata l'estinzione del reato, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta per nuovo esame, lasciando a quella sede l'autonomia sulla ricostruzione dei fatti e la decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 615-bis cod. pen.

    Regola le 'interferenze illecite nella vita privata', distinguendo la figura dell'indiscrezione (uso di strumenti di ripresa in luoghi di privata dimora) dalla rivelazione; la tutela è della riservatezza domiciliare e rileva l'estraneità alla vita privata captata, non il semplice mancato consenso della persona ripresa.

  • art. 414 cod. pen.

    Riferito per la nozione di 'appartenenze' dei luoghi di privata dimora, utile a definire il locus commissi delicti ai fini dell'art. 615-bis.

  • art. 591 cod. pen.

    Richiamato nel contesto istruttorio per una denuncia precedente, menzionato per i fatti di causa ma non decisivo ai fini della qualificazione del reato di cui all'art. 615-bis.

  • art. 612-ter cod. pen.

    Norma che tutela la libertà morale (introdotta successivamente), richiamata per spiegare che alcuni casi (es. riprese di rapporti sessuali senza consenso del partner) potrebbero rientrare più appropriatamente in questo dominio e non necessariamente nell'art. 615-bis.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito)

    Normativa procedurale che disciplina l'eventualità di discussione orale e la requisitoria scritta in Cassazione; nel caso specifico le parti non hanno chiesto discussione orale e la Procura generale ha presentato requisitoria scritta.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Citato nei limiti di impugnazione ammessi; il ricorso è stato proposto nei termini e limiti previsti dalla normativa processuale.

Massime di principio

  • L'art. 615-bis tutela la riservatezza domiciliare: rileva l'estraneità dell'autore rispetto al nucleo di vita privata captato; chi è legittimamente presente e partecipa al momento privato generalmente non integra l'interferenza illecita.
  • Il consenso della persona ripresa non è di per sé l'elemento decisivo per escludere il reato quando il soggetto che registra è parte integrante della situazione privata e non un terzo estraneo.
  • L'interpretazione che equipari automaticamentel'assenza di consenso alla configurazione del reato nell'ambito della propria dimora è minoritaria e può essere ricondotta, in certi casi, a reati diversi (es. tutela della libertà morale ex art. 612-ter).
  • Se la decisione di merito si fonda prevalentemente su un precedente giurisprudenziale non condiviso, la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame lasciando alla corte di merito l'accertamento fattuale nel quadro dei principi di diritto richiamati.
  • In presenza di minori coinvolti è necessaria particolare cautela nella divulgazione delle decisioni (omissione delle generalità e dati identificativi).
  • La sussistenza o meno dell'estinzione del reato o della particolare tenuità del fatto può incidere sull'esito ma deve essere valutata correttamente e motivata dalla corte di merito; eventuali errori di motivazione o richiamo a orientamenti minoritari possono legittimare l'annullamento in Cassazione.

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