Circolare numero 214 del 8-11-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica il rinnovo per il 1996 della convenzione tra INPS e Regione Friuli-Venezia Giulia per l'erogazione dell'indennità di maternità alle donne non occupate, con operatività subordinata alla registrazione del decreto regionale. Vengono evidenziate le modifiche agli articoli 3, 9 e 13: estensione del diritto anche ai nati fuori Regione dal 1 luglio 1993, aggiornamento del compenso a lire 41.597 più IVA per ciascuna liquidazione e soppressione della disciplina transitoria ormai superata. Il testo convenzionale disciplina requisiti, domanda, documentazione, misura delle prestazioni, modalità di finanziamento, rendicontazione, responsabilità e foro competente.
Rinnovo per il 1996 della convenzione INPS-Regione Friuli-Venezia Giulia per l'indennità di maternità alle donne non occupate
Rinnovo della convenzione INPS-Regione Friuli-Venezia Giulia per l'indennità di maternità
La circolare comunica il rinnovo per l'anno 1996 della convenzione tra INPS e Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'erogazione dell'indennità di maternità alle donne non occupate prevista dal titolo IV della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49. La convenzione, scaduta il 31.12.1995, resta subordinata alla registrazione del decreto regionale e si applica alle domande presentate dal 1.1.1996 al 31.12.1996.
Modifiche apportate rispetto al testo precedente
Rispetto alla precedente convenzione risultano modificati gli articoli 3, 9 e 13.
In particolare:
- l'art. 3 viene integrato per riconoscere, a decorrere dal 1.7.1993, il diritto all'assegno di maternità anche in caso di nascita del bambino al di fuori del territorio regionale;
- il compenso per l'attività svolta viene aggiornato a lire 41.597 per ciascuna liquidazione, oltre IVA, sulla base della qualificazione delle somme come puro rimborso del costo del servizio e della conseguente non assoggettabilità a IRPEG e ILOR;
- l'art. 13 viene eliminato perché relativo a una fase transitoria ormai superata.
Per le parti non modificate restano ferme le istruzioni già impartite con la precedente circolare richiamata.
Finalità della convenzione e soggetti coinvolti
L'INPS si impegna a erogare, in nome e per conto della Regione, l'indennità di maternità alle donne non occupate residenti nella Regione e in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale e dalla convenzione. L'erogazione avviene tramite la propria organizzazione territoriale in tutte le province regionali.
Domanda, periodo indennizzabile e termini
L'indennità riguarda:
- i due mesi antecedenti la data presunta del parto;
- i tre mesi successivi alla data effettiva del parto.
La domanda deve essere redatta su modulo predisposto dall'Istituto e presentata tra il compimento del sesto mese di gravidanza e il termine perentorio di 180 giorni dal parto, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale.
Requisiti per l'accesso alla prestazione
Il diritto all'indennità è subordinato:
- alla mancanza di occupazione all'inizio del periodo indennizzabile;
- all'iscrizione nei registri anagrafici di un Comune della Regione da almeno tre mesi rispetto alla data della domanda;
- alla mancanza, nell'anno solare precedente la domanda, di redditi personali pari o superiori a quelli previsti per la pensione sociale in misura intera;
- alla mancanza del diritto, all'inizio del periodo indennizzabile, a trattamenti economici di malattia, maternità, disoccupazione e integrazione salariale previsti dalle leggi richiamate.
Documentazione richiesta e autocertificazioni
Per l'ottenimento della prestazione la richiedente deve produrre:
- il certificato di gravidanza con indicazione della data presunta del parto, rilasciato dalla USL competente;
- successivamente, il certificato di nascita accompagnato da dichiarazione della richiedente che attesti la maternità, oppure il certificato di assistenza al parto o il certificato di stato di famiglia in sostituzione della documentazione precedente.
La mancanza dei redditi, l'assenza di altri trattamenti economici, la residenza, la nascita e lo stato di famiglia possono essere comprovati anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Misura dell'indennità e casi particolari
L'indennità è corrisposta in un'unica soluzione, entro 60 giorni dal termine del periodo indennizzabile o, se successiva, dalla data di presentazione della domanda, per un importo di lire 1.000.000.
In caso di parto prematuro, l'importo è ridotto di lire 200.000 per ogni mese di anticipo, con il criterio che la frazione fino a 15 giorni non si computa e quella superiore ai 15 giorni vale come mese intero.
Adozione e affidamento preadottivo
Per l'ipotesi di adozione o affidamento preadottivo, l'art. 16 della legge regionale prevede un'indennità riferita ai tre mesi successivi all'ingresso del bambino in famiglia. La convenzione stabilisce che tale importo sia corrisposto, dopo il compimento del terzo mese dall'ingresso del minore, in unica soluzione pari a lire 600.000, aumentate di lire 300.000 per ogni ulteriore bambino adottato o affidato preadottivamente oltre il primo.
L'aumento si applica sia quando più bambini entrano contemporaneamente in famiglia, sia quando l'ingresso avviene entro tre mesi dall'ingresso del primo bambino.
Per la domanda valgono gli stessi requisiti soggettivi previsti per la maternità, riferendo il momento dell'ingresso del bambino in famiglia al termine collegato alla nascita. La domanda deve essere presentata entro tre mesi dall'ingresso del bambino nella famiglia.
I documenti richiesti sono quelli indicati per la maternità, con sostituzione del certificato di gravidanza e nascita con un certificato di esistenza in vita e con copia del certificato di affidamento o del verbale dell'autorità competente attestante la data di ingresso del bambino in famiglia.
Se la prestazione non può essere fruita per tutti i tre mesi previsti perché il bambino compie sei anni prima della scadenza del terzo mese dall'ingresso in famiglia, oppure per scadenza o revoca dell'affidamento, l'indennità complessiva è ridotta di un terzo mensile per i mesi non goduti, secondo i criteri di computo delle frazioni di mese già richiamati.
Controlli, responsabilità e recuperi di somme indebitamente erogate
La documentazione giustificativa delle erogazioni effettuate dall'INPS resta a disposizione della Regione per dieci anni, al fine di consentire i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e le altre verifiche necessarie.
La Regione solleva l'INPS da ogni responsabilità quanto ai criteri di accertamento e valutazione dei requisiti per il riconoscimento del diritto e per l'erogazione delle prestazioni. I recuperi delle prestazioni indebite sono effettuati dalla Regione, salvo i casi imputabili all'Istituto, per i quali il recupero è curato direttamente dalle sedi INPS con successivo riaccredito alla Regione. I recuperi non riusciti sono segnalati alla Regione, che può procedere con le azioni dirette che ritiene opportune.
Se l'INPS viene chiamato in giudizio per fatti connessi alla gestione del servizio svolto in conformità alla legge regionale e alla convenzione, le relative spese sono poste a carico della Regione, salvo dolo o colpa grave dell'operatore INPS addetto al servizio.
Rapporti finanziari, compenso e rendicontazione
Per l'attuazione della convenzione la Regione assegna alla SAP INPS di Trieste un'anticipazione pari al 50% dello stanziamento annuale. Successive integrazioni sono versate su richiesta dell'INPS in base al fabbisogno risultante dalle somme da erogare e tenendo conto del compenso per il servizio.
I versamenti sono effettuati su un conto corrente bancario intestato all'INPS, autorizzato a disporre i pagamenti in favore dei beneficiari. Le spese di gestione del conto e gli interessi maturati sulle giacenze sono, rispettivamente, addebitati e accreditati alla Regione.
L'INPS eroga le indennità fino a concorrenza delle anticipazioni e delle integrazioni ricevute. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo, la SAP di Trieste trasmette alla Regione il rendiconto con:
- elenco nominativo delle donne che hanno beneficiato dell'indennità e relativo importo;
- dichiarazione dei direttori delle SAP che hanno liquidato la prestazione circa la sussistenza dei requisiti previsti;
- prospetto riepilogativo dei versamenti regionali, delle somme erogate e del compenso per il servizio.
Oneri fiscali, spese di stipula, durata e foro competente
Il compenso per il servizio è quantificato in lire 41.597 più IVA per ogni liquidazione relativa a domande presentate nel 1996, ed è qualificato come puro costo del servizio. L'INPS è autorizzato a prelevare tale importo dal conto corrente al momento di ciascuna erogazione.
Le spese connesse alla stipula della convenzione, IVA compresa, sono a carico della Regione. L'atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.
La convenzione ha durata fino al 31.12.1996 ed è operativa dopo l'approvazione e la registrazione del decreto regionale. Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione della convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.
Punti principali
Rinnovo della convenzione e decorrenza
La convenzione per il pagamento dell'indennità di maternità alle donne non occupate residenti in Friuli-Venezia Giulia, scaduta il 31.12.1995, viene rinnovata per il 1996. L'accordo diventa operativo solo dopo l'approvazione e la registrazione del decreto regionale e si applica alle domande presentate dal 1.1.1996 al 31.12.1996.
Modifica dell'art. 3: riconoscimento del diritto anche per nascite fuori Regione
Viene precisato che, a decorrere dal 1.7.1993, il diritto all'assegno per maternità spetta anche in caso di nascita del bambino al di fuori della Regione. Restano fermi gli altri requisiti previsti dalla normativa regionale, compreso il termine di 180 giorni dalla nascita per la presentazione della domanda.
Aggiornamento del compenso e trattamento fiscale
Il compenso per l'attività svolta viene fissato in lire 41.597 per ogni liquidazione relativa a domande presentate nel 1996. La somma è qualificata come puro rimborso del costo del servizio e, secondo la determinazione del Ministero delle Finanze richiamata nella circolare, non è assoggettata a IRPEG e ILOR; resta invece soggetta a IVA, con onere a carico della Regione.
Soppressione dell'art. 13 e superamento della disciplina transitoria
Dalla convenzione viene eliminato l'art. 13, che regolava una fase transitoria ritenuta ormai superata. Per le parti non modificate restano valide le istruzioni già impartite con la precedente circolare richiamata.
Finalità e ambito della prestazione
L'INPS si impegna a erogare, in nome e per conto della Regione e tramite la propria organizzazione territoriale, l'indennità di maternità prevista dal titolo IV della legge regionale 24.6.1993, n. 49, alle donne non occupate in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dalla convenzione.
Domanda e termini di presentazione
L'indennità riguarda i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi al parto effettivo. La domanda, da compilare sul modulo predisposto dall'Istituto, va presentata tra il compimento del sesto mese di gravidanza e il termine perentorio di 180 giorni dal parto.
Requisiti soggettivi per l'indennità
Il diritto è subordinato alla mancanza di occupazione all'inizio del periodo indennizzabile, all'iscrizione anagrafica in un Comune della Regione da almeno tre mesi rispetto alla data della domanda, all'assenza, nell'anno solare precedente, di redditi personali pari o superiori a quelli previsti per la pensione sociale intera e all'assenza del diritto ad altri trattamenti economici di malattia, maternità, disoccupazione o integrazione salariale.
Documentazione e autocertificazioni
Per ottenere la prestazione occorrono il certificato di gravidanza con la data presunta del parto rilasciato dalla USL competente e, successivamente, il certificato di nascita accompagnato da dichiarazione sostitutiva attestante la maternità, oppure in alternativa il certificato di assistenza al parto o quello di stato di famiglia. Diversi requisiti, inclusi redditi, assenza di altri trattamenti, residenza, nascita o stato di famiglia, possono essere provati mediante autocertificazione ai sensi della legge n. 15/1968.
Misura dell'indennità per nascita e per parto prematuro
L'indennità è corrisposta in unica soluzione entro 60 giorni dalla fine del periodo indennizzabile o, se successiva, dalla domanda, per un importo di lire 1.000.000. In caso di parto prematuro, l'importo è ridotto di lire 200.000 per ogni mese di anticipo; la frazione di mese fino a 15 giorni non si computa, mentre quella superiore si considera mese intero.
Adozione e affidamento preadottivo
Per i tre mesi successivi all'ingresso del bambino in famiglia, l'indennità è riconosciuta in unica soluzione dopo il compimento del terzo mese, per lire 600.000, aumentate di lire 300.000 per ogni ulteriore bambino adottato o affidato preadottivamente. La domanda va presentata entro tre mesi dall'ingresso del bambino in famiglia e vanno prodotti i documenti sostitutivi del certificato di gravidanza e nascita, nonché la documentazione attestante l'ingresso del minore.
Riduzione della prestazione in caso di fruizione non integrale
Se l'indennità non può essere fruita per tutti i tre mesi previsti perché il bambino compie sei anni prima della scadenza del terzo mese dall'ingresso in famiglia oppure per scadenza o revoca dell'affidamento, la prestazione complessiva è ridotta di un terzo per ciascun mese non goduto, con i consueti criteri di computo delle frazioni di mese.
Controlli, responsabilità e recuperi
La documentazione delle erogazioni resta a disposizione della Regione per dieci anni per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per le verifiche ritenute necessarie. La Regione solleva l'INPS da responsabilità sui criteri di accertamento e valutazione dei requisiti; i recuperi delle prestazioni indebite sono effettuati dalla Regione, salvo quelli imputabili all'Istituto, che saranno recuperati direttamente dalle sedi INPS con riversamento delle somme alla Regione. La Regione si assume inoltre le spese legali, salvo dolo o colpa grave dell'operatore INPS.
Rapporti finanziari e rendiconto
La Regione versa alla SAP INPS di Trieste un'anticipazione pari al 50% dello stanziamento annuale, con successive integrazioni su richiesta dell'Istituto in base al fabbisogno e agli oneri per il servizio. Le somme sono accreditate su un conto corrente bancario intestato all'INPS, con spese e interessi rispettivamente a carico e a favore della Regione. Entro febbraio dell'anno successivo la SAP di Trieste invia il rendiconto nominativo delle beneficiarie, gli importi corrisposti e una dichiarazione di sussistenza dei requisiti, insieme a un prospetto riepilogativo dei versamenti, delle erogazioni e del compenso.
Compenso per il servizio e oneri fiscali
Gli oneri a carico della Regione per il servizio di erogazione sono pari a lire 41.597 più IVA per ciascuna liquidazione di indennità con domanda presentata nel 1996. L'INPS è autorizzato a prelevare tale importo dal conto corrente al momento di ogni erogazione. Le spese di stipula, compresa l'IVA, sono poste a carico della Regione.
Durata, registrazione e foro competente
La convenzione è operativa dopo approvazione e registrazione del decreto regionale e ha durata fino al 31.12.1996. Per le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 6 nov 1996Circolare numero 213 del 6-11-1996
- Circolare · 5 nov 1996Circolare numero 212 del 5-11-1996
- Circolare · 12 nov 1996Circolare numero 215 del 12-11-1996
- Circolare · 13 nov 1996Circolare numero 217 del 13-11-1996
- Circolare · 13 nov 1996Circolare numero 216 del 13-11-1996
- Circolare · 14 nov 1996Circolare numero 220 del 14-11-1996
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →