Sentenza n. 822/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'accertamento: - dell’illegittimità del silenzio/inerzia serbato dall’Amministrazione comunale in ordine alla richiesta di cancellazione anagrafica per irreperibilità ex art. 11, lett. c), del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, con conseguente condanna del Comune resistente all’adozione del provvedimento richiesto ed eventuale nomina, in caso di inerzia, di un commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di cancellazione anagrafica per irreperibilità della ex coniuge
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla domanda di cancellazione anagrafica per irreperibilità presentata ai sensi dell’art. 11, lett. c), del d.P.R. 223/1989, con conseguente ordine di provvedere ed eventuale nomina di un commissario ad acta. Ha dedotto la violazione dell’art. 11 del regolamento anagrafico, letto con la circolare ISTAT n. 21 del 5 aprile 1990, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto concludere il procedimento entro un anno dalla ricezione dell’istanza, svolgendo i necessari accertamenti sulla dimora abituale della destinataria. Il ricorrente ha rappresentato che la ex coniuge, già residente nell’immobile adibito a casa coniugale, si sarebbe trasferita altrove senza provvedere al cambio di residenza. Il Comune, dopo una prima istanza del 2023 e un accertamento effettuato il 26 ottobre 2023, avrebbe omesso di esaminare la successiva istanza del 29 settembre 2024. Il Comune e la presunta controinteressata non si sono costituiti.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la cancellazione anagrafica per irreperibilità costituisca un rimedio eccezionale, subordinato all’irreperibilità accertata mediante ripetuti accertamenti opportunamente intervallati e protratta per almeno un anno, senza conoscenza del luogo di attuale dimora abituale. Poiché il ricorrente aveva dichiarato di conoscere il luogo in cui la ex coniuge si sarebbe trasferita, avrebbe dovuto attivare la procedura di segnalazione prevista dall’art. 18 del d.P.R. 223/1989, relativa al mutamento di residenza, e non chiedere la cancellazione per irreperibilità. Inoltre, l’accertamento compiuto nel 2023 aveva rinvenuto la ex coniuge nell’immobile, la quale aveva dichiarato di trovarsi spesso in altro luogo per ragioni lavorative: tale circostanza escludeva, comunque, la sussistenza dei presupposti dell’irreperibilità anagrafica. Non è stato ordinato al Comune di provvedere sulla domanda né è stata disposta la nomina di un commissario ad acta. Nulla per le spese, poiché il Comune e la controinteressata non si erano costituiti.
Norme richiamate
art. 11, lett. c), d.P.R. 223/1989
per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile
La cancellazione anagrafica per irreperibilità richiede ripetuti accertamenti opportunamente intervallati e l’accertata irreperibilità; il rimedio ha carattere eccezionale.
art. 18 d.P.R. 223/1989
Quando sia noto il luogo di dimora abituale dell’interessato in altro Comune, deve essere attivata la procedura di segnalazione relativa al mutamento di residenza, non la cancellazione per irreperibilità.
Circolare ISTAT 5 aprile 1990, n. 21
Le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata la irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno e non si conosca l'attuale loro dimora abituale
L’irreperibilità deve risultare per almeno un anno e deve mancare la conoscenza dell’attuale dimora abituale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità delle parti ai fini dell’oscuramento dei dati.
Massime di principio
- La cancellazione anagrafica per irreperibilità costituisce un rimedio eccezionale e può essere disposta soltanto quando l’interessato risulti costantemente irreperibile all’indirizzo anagrafico a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, per un periodo minimo di almeno un anno, e non sia conosciuto il luogo della sua attuale dimora abituale.
- Quando l’amministrazione o il segnalante conosca il luogo in cui l’interessato ha stabilito la propria dimora abituale, non ricorrono i presupposti per la cancellazione per irreperibilità; deve invece essere attivata la procedura di segnalazione relativa al mutamento di residenza prevista dall’art. 18 del d.P.R. 223/1989.
- La mera assenza dell’interessato dall’indirizzo anagrafico in occasione di un accesso, soprattutto quando sia giustificata da ragioni lavorative o da temporanee permanenze altrove, non dimostra di per sé l’irreperibilità anagrafica richiesta dall’art. 11, lett. c), del d.P.R. 223/1989.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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