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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22061/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 sulle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2004. Il contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo che, prima dell'iscrizione a ruolo, fosse necessaria la comunicazione dell'esito della liquidazione e dell'irregolarità, quale presupposto essenziale del procedimento e condizione di procedibilità, la cui omissione avrebbe determinato la nullità della riscossione. Con il primo motivo di ricorso per cassazione è stata dedotta la violazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 6, commi 1 e 5, l. n. 212/2000; con il secondo motivo la violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 462/1997, per avere l'amministrazione iscritto a ruolo a titolo definitivo imposte derivanti da controllo automatizzato senza previa comunicazione e senza avviso di pagamento. L'Agenzia delle Entrate ha resistito, sostenendo la correttezza della decisione di merito che aveva escluso la necessità della comunicazione preventiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente non è imposto in ogni ipotesi di iscrizione a ruolo ex art. 36-bis, ma solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Nel caso concreto, essendo la cartella stata emessa per il mero omesso pagamento di quanto già risultante dalla dichiarazione, non era dovuta la comunicazione di irregolarità. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il controllo automatizzato è un controllo documentale sui dati contabili dichiarati, senza margini interpretativi; la cartella può essere emessa senza previo contraddittorio quando si tratta di omesso pagamento di quanto già dichiarato.

  • art. 6, commi 1 e 5, L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'obbligo di comunicazione preventiva sussiste solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non opera in via generalizzata per tutte le iscrizioni a ruolo conseguenti alla liquidazione automatizzata.

  • art. 2 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462

    La comunicazione di irregolarità è dovuta solo quando dal controllo emerga un risultato diverso da quello dichiarato o una maggiore imposta; non è prescritta in caso di omessi o tardivi versamenti.

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato in parallelo all'art. 36-bis per confermare che la comunicazione di irregolarità non è necessaria in assenza di esiti difformi della liquidazione automatizzata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento di controllo automatizzato delle dichiarazioni, la comunicazione preventiva al contribuente non costituisce un adempimento necessario in ogni caso di iscrizione a ruolo, ma solo quando il controllo evidenzi incertezze su elementi rilevanti della dichiarazione.
  • Quando la cartella deriva dal mero omesso o tardivo versamento di somme già esposte in dichiarazione, la comunicazione di irregolarità non è dovuta e la sua omissione non determina invalidità della riscossione.
  • L'omissione della comunicazione di irregolarità, nei casi in cui sarebbe astrattamente prevista, integra al più una irregolarità procedimentale e non impedisce comunque al contribuente di pagare con la riduzione delle sanzioni ove la disciplina applicabile lo consenta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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