Sentenza n. 1883/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: trasferimento d’ufficio della dipendente dal commissariato di servizio a una diversa Questura, nonché diniego ministeriale dell’istanza di annullamento in autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, figlia unica e caregiver della madre con handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, aveva fruito dei permessi e del congedo straordinario. Ha impugnato il trasferimento disposto senza il suo consenso, deducendo la violazione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 e il difetto di motivazione, perché il provvedimento richiamava soltanto generiche esigenze di servizio. Con motivi aggiunti ha contestato il diniego ministeriale di autotutela: ha lamentato l’integrazione postuma della motivazione, ribadito la necessità del consenso al trasferimento, negato che la nuova sede migliorasse la gestione familiare e dedotto il rilevante aggravio logistico derivante dalla nuova destinazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti, annullando il trasferimento e il diniego di autotutela, salvo il motivato riesercizio del potere. Ha ritenuto che il trasferimento del dipendente tutelato dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 possa prescindere dal consenso soltanto in presenza di effettive e specifiche esigenze di servizio, da indicare compiutamente. Il provvedimento originario si limitava a richiamare esigenze di servizio generiche. Il diniego di autotutela, qualificabile come convalida e non come motivazione postuma inammissibile, restava comunque insufficiente: il richiamo alle funzioni istituzionali e alla permanenza della dipendente nella sede per circa sette anni non chiariva quali concrete esigenze giustificassero il trasferimento. Le considerazioni sulla distanza della nuova sede e sulle nuove funzioni non potevano sostituire la previa individuazione dell’interesse pubblico che consente la deroga alla regola del consenso. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
Ne consegue quindi che la disposizione, nel prevedere l’obbligo del consenso del lavoratore ed essendo orientata, come detto, alla tutela del disabile, è suscettibile di deroga, specularmente al caso del trasferimento a domanda, solo laddove ricorrano effettive e ben individuate esigenze di servizio.
Il trasferimento senza consenso del lavoratore che assiste una persona con disabilità è ammesso solo in presenza di esigenze di servizio effettive e specificamente individuate; l’amministrazione deve esporle in modo adeguato e compiuto.
art. 3, comma 1, d.lgs. 165/2001
Va premesso che la controversia si incentra sulla portata dell’art. 33 comma 5, della L. 104/92, nell’ambito di un rapporto di lavoro disciplinato in regime di diritto pubblico (ex art. 3, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001).
La controversia riguarda un rapporto di lavoro pubblico non privatizzato, nell’ambito del quale il TAR esamina la tutela prevista dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992.
Massime di principio
- Il divieto di trasferire senza consenso il dipendente che assiste una persona con disabilità, previsto dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, può essere derogato soltanto per esigenze di servizio effettive e specificamente individuate, che l’amministrazione deve illustrare compiutamente e motivare.
- Il generico richiamo alle esigenze di servizio, al buon andamento, alle funzioni istituzionali o alla lunga permanenza del dipendente nella sede non è sufficiente a giustificare il trasferimento in deroga all’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, se non chiarisce quali concrete esigenze pubbliche lo rendano necessario.
- Nel trasferimento disposto in deroga alla tutela del dipendente caregiver, il bilanciamento con le esigenze della persona assistita viene dopo l’individuazione dell’interesse pubblico concreto che giustifica la deroga alla regola del consenso.
- Il provvedimento che respinge un’istanza di annullamento in autotutela può qualificarsi come convalida dell’atto originario, anziché come motivazione postuma; tale qualificazione non sana tuttavia l’insufficienza della motivazione, se non vengono esplicitate le specifiche esigenze di servizio giustificative.
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