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Sentenza

Sentenza n. 263/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica semplificata per la realizzazione di una nuova recinzione con siepe in zona agricola ricadente nel Parco del Secchia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale deducendo, con motivi connessi, la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 30 d.P.R. 380/2001, nonché travisamento, falso presupposto e illogicità, contestando il riferimento dell’amministrazione alla possibile lottizzazione abusiva e sostenendo che la recinzione fosse compatibile con la finalità conservativa dell’area e non idonea a dimostrare una trasformazione urbanistica abusiva. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 136 e 146 d.lgs. 42/2004 e del d.P.R. 31/2017, sostenendo che il terreno fosse prossimo a una zona edificata, che la recinzione con siepe, priva di basamento in cemento, non arrecasse pregiudizio ai valori paesaggistici e che l’inserimento dell’intervento nell’Allegato B, punto B.21, del d.P.R. 31/2017, relativo agli interventi sottoposti a procedimento semplificato, rendesse tendenzialmente consequenziale il rilascio dell’autorizzazione, salvo una motivazione particolarmente approfondita. La ricorrente ha infine dedotto la violazione delle norme urbanistiche locali e dell’art. 7 l.r. 15/2013, nonché difetto di motivazione, sostenendo che le recinzioni fossero realizzabili senza previo titolo edilizio e che non fosse adeguatamente spiegato come l’opera potesse determinare un mutamento d’uso del terreno da agricolo ad area pertinenziale di un fabbricato urbano. È stato invocato anche l’art. 841 c.c. sul diritto del proprietario di chiudere il fondo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento di 3.000 euro oltre accessori per spese di lite. Il Collegio ha ritenuto legittimo il diniego, rilevando che l’area ricade nel Parco del Secchia, sottoposto a vincolo paesaggistico, e nella disciplina locale delle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale. Il provvedimento impugnato conteneva un’articolata motivazione fondata sul vincolo, sulla disciplina urbanistica e paesaggistica applicabile, sugli elaborati progettuali, sul preavviso di rigetto e sulle osservazioni della parte, individuando sia il cambio d’uso del terreno a favore di un’area pertinenziale urbana sia l’incongruità della recinzione chiusa e della siepe rispetto al paesaggio rurale storico, caratterizzato da siepi lineari e delimitazioni porose funzionali alla conduzione agricola. Le valutazioni comunali sono state ritenute espressione di discrezionalità tecnica non manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole; la ricorrente non ha fornito elementi tecnici idonei a dimostrarne l’inattendibilità, limitandosi a richiamare la lieve entità dell’intervento, l’assenza di cemento e la contiguità con una zona edificata. Il TAR ha escluso che il ricorso alla procedura paesaggistica semplificata comporti un automatismo favorevole al rilascio dell’autorizzazione o imponga una motivazione aggravata per il diniego: la semplificazione riguarda la forma e la durata del procedimento, non attenua la valutazione sostanziale di compatibilità con i valori paesaggistici. È stata inoltre ritenuta infondata la pretesa di far derivare dalla disciplina edilizia sulle recinzioni o dal diritto di chiudere il fondo un diritto all’assenso paesaggistico, poiché tali facoltà restano subordinate al rispetto della tutela paesaggistica. Il riferimento alla possibile lottizzazione abusiva è stato qualificato come argomentazione ulteriore, non decisiva, rispetto alla valutazione di incompatibilità paesaggistica; il diniego non vieta in assoluto la chiusura del fondo, ma definisce le modalità degli interventi compatibili con l’area tutelata.

Norme richiamate

  • artt. 136 e 142, comma 1, lett. f), d.lgs. 42/2004

    L’area ricadente nel Parco del Secchia è sottoposta a vincolo paesaggistico e gli interventi devono essere valutati alla luce della speciale disciplina di tutela paesaggistica.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    L’autorizzazione paesaggistica richiede una valutazione concreta della compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici tutelati; la disciplina paesaggistica prevale sulle facoltà edilizie e dominicali del privato.

  • art. 11, comma 3, d.P.R. 31/2017

    L’amministrazione procedente valuta la conformità dell’intervento o dell’opera alle prescrizioni d’uso, ove presenti, contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico, anche solo adottato, ai sensi del Codice, nonché, eventualmente, la sua compatibilità con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento.

    Il procedimento semplificato conserva un ampio margine di valutazione tecnico-discrezionale e non determina alcun automatismo nel rilascio dell’autorizzazione né impone una motivazione aggravata per il diniego.

  • Allegato B, punto B.21, d.P.R. 31/2017

    la realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di mantenimento del terreno

    La riconduzione dell’intervento al procedimento autorizzatorio semplificato riguarda il modello procedimentale applicabile, ma non esclude la valutazione negativa della compatibilità paesaggistica.

  • art. 30 d.P.R. 380/2001

    Il richiamo alla possibile lottizzazione abusiva, pur contenuto nella motivazione, è stato considerato argomento ulteriore e non decisivo rispetto alla distinta valutazione di incompatibilità paesaggistica.

  • art. 7, comma 5, lett. f), l.r. Emilia-Romagna 15/2013

    L’eventuale assoggettamento delle recinzioni a un regime edilizio semplificato o libero non esonera dal rispetto delle disposizioni in materia di tutela del paesaggio.

  • art. 841 c.c.

    il proprietario del fondo può chiudere in qualunque tempo il fondo

    Il diritto di chiudere il fondo non attribuisce un diritto incondizionato alla realizzazione delle specifiche opere progettate, dovendo essere esercitato nel rispetto dei vincoli paesaggistici.

Massime di principio

  • La sottoposizione di un’area a vincolo paesaggistico consente all’amministrazione competente di negare l’autorizzazione a una recinzione quando, sulla base di un’istruttoria e di una motivazione riferite alle concrete caratteristiche dell’opera e del contesto tutelato, l’intervento risulti incongruo rispetto ai caratteri del paesaggio rurale.
  • La procedura autorizzatoria paesaggistica semplificata prevista dal d.P.R. 31/2017 semplifica la forma e i tempi dell’istruttoria, ma non comporta un automatismo nel rilascio dell’autorizzazione né impone una motivazione aggravata per il diniego; l’amministrazione conserva il potere di valutare la conformità e la compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali paesaggistiche verifica l’attendibilità, coerenza e correttezza del criterio tecnico e della sua applicazione, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa; il diniego è legittimo se immune da manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento.
  • La qualificazione edilizia di un’opera come di lieve entità, così come l’assenza di elementi costruttivi particolarmente invasivi, non esclude che l’intervento possa avere un impatto paesaggistico incompatibile con il contesto, da valutare autonomamente e concretamente.
  • Il diritto dominicale di chiudere il fondo e la disciplina edilizia eventualmente favorevole alla realizzazione di recinzioni non prevalgono sulla tutela paesaggistica e non fondano un diritto al rilascio dell’autorizzazione.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaQualificazione degli interventiTitoli abilitativi edilizi
RamiBeni culturali e paesaggioEdilizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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