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Ordinanza

Ordinanza n. 179/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'ottemperanza 1. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Sentenza n. 684 del 20/07/2023 del TAR Marche resa nel procedimento R.G. n. 267/2023, richiedendo pronuncia di inefficacia e/o nullità degli atti comunali contrastanti ed elusivi della Sentenza, in particolare dei Prot. nn. 25002/2024 e 798/2024, ordinando l’ottemperanza anche emanando il provvedimento in luogo dell’Ente o determinandone il contenuto, richiedendo altresì la nomina di un Commissario ad acta e la condanna del Comune al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo, con vittoria di spese e competenze di lite. 2. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalle ricorrenti il 1\1\2025: eventualmente a valere anche come ricorso autonomo avente ad oggetto la richiesta di inefficacia, nullità ed anche annullamento ed illegittimità: - dei sopravvenuti atti quali la Delibera di Giunta Comunale n. 158 del 22/10/2024, l’Ordinanza Polizia Municipale n. 267/2024, l’Istanza di Sanatoria presentata dal Controinteressato in data 09/09/2024 ed ogni eventuale Sanatoria concessa dall’Ente; - oltreché di tutti gli atti già censurati col ricorso introduttivo per l’ottemperanza, tra i quali il Prot. n. 25002 del 14/09/2024, i suoi allegati tra cui il Prot. n. 798 del 21/08/2024 nonché il precedente avvio del procedimento, Prot. n. 22007 del 08/08/2024; - e di ogni ulteriore atto e provvedimento, anche se allo stato non conosciuto, contrastante con la Sentenza n. 684/2024 e/o comunque con il quale si incida direttamente e/o indirettamente sui diritti ed interessi delle ricorrenti anche qui fatti valere; - contestualmente con ottemperanza della Sentenza n. 684/2024 come già richiesto nel ricorso introduttivo, con tutte le conseguenti statuizioni, ivi richiamate e da intendersi integralmente riproposte; - in ogni caso, anche nell'ipotesi di conversione del rito, disponendo la condanna delle controparti ed in particolare dell'Ente al ripristino totale dell’intera situazione o status quo ante precedente all’intervento del Controinteressato, sia dal punto di vista documentale, con stralcio di ogni documento presentato, che fisico con riguardo ai parcheggi e viabilità, senza poter il medesimo utilizzare uti singuli anche indirettamente i parcheggi condominiali senza assenso dell’Assemblea, con ogni conseguente obbligo conformativo. 3. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalle ricorrenti il 29\3\2025: Inefficacia, nullità ed anche annullamento ed illegittimità: - del Permesso di costruire in Sanatoria n. 1713 rilasciato in data 14/01/2025 all’Arch. Fabio Morresi ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 per: “Accertamento di conformità per la realizzazione di un parcheggio pubblico nell’area di proprietà pubblica in via J. Belletti” - Area identificata al foglio catastale n. 8 con la particella n. 641, Riferimento pratica edilizia n. 1339, dell’Istanza presentata dal medesimo Arch. Morresi e di tutti i suoi allegati, dei pareri favorevoli espressi dagli Uffici ed Enti competenti e di ogni ulteriore atto e documento presupposto, connesso e/o collegato, anche se non conosciuto, alla concessa sanatoria; - oltreché di tutti gli atti già censurati col ricorso introduttivo per l’ottemperanza e con i precedenti Motivi Aggiunti; - e di ogni ulteriore atto e provvedimento, anche se allo stato non conosciuto, contrastante con la Sentenza n. 684/2024 e/o comunque con il quale si incida direttamente e/o indirettamente sui diritti ed interessi delle Ricorrenti anche qui fatti valere; Contestualmente con ottemperanza: - della Sentenza n. 684/2024 come già richiesto nel ricorso introduttivo e nei precedenti motivi aggiunti, con tutte le conseguenti statuizioni richiamate e integralmente riproposte; In ogni caso, anche nell’ipotesi di conversione del rito, disponendo la condanna delle controparti ed in particolare dell’Ente: - al ripristino totale dell’intera situazione o status quo ante precedente all’intervento del controinteressato, sia dal punto di vista documentale, con stralcio di ogni documento presentato, che fisico con riguardo ai parcheggi e viabilità, senza poter il medesimo utilizzare uti singuli anche indirettamente i parcheggi condominiali senza assenso dell’Assemblea, con ogni conseguente obbligo conformativo. 4. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalle ricorrenti il 28\7\2025: da valersi, occorrendo, anche quale ricorso autonomo ed aventi ad oggetto l’ottemperanza della Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 4321, pubblicata il 20/05/2025, notificata il 30/05/2025, resa nel giudizio di appello proposto medio tempore dal Comune di Corridonia R.G. n. 8243/2024, confermativa della sentenza di primo grado del TAR Marche n. 684 del 20/07/2024, nonché per la nullità, inefficacia ed in subordine annullamento ed illegittimità: - degli atti già impugnati e contestati con i motivi aggiunti notificati il 17/03/2025 e depositati il 29/03/2025, quali il permesso di costruire in sanatoria n. 1713 rilasciato in data 14/01/2025 all’Arch. Fabio Morresi ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 per: “Accertamento di conformità per la realizzazione di un parcheggio pubblico nell’area di proprietà pubblica in via J. Belletti” - Area identificata al foglio catastale n. 8 con la particella n. 641, Riferimento pratica edilizia n. 1339, dell’Istanza presentata dal medesimo Arch. Morresi e di tutti i suoi allegati, dei pareri favorevoli espressi dagli Uffici ed Enti competenti e di ogni ulteriore atto e documento presupposto, connesso e/o collegato, anche se non conosciuto, alla concessa Sanatoria; - degli atti già impugnati e contestati con i motivi aggiunti notificati il 21/12/2024 e depositati il 01/01/2025, quali la Delibera di Giunta Comunale n. 158 del 22/10/2024, l’Ordinanza di Polizia Municipale n. 32894 del 04/12/2024 ed atti connessi e/o conseguenti; - degli atti già impugnati e contestati con il ricorso introduttivo datato 02/10/2024, il Prot. n. 25002 del 14/09/2024 ed i suoi allegati tra cui il Prot. n. 798 del 21/08/2024, nonché il precedente avvio del procedimento, Prot. n. 22007 del 08/08/2024 ed il Prot. n. 798 del 21/08/2024 del Comando Polizia Locale; - e di ogni ulteriore atto e provvedimento, anche se allo stato non conosciuto, elusivo e/o contrastante con le pronunce di primo e secondo grado, Sentenza n. 684/2024 del TAR Marche e Sentenza n. 4321/2025 del Consiglio di Stato e/o comunque con il quale si incida direttamente e/o indirettamente sui diritti ed interessi delle ricorrenti anche qui fatti valere; - in ogni caso disponendo la condanna delle controparti ed in particolare dell’Ente al ripristino totale dell’intera situazione o status quo ante precedente all’intervento del Controinteressato.

Giustizia amministrativa202400453

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: atti comunali ritenuti elusivi del giudicato, inclusi provvedimenti edilizi e il permesso di costruire in sanatoria relativo alla realizzazione di un parcheggio pubblico

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Marche n. 684/2023, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4321/2025, contestando atti comunali ritenuti contrastanti o elusivi del giudicato, tra cui comunicazioni e atti del procedimento, una delibera di Giunta, ordinanze della Polizia Municipale e il permesso di costruire in sanatoria rilasciato per la realizzazione di un parcheggio pubblico. Hanno chiesto anche la riduzione in pristino dei luoghi, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora. Nel corso dell'esecuzione del giudicato, il commissario ad acta ha chiesto chiarimenti circa la compatibilità con il giudicato del posizionamento di archetti nella posizione proposta e, in subordine, quale tra due diverse posizioni dovesse essere adottata; ha inoltre chiesto una proroga del termine assegnato per l'ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha chiarito che l'esecuzione della sentenza n. 724/2025, resa nel precedente giudizio di ottemperanza e non appellata, richiede che le fioriere siano collocate al confine tra la proprietà pubblica e quella privata, con posizionamento materiale concordato tra le parti o i loro difensori e il commissario ad acta, esattamente sulla linea di confine. Il giudice ha precisato che il giudicato non ha accertato se le fioriere fossero originariamente infisse al suolo; tuttavia, dalle fotografie del documento n. 55 esse risultano in posizioni leggermente diverse e, secondo l'id quod plerumque accidit, appaiono amovibili. Le modalità alternative di delimitazione del confine e di interdizione veicolare non sono coperte dal giudicato, limitato alla rimozione delle trasformazioni conseguenti alle SCIA oggetto di inibitoria e alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Le parti potranno comunque concordare modalità alternative dopo l'esecuzione del giudicato. Sono estranee all'ottemperanza le questioni sull'uso e la tutela di beni privati, sulla delimitazione dei confini e sulle eventuali violazioni del codice della strada successive alla riduzione in pristino, da sottoporre eventualmente al giudice munito di giurisdizione. Il TAR ha infine concesso al commissario ad acta una proroga di 180 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. Nessuna decisione di accoglimento o rigetto delle domande sostanziali di annullamento è stata assunta in questa sede.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Accertamento di conformità per la realizzazione di un parcheggio pubblico nell'area di proprietà pubblica in via J. Belletti

    La disposizione è richiamata con riferimento al permesso di costruire in sanatoria impugnato con i motivi aggiunti; l'ordinanza non ne esamina la legittimità.

  • art. 100 c.p.a.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice deve delimitare l'oggetto del giudicato e chiarire le modalità esecutive esclusivamente in funzione della rimozione delle trasformazioni e degli effetti direttamente considerati dalla pronuncia da eseguire, senza estendere il giudicato a questioni ulteriori relative ai rapporti proprietari, ai confini o a illeciti successivi all'esecuzione.
  • Quando il giudicato impone la riduzione in pristino secondo una precisa rappresentazione dello stato dei luoghi contenuta negli atti processuali, gli elementi materiali devono essere collocati in modo conforme a tale rappresentazione e, ove necessario, esattamente sulla linea di confine individuata dal giudice.
  • Il commissario ad acta può chiedere chiarimenti al giudice dell'ottemperanza sulle modalità di esecuzione del giudicato e ottenere una proroga del termine quando ciò sia necessario per completare gli adempimenti esecutivi.
  • Le parti possono concordare modalità alternative di delimitazione dei confini o di interdizione del transito soltanto dopo l'esecuzione del giudicato, poiché tali modalità non possono sostituire unilateralmente il contenuto conformativo stabilito dalla pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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