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Sentenza

Sentenza del 17/11/2021 n. 35006 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

C.G. impugnava l'avviso di accertamento per gli anni 2003-2007 con cui l'Agenzia contestava disponibilità finanziarie in Svizzera non dichiarate (violazione dell'obbligo di indicare le attività estere ex D.L. n.167/1990, art.4). Il contribuente deduceva l'inutilizzabilità dei dati desunti dalla cd. "lista Falciani" perché ottenuti illecitamente da un dipendente infedele della banca HSBC di Ginevra. L'Agenzia contestava invece la decisione di merito, sostenendo che le informazioni ricevute dall'autorità francese tramite gli ordinari canali di cooperazione internazionale sono utilizzabili e che, per le attività in Paesi a fiscalità privilegiata, opera l'inversione dell'onere probatorio (D.L. n.78/2009, art.12, comma 2). La CTP e la CTR avevano però ritenuto i dati inutilizzabili e hanno respinto l'accertamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la statuizione della CTR circa l'inutilizzabilità della lista Falciani. Ha affermato che i dati provenienti dalle autorità francesi tramite cooperazione internazionale sono utilizzabili nel processo tributario anche se acquisiti illecitamente da terzi (illeciti attribuibili al terzo e non all'Amministrazione). Ha inoltre precisato che la presunzione legale di evasione prevista dall'art.12, comma 2, D.L. n.78/2009 non è retroattiva e quindi non applicabile agli anni anteriori alla sua entrata in vigore; tuttavia l'Ufficio può comunque fondare l'accertamento su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, anche su un unico indizio di elevata valenza probatoria. La sentenza della CTR è cassata e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per valutare la rilevanza probatoria dei dati estratti dalla lista Falciani e degli altri elementi prodotti dall'Ufficio e per decidere sulle spese.

Norme richiamate

  • Direttiva 77/799/CEE

    considerando 6; artt. 1 e 4

    La Direttiva disciplina lo scambio di informazioni fra autorità fiscali UE; riconosce la possibilità di trasmettere informazioni senza preventiva richiesta e legittima l'uso, da parte dello Stato ricevente, dei dati per finalità di accertamento fiscale.

  • Convenzione Italia-Francia (ratificata con L. n.20/1992), art.27

    Prevede lo scambio di informazioni fra le Autorità per prevenire evasione e frode fiscali, legittimando l'utilizzo dei dati ricevuti nell'attività di contrasto all'evasione.

  • D.P.R. n. 600/1973

    art. 38, art. 39, art. 70

    Art.38 consente rettifiche del reddito anche su presunzioni; art.39 e altre disposizioni ammettono l'utilizzo di elementi acquisiti in vario modo (principio di non tipicità della prova); art.70 limita l'applicazione delle norme penal-procedurali al procedimento tributario in via residuale.

  • D.L. n. 167/1990

    Impone l'obbligo di indicare in dichiarazione le disponibilità finanziarie detenute all'estero e disciplina l'inversione dell'onere della prova in presenza di notizia di somme non dichiarate.

  • D.L. n. 78/2009, art. 12, comma 2

    Introduce una presunzione legale di evasione per investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata; la Corte ha stabilito che tale presunzione non è applicabile retroattivamente agli anni antecedenti all'entrata in vigore (1/7/2009).

  • Codice di procedura penale, art. 191 c.p.p.

    Sancisce l'inutilizzabilità di elementi acquisiti in violazione delle garanzie processuali nel procedimento penale; la Corte ha ribadito che tale regola è propria del processo penale e non si estende automaticamente al processo tributario.

  • Norme sui reati tributari (D.L. n.429/1982 e D.Lgs. n.74/2000, art.20)

    D.L. n.429/1982, art.12; D.Lgs. n.74/2000, art.20

    Confermano l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario e consentono l'utilizzo, ai fini fiscali, di elementi raccolti in sede penale, fermo restando rispetto delle specifiche tutele.

  • Codice civile, art. 2697

    Riguarda l'onere della prova; nel contesto tributario si collega alla possibilità di inversione dell'onere probatorio quando l'Amministrazione fornisce elementi di fatto relativi a disponibilità estere non dichiarate.

Massime di principio

  • I dati bancari ottenuti da un terzo autore di illecito (es. ex dipendente bancario) e trasmessi da autorità straniere tramite canali di cooperazione fiscale sono, di regola, utilizzabili in sede di accertamento e contenzioso tributario; l'illecito è rilevante ai fini penali ma non impedisce automaticamente l'utilizzo fiscale delle informazioni.
  • La regola di inutilizzabilità dell'art.191 c.p.p. si applica al processo penale e non si estende automaticamente al processo tributario; occorre verificare la lesione di diritti costituzionalmente tutelati per escludere l'utilizzabilità.
  • La presunzione legale di evasione ex D.L. n.78/2009, art.12, comma 2 non si applica retroattivamente agli anni anteriori alla sua entrata in vigore; per quegli anni l'Amministrazione può comunque esercitare l'accertamento basandosi su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
  • Il giudice tributario può fondare la propria decisione su una sola presunzione semplice, purché essa sia grave e precisa; non è necessario un pluralità di elementi se l'unico indizio ha elevata valenza probatoria.
  • Lo scambio di informazioni internazionali (direttive e convenzioni bilaterali) è finalizzato al contrasto dell'evasione e legittima l'utilizzo delle informazioni ricevute senza obbligo di preventiva verifica da parte dell'autorità ricevente, salvo specifici profili di illegittimità che incidano su diritti fondamentali del contribuente.
  • Quando l'Amministrazione acquisisce notizie su attività estere non dichiarate, può incombere un'inversione dell'onere della prova in capo al contribuente (dimostrare che le somme sono già state tassate o non rilevanti), ove la normativa applicabile lo preveda per gli anni in questione.

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