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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21733/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Ufficio ha rettificato il reddito d'impresa di una società di persone per un anno d'imposta, recuperando a tassazione costi ritenuti relativi a operazioni inesistenti, con conseguente rettifica del reddito di partecipazione imputato ai soci in proporzione alle quote. I contribuenti hanno impugnato gli avvisi; la CTR ha accolto gli appelli ritenendo, da un lato, legittimo l'intervento dei soci nel giudizio della società ormai cancellata e, dall'altro, idonea la documentazione prodotta a superare gli indizi dell'Ufficio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, la violazione delle norme su deducibilità dei costi e detraibilità IVA in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, l'erronea valutazione delle prove e l'omesso esame di un fatto decisivo: la circostanza che, nel luogo indicato nel contratto di affitto prodotto dai contribuenti, i verificatori avessero trovato una diversa società. Nei ricorsi relativi ai soci erano inoltre proposte censure sulla motivazione e sull'omesso esame, ma la Corte le ha poi ritenute assorbite.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi, ha accolto il motivo comune relativo alla prova delle operazioni inesistenti e il motivo specifico del ricorso principale concernente l'omesso esame del fatto storico relativo alla diversa società rinvenuta presso la sede indicata nel contratto di locazione. Ha dichiarato assorbiti gli altri motivi e ha cassato tutte le sentenze impugnate, rinviando alla CTR della Campania in diversa composizione anche per le spese. La decisione di merito favorevole ai contribuenti è stata dunque travolta per errata applicazione dei principi in tema di onere della prova e per omesso esame di un fatto decisivo.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Nelle società di persone il reddito è imputato automaticamente ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, con accertamento unitario e inscindibile tra società e soci.

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel contenzioso che coinvolge società di persone e soci sussiste litisconsorzio necessario originario e può rendersi necessaria l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato per la possibilità di riunione delle cause connesse.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    È richiamato in relazione alla deducibilità dei costi d'impresa, contestata dall'Ufficio perché riferita a operazioni inesistenti.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato in tema di detrazione IVA, negata in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare la prova dell'inesistenza dell'operazione e non sono prova gerarchicamente subordinata.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta offerti dall'Ufficio elementi anche indiziari dell'inesistenza dell'operazione, passa sul contribuente l'onere di provarne l'effettiva esistenza.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso per denunciare l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale per la censura di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro processuale per la censura di omesso esame di un fatto decisivo.

Massime di principio

  • In materia di IVA e imposte dirette, quando l'Ufficio contesta che le fatture si riferiscano a operazioni oggettivamente inesistenti, può assolvere il proprio onere probatorio anche tramite elementi indiziari e presuntivi, i quali possono essere valorizzati in modo autonomo dal giudice di merito.
  • Una volta che l'Amministrazione abbia fornito elementi idonei a mettere in dubbio l'effettività delle operazioni fatturate, spetta al contribuente dimostrarne la reale esecuzione; tale prova non può ridursi alla mera esibizione delle fatture, alla regolarità contabile o alla tracciabilità dei pagamenti, perché tali elementi sono compatibili anche con operazioni fittizie.
  • Nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti, il pagamento dell'IVA formalmente indicata in fattura non basta, da solo, a fondare il diritto alla detrazione, occorrendo comunque l'inerenza dell'operazione all'attività d'impresa.
  • Nel contenzioso relativo a società di persone e soci, l'accertamento del reddito è unitario e inscindibile; pertanto la controversia coinvolge necessariamente società e tutti i soci, salvo questioni personali, e non può essere definita solo nei confronti di alcuni.
  • Il giudice di merito deve esaminare tutti i fatti storici decisivi specificamente dedotti e documentati, non potendo fondare la decisione su un singolo elemento probatorio senza confrontarsi con circostanze contrarie rilevanti allegate nell'atto impositivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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