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Sentenza

Sentenza del 28/03/2018 n. 7650 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha contestato il riconoscimento dell'agevolazione fiscale prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, applicata a un'apertura di credito in conto corrente garantita da ipoteca. Il contratto prevedeva che la banca potesse recedere in qualsiasi momento e senza preavviso. Secondo l'Agenzia, tale clausola rendeva incerta, fin dall'origine, la durata del finanziamento e impediva di considerarlo di durata medio-lunga, requisito necessario per l'imposta sostitutiva agevolata. Sono stati dedotti sia un vizio di motivazione della sentenza regionale sia la violazione di legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondate entrambe le censure. Ha giudicato contraddittoria la motivazione della Commissione Tributaria Regionale, che da un lato aveva escluso la presenza della clausola di recesso ad nutum e dall'altro l'aveva qualificata come clausola consuetudinaria. La Corte ha stabilito che la facoltà della banca di recedere unilateralmente in qualsiasi momento, anche se contenuta formalmente nel contratto di conto corrente collegato al finanziamento ipotecario, priva fin dall'origine il finanziamento della durata minima richiesta dalla disciplina agevolativa. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia applicando tali principi e decidere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15

    Il presupposto di durata del vincolo contrattuale è fissato "in più di diciotto mesi".

    L'agevolazione fiscale per i finanziamenti a medio e lungo termine richiede che, già in base al contratto originario, il vincolo sia destinato a durare più di diciotto mesi. Una clausola che consenta alla banca di recedere liberamente prima di tale termine rende la durata incerta e fa venir meno il requisito agevolativo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 17

    Richiamato insieme all'art. 15 quale disciplina delle operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva.

  • Codice civile, art. 1845

    Richiamato dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla disciplina del recesso dall'apertura di credito; la Corte ha comunque ritenuto prevalente, ai fini tributari, la verifica della durata effettivamente garantita dal regolamento contrattuale.

  • Codice civile, art. 1543

    Richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 1845 c.c. nell'ambito della contestazione sulla corretta applicazione della disciplina civilistica del finanziamento.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Il ricorso è stato proposto per violazione o falsa applicazione di legge e per vizio della motivazione su un fatto controverso e decisivo.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 3

    La Corte ha escluso che il ricorso fosse inammissibile, ritenendo sufficientemente esposta la vicenda processuale e l'oggetto della pretesa.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    Richiamato per il deposito delle memorie illustrative delle parti.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20

    Richiamato quale criterio di valutazione complessiva e interdipendente del regolamento negoziale, utile a considerare unitariamente contratti formalmente distinti ma funzionalmente collegati.

Massime di principio

  • Per verificare un'agevolazione fiscale legata alla durata di un finanziamento bisogna esaminare il contratto al momento della stipula, non la durata concretamente avuta dal rapporto.
  • La durata superiore a diciotto mesi deve essere effettivamente garantita dal vincolo negoziale originario: se la banca può recedere liberamente e senza preavviso prima del termine, il requisito può risultare insussistente fin dall'inizio.
  • Le clausole contenute in contratti formalmente separati, come conto corrente e finanziamento ipotecario, devono essere valutate unitariamente quando i rapporti sono collegati e interdipendenti.
  • La qualificazione di una clausola come consuetudinaria o normalmente utilizzata nel settore non ne elimina gli effetti giuridici: conta il contenuto concreto della clausola inserita nel contratto.
  • La sentenza di cassazione con rinvio non definisce necessariamente in via definitiva l'imposta dovuta, ma annulla la decisione precedente e impone al giudice di merito un nuovo esame secondo i principi stabiliti dalla Corte.

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