Sentenza n. 2269/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente con titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 9 agosto 2025 per il riconoscimento, ai fini dell’insegnamento di sostegno, del titolo conseguito in Spagna ai sensi del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016. Ha chiesto inoltre la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del silenzio per il decorso del termine previsto dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007, pari a quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il termine risultava scaduto alla data di proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la competenza a concludere il procedimento spettasse al Ministero dell’Istruzione e del Merito e che il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007 fosse decorso senza l’adozione di un provvedimento, configurando un silenzio-inadempimento. Ha ordinato al Ministero di esaminare la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti in Spagna e di provvedere espressamente entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. L’esame dovrà considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare la durata, il livello e la qualità della formazione e valutare l’equipollenza del titolo, disponendo, se necessario, misure compensative opportune e proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo, in caso di silenzio-inadempimento, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e di prevedere, in caso di persistente inerzia, l’intervento di un commissario ad acta.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito dell’udienza cautelare, previo avviso alle parti, quando sussistono i relativi presupposti.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Impone all’autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento del titolo professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 recependo la direttiva 2013/55/UE, nel quadro normativo applicabile al riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente, ove necessario, l’imposizione di misure compensative opportune e proporzionate ai fini del riconoscimento della qualifica professionale.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Rileva per la denominazione del Ministero competente, oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Quando la documentazione necessaria è completa, il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007 decorre dalla sua presentazione; il mancato provvedimento entro tale termine configura silenzio-inadempimento dell’autorità competente.
- Nel giudizio avverso il silenzio sull’istanza di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro dell’Unione europea, il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine specifico e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’ulteriore inerzia.
- L’amministrazione chiamata a valutare un titolo professionale estero deve esaminare l’intero compendio delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, considerando anche durata, livello e qualità della formazione, senza limitarsi a un raffronto meramente formale dei titoli.
- La valutazione del titolo estero deve verificare l’equipollenza sostanziale delle qualifiche e, ove necessario, prevedere misure compensative opportune e proporzionate; l’autorità deve considerare anche se le conoscenze, le qualifiche e l’esperienza professionale acquisite nello Stato d’origine o nello Stato ospitante soddisfino, anche parzialmente, i requisiti richiesti.
- Nel determinare il termine assegnato all’amministrazione per provvedere, il giudice può tener conto dell’elevato numero di istanze analoghe, fissando un termine più ampio di quello ordinario purché congruo e funzionale alla conclusione effettiva del procedimento.
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